Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 102 Disposizioni generali

1. La disciplina per la prevenzione del rischio geomorfologico, idraulico e sismico, riportata nei seguenti articoli, fa riferimento alle normative nazionali, regionali e provinciali sovraordinate, in particolare: al D.Lgs.152/06 Testo Unico Ambientale, a quelle emanate dall'Autorità di Bacino del fiume Arno e cioè al Piano Assetto Idrogeologico (entrato in vigore con DPCM 06/05/2005) ed al Piano stralcio "Riduzione del Rischio Idraulico" (approvato definitivamente con DPCM 4/7/08), e a quelle emanate da parte della Regione Toscana, e segnatamente alla Direttiva 53/R "Regolamento di attuazione dell'art.62 della L.R.1/05 (Norme di Governo del Territorio)" in materia di indagini geologiche, e alla LR 21/5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua".

Il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Arno a sua volta è formato da vari sottobacini, alcuni dei quali interessano il territorio di Civitella:

  • - il Sottobacino della "Val di Chiana" individuato nel territorio di alimentazione riferito alla sezione della Chiana all'altezza della confluenza con l'Arno;
  • - il Sottobacino del "Valdarno Superiore" individuato nel territorio di alimentazione riferito al tratto del fiume compreso tra la sezione di interesse posta all'altezza della confluenza del fiume Sieve e quella posta all'altezza della confluenza della Chiana.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 15 ottobre 1996, in attuazione dell' art. 5 della L.R. n. 34/94 sono stati delimitati, con criteri di omogeneità sotto il profilo idrografico e dunque in aderenza alla delimitazione dei bacini e sottobacini idrografici, i comprensori di bonifica, tra i quali il n.23 - Valdarno e il n.31 - Val di Chiana Aretina, all'interno del quale opera il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina (che si occupa, tra l'altro, della manutenzione dei corsi d'acqua); essi sono stati accorpati con la L.R. n. 79 del 27/12/2012 ed elencati all'Art 7; quello di competenza per il Comune di Civitella, è il n.2 - Alto Valdarno, che comprende tutto il territorio della provincia di Arezzo e porzioni delle province limitrofe di Firenze e Siena.

Con la stessa legge è stato creato un nuovo repertorio dei corsi d'acqua (cartografia consultabile on line), da gestire da parte dei Consorzi e da tutelare per quanto riguarda la fascia dei 10 metri dai cigli di sponda.

Agli stessi sottobacini fa riferimento l'Art. 30 "Direttive specifiche per i ciascun bacino idrografico" del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in base al quale i contenuti dei Piani Strutturali comunali dovranno risultare compatibili anche con specifiche direttive distinte per sottobacini idrografici, ed in particolare per il Sottobacino "Val di Chiana" si prevede che, sulla base del quadro conoscitivo e soprattutto delle informazioni deducibili dalla "Carta della pericolosità geomorfologica e idraulica" i Comuni debbano, tra l'altro:

  • a) tenere presente l'artificiosità e complessità del sistema idraulico, che assicura lo smaltimento delle acque soprattutto nei fondovalle, costituito:
    • a1. dal sistema delle "acque alte" formato da una rete di canali di diverse dimensioni e sezioni, per lo più del tutto pensili rispetto al piano di campagna, che prelevano l'acqua proveniente dai rilievi collinari e montani e le conferiscono nei recettori principali e quindi nel Canale Maestro;
    • a2. dal sistema delle "acque basse" formato dal reticolo idraulico minore che raccoglie le acque delle superfici più depresse, contermini ai canali medesimi, conferendole nel sistema scolante principale non appena trovata la cadente necessaria;
  • b) tenere conto che i territori pianeggianti, derivanti dal prosciugamento di zone palustri mediante soprattutto "bonifica per colmata", hanno scarsissima pendenza e di frequente con andamento naturale in direzione opposta rispetto a quella del Canale Maestro, per cui sono soggetti a prolungati ristagni d'acqua. Qualsiasi intervento, in particolare le infrastrutture viarie e ferroviarie, che modifichi lo stato dei luoghi, deve essere assoggettato ad accurate verifiche idrauliche che dimostrino che, quantomeno, resta immutato il regime idraulico preesistente;
  • c) considerare che nei canali pensili si possono verificare, in occasione di piene, esondazioni per sormonto o rotte arginali; è indispensabile, in particolare per i centri abitati e per le infrastrutture poste in loro prossimità, che siano predisposti, sulla scorta di accurate simulazioni idrauliche, gli apprestamenti e gli accorgimenti occorrenti per contenere sia i rischi per l'incolumità pubblica che i danni a beni materiali.

2. Lo studio geologico e lo studio idrologico-idraulico di supporto al Piano Strutturale definiscono le aree omogenee del territorio caratterizzate da un diverso grado di pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica che concorre a definire le condizioni per la trasformabilità del territorio coerentemente con i principi dello sviluppo sostenibile.

3. Tutti gli interventi di trasformazione e di variazione d'uso del suolo potranno essere previsti ed attuati tenendo conto delle limitazioni imposte dalle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica riportate rispettivamente nelle Tavv.C5.1 "Pericolosità geologica", C5.2 "Pericolosità idraulica", C5.3 "Pericolosità sismica".

4. La definizione della pericolosità del territorio si completa con le perimetrazioni del Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno (Tav.B9.9 e art.106 delle presenti norme) che, essendo sovraordinato (DPCM 06/05/2005), detta vincoli e prescrizioni che si aggiungono a quelli riportati nei successivi artt. 103 e 104.

5. La nuova definizione di pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica, cos&igrave come sopra individuata, costituisce il nuovo riferimento, ai sensi del DPGR 51/R, sia per la valutazione della fattibilità geologica, idraulica e sismica per gli interventi che saranno definiti con il Piano Operativo, per la realizzazione dei Piani Attuativi e dei Piani complessi di intervento, sia per gli interventi già previsti dal RU vigente.

Art. 103 Pericolosità geomorfologica

1. Pericolosità bassa (classe G.1): aree pianeggianti e sub-pianeggianti in cui i processi geomorfologici le caratteristiche litologiche e/o giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. In via indicativa si possono considerare come sub-pianeggianti in relazione alle caratteristiche litologico-tecniche quanto segue:

  • - terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa, e terreni a struttura caotica indicativamente con pendenze inferiori al 5%;
  • - terreni sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso indicativamente con pendenze inferiori al 10%.

Occorre sottolineare che la carta della pericolosità geomorfologica rappresenta un strumento di fondamentale importanza per il futuro del territorio, in quanto in grado di condizionarne l'utilizzo e indirizzare le previsioni insediative ed infrastrutturali.

2. Pericolosità media (classe G.2): sono normalmente da inserire in classe G2 le aree che presentano le seguenti caratteristiche geologiche/geomorfologiche:

  • - aree con erosione superficiale;
  • - terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa, e terreni a struttura caotica indicativamente con pendenze inferiori al 15%;
  • - terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso indicativamente con pendenze inferiori al 25%.

Nella classe G2 sono comprese le aree apparentemente stabili sulle quali permangono dubbi che potranno tuttavia essere chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia. Tali zone sono in genere quelle collinari meno acclivi, dove non si osservano evidenze di instabilità. Si collocano inoltre in questa classe le aree con roccia affiorante o a litologia compatta, a scarsa pendenza in relazione al contesto litostratigrafico, o con irrilevante copertura detritica e alteritica.

3. Pericolosità elevata (classe G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza. Sono normalmente da inserire in classe G3 le aree che presentano le seguenti caratteristiche geologiche/geomorfologiche:

  • - frane quiescenti comprensive del corpo di frana e della corona di distacco e delle relative aree di possibile potenziale evoluzione del dissesto;
  • - terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa e terreni a struttura caotica indicativamente con pendenze superiori al 15%;
  • - terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbiosa indicativamente con pendenze superiori al 25%;
  • - aree interessate da rilevanti manomissioni antropiche, quali rilevati con evidenti manifestazioni di dissesto e/o non uniforme compattazione, riempimenti, scavi e cave, discariche e rilevati arginali.

In sintesi, si collocano in tale classe tutte quelle aree per cui esistono indizi di passati o potenziali dissesti ed in cui si rende necessario un approfondimento degli studi. In funzione della tipologia dell'intervento, esso dovrà essere supportato in fase di progettazione esecutiva da indagini che dovranno essere condotte a livello di "area nel suo complesso". Sono inoltre da prevedersi interventi di presidio e miglioramento dei terreni (a livello di esecuzione degli sbancamenti di progetto) o della rete idraulica e di drenaggio sia superficiale che profondo e/o l'adozione di tecniche fondazionali e di opere speciali di consolidamento.

4. Pericolosità molto elevata (classe G.4): sono normalmente da inserire in classe G.4 le aree che presentano le seguenti caratteristiche geologiche/geomorfologiche:

  • - frane attive comprensive del corpo di frana, della corona di distacco e delle relative aree di possibile evoluzione del dissesto;
  • - aree instabili per soliflusso generalizzato.

In queste zone dovranno privilegiarsi interventi tesi alla bonifica e al recupero ambientale dei luoghi stessi. In ogni caso qualsiasi progetto di opera che incida su tali terreni dovrà essere preceduto già a livello di strumento pianificatorio da una dettagliata campagna geognostica e di monitoraggio strumentale a livello di area nel suo complesso e se del caso da un progetto degli interventi di consolidamento e di bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali, accompagnato da un programma di controlli e monitoraggio necessari per verificare l'esito favorevole di tali interventi.

Art. 104 Pericolosità idraulica

1. Nella Tav.C5.2 "Pericolosità idraulica" il territorio comunale è suddiviso in quattro classi di pericolosità in relazione alla possibilità del verificarsi di eventi alluvionali secondo specifiche verifiche idrauliche, effettuate sul reticolo idrografico dei corsi d'acqua affluenti e sulle indicazioni di dettaglio dell'Autorità di Bacino del fiume Arno relativamente allo stesso fiume. Nella Relazione Idraulica allegata (parte 3, pagg. 118-121) sono riportate planimetrie con indicate le altezze d'acqua (battenti idrici) in quote assolute rispetto al livello del mare, raggiunte durante gli eventi di piena duecentennale per le zone coperte dagli studi idraulici di dettaglio. Tali livelli costituiscono il riferimento di base per la dimostrazione del superamento del rischio idraulico e/o per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli interventi.

2. Pericolosità bassa (I.1): in questa classe rientrano le aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

  • a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. Prescrizioni: in queste aree la realizzazione e la previsione di nuovi interventi non è soggetta a particolari condizioni di fattibilità.

3. Pericolosità media (classe I.2): questa classe comprende sia le aree interessate da allagamenti per eventi alluvionali i cui tempi di ritorno sono compresi tra i 200 ed i 500 anni, sia le aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

  • a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Prescrizioni: in queste aree la realizzazione e la previsione di nuovi interventi non dovranno costituire condizioni di aggravio del carico idraulico per le zone classificate in classe 3 di pericolosità.

4. Pericolosità elevata (classe I.3): questa classe comprende sia le aree interessate da allagamenti per eventi alluvionali i cui tempi di ritorno sono compresi tra i 30 ed i 200 anni, sia le aree di fondovalle per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Prescrizioni: in queste aree la realizzazione e la previsione di nuovi interventi è subordinata alla dimostrazione dell'esistenza di condizioni di sicurezza idraulica rispetto ad eventi alluvionali con tempo di ritorno duecentennali o alla preventiva e/o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto ad eventi alluvionali con tempo di ritorno di 200 anni. Tali interventi non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
  • - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità idraulica in altre aree.

Il Piano Operativo individuerà le modalità di calcolo ed i volumi disponibili per la compensazione dei singoli interventi.

5. Pericolosità molto elevata (classe I.4): in questa classe sono comprese sia le aree interessate da allagamenti per eventi di piena i cui tempi di ritorno sono inferiori ai 30 anni, sia le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

  • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Gli interventi possibili sono disciplinati dall'art. 3.2.2.1 del Regolamento 53/R e dall'art. 2 della L.R. n.21/2012.

In queste aree non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Tali interventi non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
  • - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree.

Il Piano Operativo individuerà le modalità di calcolo ed i volumi disponibili per la compensazione dei singoli interventi.

Art. 105 Pericolosità sismica locale

1. Pericolosità bassa (S.1): aree caratterizzate dalla presenza di formazioni litoidi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

2. Pericolosità media (S.2): zone con fenomeni franosi inattivi che potrebbero subire comunque una riattivazione in caso di sisma; aree in cui è possibile amplificazione dovuta a effetti topografici; zone stabili con possibile amplificazione locale (che non rientrano tra quelli previsti in S3).

3. Pericolosità elevata (S.3): aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità di versante quiescenti che potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici che possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione sismica; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; zone con possibile amplificazione sismica connesse a zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante; zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico- meccaniche significativamente diverse; presenza di faglie attive e faglie capaci e/o contatti tettonici. Aree suscettibili di amplificazioni locali con alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri.

4. Pericolosità molto elevata (S.4): aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità di versante attivi che potrebbero subire una accentuazione dovuta agli effetti dinamici che si possono verificare in occasione di eventi sismici.

Art. 106 Piano Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Arno

1. Il PAI - Piano Assetto Idrogeologico del fiume Arno (DPCM 06/05/2005) classifica il territorio di Civitella in Val di Chiana secondo quattro classi di pericolosità idraulica e geomorfologica all'interno delle quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 (rispettivamente per le aree P.I.4 e P.I.3) e degli artt. 11 e 12 (rispettivamente per le aree P.F.4 e P.F.3) delle norme di attuazione del P.A.I.

Tali disposizioni, che si applicano alle perimetrazioni di pericolosità riportate nella Tav.B9.9, essendo sovraordinate, si combinano a quelle già previste nelle presenti norme ai precedenti artt. 103 e 104.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38