Norme Tecniche del Piano Strutturale

Titolo III Invarianti strutturali

Art. 12 Disposizioni generali

1. Attraverso lo Statuto del territorio il Piano Strutturale stabilisce le regole per il corretto equilibrio tra la comunità e l'ambiente, costruendo una mediazione tra le esigenze collettive e quelle dei singoli, attraverso un insieme di tutele e salvaguardie del patrimonio storico e dell'ambiente naturale.

2. Gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche del Piano Strutturale (con particolare riferimento agli schemi direttori) dovranno essere attuati nel rispetto degli elementi costituitivi dello Statuto del territorio, rappresentati dalle invarianti strutturali cui si associano tutele di parti specifiche del territorio.

3. Gli elementi che presentano rilevanti peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, storiche ed artistiche, sono considerati invarianti strutturali: lo Statuto fornisce indirizzi e prescrizioni finalizzati alla loro tutela e salvaguardia.

Costituiscono invarianti strutturali per il territorio di Civitella in Val di Chiana, con riferimento alle direttive del PTC della Provincia di Arezzo e alla Scheda ambito di paesaggio 15 del PIT - Piana di Arezzo e Valdichiana -, i beni e le strutture che vengono descritti nei successivi articoli.

Art. 13 Beni d'interesse storico architettonico

1. Il Piano Strutturale individua come invarianti nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": i centri, i nuclei, i complessi e gli edifici di valore storici (civili e rurali, ville, chiese, oratori e cappelle), i cimiteri e altri manufatti di valore storico testimoniale come mulini, tabernacoli, fonti, vasche e cisterne, ponti, muri dei terrazzamenti.

Tra gli edifici e le aree individuati come invarianti sono altres&igrave compresi:

  • a) edifici vincolati in base al DLgs n.42 del 22/01/2004 (ex . L n.10 89/39);
  • b) edifici vincolati ai sensi della LR n.59 del 28/01/1980;
  • c) edifici segnalati dal PTC e PIT, non compresi nei punti a) e b);
  • d) aree di tutela paesistica delle ville segnalate dal PTC.

Il piano prescrive per questi beni la tutela, la valorizzazione e il mantenimento della qualità urbanistica e architettonica, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e l'indicazione di possibili forme di riuso, fatte salve le disposizioni di cui all'art.129 delle presenti norme.

2. Il Piano Strutturale, sulla base della "Schedatura degli edifici di impianto storico nel territorio rurale" (allegata al Quadro conoscitivo) individua nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": gli edifici e manufatti di impianto storico.

Il piano prescrive per questi beni la salvaguardia: il Piano Operativo dovrà individuare quelli di valore storico testimoniale da inserire nell'elenco delle invarianti strutturali di cui al comma 1 del presente articolo, valutando gli usi attuali, le condizioni di integrità architettonica e tipologica degli stessi, al fine di predisporre specifiche norme per la conservazione e il recupero; adeguando in tal senso la suddetta tavola senza necessità di variante al Piano Strutturale.

Art. 14 Beni d'interesse storico culturale

1. Il Piano Strutturale individua come invarianti nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": i luoghi dell'arte contemporanea. Il piano prescrive per questi beni la tutela e la valorizzazione.

2. Nel "Repertorio dei beni di interesse storico, culturale, architettonico, ambientale" (allegato al Quadro conoscitivo) sono inoltre individuati i musei, le biblioteche, i teatri, i luoghi della memoria. Il piano prescrive per questi beni la conservazione e la valorizzazione.

Art. 15 Beni d'interesse storico ambientale e paesaggistico

1. Il Piano Strutturale individua come invarianti nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali":

  • - gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 del DLgs n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali), per i quali rimanda alle prescrizioni contenute nell'Elaborato 3B del PIT "Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico – Sez. 4";
  • - le aree boscate; le emergenze arboree; i parchi, i giardini e le pertinenze delle ville, filari e impianti vegetazionali di pregio, le aree terrazzate e con coltura tradizionale a maglia fitta. Il piano prescrive per questi beni la conservazione, la tutela, il ripristino e la valorizzazione, oltre al divieto di nuova edificazione.

Per le aree assoggettate al vincolo di cui all'art. 142 "Aree tutelate per legge", lettere g), del DLgs n.42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali), che ricomprende i "territori coperti da foreste e da bosschi" si rimanda anche alle prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B del PIT. L'individuazione e la gestione delle aree boscate è comunque assoggettata alle disposizioni della Legge Forestale della Toscana (LR 39/2000).

2. Il Piano Operativo dovrà garantire la conservazione e il recupero di questi beni, valutando gli usi attuali, le condizioni di integrità e le caratteristiche fisico-ambientali degli stessi.

Art. 16 Beni d'interesse storico archeologico

1. Il Piano Strutturale individua come invarianti nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": i siti d'interesse archeologico. Il piano prescrive per questi beni la tutela e la valorizzazione. Per i siti d'interesse archeologico segnalati il piano sollecita l'avvio di indagini e interventi di conservazione puntuali: in tal senso prevede un'area di salvaguardia con raggio di 75 metri, all'interno della quale, nel caso s'intendano eseguire interventi edilizi e di sistemazione agraria, è obbligatorio comunicare questa intenzione anche alla Soprintendenza competente e far passare almeno 30 giorni dalla data di comunicazione, al fine di poter effettuare un sopralluogo e/o fornire eventuali prescrizioni ritenute necessarie.

2. Per le zone dove siano presenti i resti di pavimentazioni lastricate (basolati) o di affioramenti rocciosi sezionati per creare una sede stradale, appartenenti a tratti di viabilità storica, il piano prevede una fascia di rispetto, con larghezza di 6 metri dall'asse stradale (su entrambe i lati), all'interno della quale è necessario acquisire un parere da parte della Amministrazione Comunale prima di eseguire eventuali interventi edilizi e di sistemazione agraria.

3. Per le aree assoggettate al vincolo di cui all'art. 142 "Aree tutelate per legge", lettere m), del DLgs n.42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali), che ricomprende le "zone di interesse archeologico" si rimanda anche alle prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B del PIT.

Art. 17 Viabilità fondativa

1. Il Piano Strutturale individua come invariante nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": la viabilità fondativa, il cui reticolo è costituito principalmente dalla "permanenza" dei tracciati principali presenti nel catasto Leopoldino e dalle strade vicinali (escluse quelle con tracciato dismesso). Il piano prescrive la tutela e il mantenimento dei tracciati permanenti, l'obbligo di garantire la percorribilità e la continuità dei collegamenti con le modalità previste al successivo comma 2.

2. Gli interventi previsti in relazione agli obiettivi e alle azioni di governo del territorio, che il Piano Operativo dovrà accogliere e sviluppare predisponendo specifiche norme, devono favorire e incentivare:

  • - interventi di riqualificazione, ripristino e miglioramento, anche con modesti adeguamenti del tracciato e della sezione, prevedendo se necessario la realizzazione di nuovi tratti, di limitata estensione, quando finalizzati alla connessione tra gli itinerari principali;
  • - il recupero dei manufatti minori (banchine laterali, cigli erbosi o modellati a secco, fossi, canalette di scolo, muretti di delimitazione e protezione, muri di sostegno, gradoni e scalini in pietra).

Art. 18 Emergenze geomorfologiche

1. Il Piano Strutturale individua come invarianti nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": le emergenze geomorfologiche, le aree di interesse geologico rappresentativo e il geotopo di valore monumentale. Il piano prescrive per questi beni la tutela assoluta e dispone interventi volti alla loro conservazione e valorizzazione.

2. Gli interventi previsti in relazione agli obiettivi e alle azioni di governo del territorio, che il Piano Operativo dovrà accogliere e sviluppare predisponendo specifiche norme, devono garantire:

  • - gli interventi ammissibili per le aree interessate dal geotopo (già comprese nel PTC o ancora da classificare) e l'individuazione di un perimetro di salvaguardia a protezione del bene.

Art. 19 Reticolo idrografico delle acque pubbliche e tutela idraulica

1. Il Piano Strutturale individua come invariante nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": il reticolo idrografico delle acque pubbliche (rispetto al quale si applicano le normative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e paesaggistiche). Il piano prescrive per esse la tutela assoluta e istituisce una fascia di rispetto, per un'ampiezza di 10 metri, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua. Il piano recepisce inoltre quanto previsto nella LR 21/2012.

2. La fascia di rispetto, misurata a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, oltre a garantire la conservazione, il potenziamento ed il ripristino dell'ecosistema dell'ambito ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

3. Sono ammessi interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo e valorizzazione delle risorse idriche naturali; gli interventi per la riqualificazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico; sono altres&igrave consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca (anche sportiva) e la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto.

4. Sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente compreso all'interno delle suddette fasce di rispetto previsti dalle norme di cui al RD n.523, del 25/07/1904 (successive modifiche e integrazioni),

Titolo IV – Invarianti strutturali di paesaggio

Art. 20 Disposizioni generali

1. Il Piano Strutturale, in relazione ai contenuti dell'art.12 delle presenti norme, stabilisce attraverso lo Statuto del territorio le regole e gli indirizzi finalizzati alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico e dell'ambiente naturale; stabilisce inoltre che gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche del piano (schemi direttori) dovranno essere attuati nel rispetto delle invarianti strutturali.

2. Lo Statuto individua le parti del territorio che presentano rilevanti peculiarità naturalistiche, condizioni di fragilità e/o criticità ambientale da sottoporre a specifiche tutele. Costituiscono invarianti strutturali di paesaggio per il territorio di Civitella in Val di Chiana, con riferimento alle direttive del PTC della Provincia di Arezzo e alla Scheda ambito di paesaggio 15 del PIT - Piana di Arezzo e Valdichiana -, le aree e i paesaggi che vengono descritti nei successivi articoli.

3. In particolare, per quanto riguarda le direttive sulle invarianti strutturali del PTC della Provincia di Arezzo inerenti la salvaguardia delle strutture urbane e degli aggregati, il Piano Strutturale prescrive la tutela delle loro aree di pertinenza, individuate nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato", con le seguenti specifiche:

  • a) per le aree di tutela paesistica delle strutture urbane e degli aggregati di valore:
    • - divieto di realizzare nuovi edifici rurali ad uso abitativo qualora ricadano all'interno del sistema ambientale (V), fatte salve le eccezione individuate nei suoi diversi sottosistemi e ambiti;
    • - divieto di nuova edificazione in tutti gli altri sistemi.
  • b) per le aree di tutela paesistica degli aggregati non di valore: valgono le indicazioni e le prescrizioni di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in cui ricadono.

Art. 21 Aree strategiche per interventi di prevenzione del rischio idraulico

1. Il Piano Strutturale individua nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato": le aree destinate a interventi di regimazione idraulica per la prevenzione del rischio idraulico. Il piano prescrive per esse una tutela con vincolo assoluto di inedificabilità. Il Piano Operativo dovrà, all'interno di tali aree, definire le porzioni effettivamente destinate al progetto degli interventi, deperimetrando le parti restanti e adeguando in tal senso la suddetta tavola senza necessità di variante al Piano Strutturale.

Art. 22 Territori contermini ai laghi, corsi d'acqua e fasce di rispetto

1. Il Piano Strutturale individua nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato": gli ambiti sottoposti a salvaguardia ai sensi dell'art. 142 "Aree tutelate per legge", lettere b), c), del DLgs n.42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali), che ricomprendono i "territori contermini ai laghi, corsi d'acqua e fasce di rispetto".

Il piano prescrive per esse la tutela, individua e prevede una fascia di rispetto per un'ampiezza di 300 metri per i laghi e 150 metri, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, per i tratti di alveo esterni alle aree urbanizzate.

Per queste aree si rimanda inoltre alle prescrizioni contenute nel PIT, in particolare: all'art 8 dell'Elaborato 8B. CAMBIARE TUTTI

Art. 23 Paesaggi collinari boscati

1. Il Piano Strutturale individua nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato": i paesaggi collinari boscati di maggiore pregio e interesse naturalistico- ambientale. Per i "Paesaggi collinari boscati" valgono le indicazioni e le prescrizioni di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in cui ricadono.

2. Appartengono a questi paesaggi le aree che ricadono all'interno del perimetro individuato per l'ANPIL di Cornia e l'ANPIL Alta valle del Lota: aree che dovranno essere inserite nella proposta per l'istituzione degli stessi ANPIL (da presentare alla Provincia di Arezzo) in relazione a quanto previsto dal Piano Strutturale.

Art. 24 Paesaggi terrazzati e dei pianalti

1. Il Piano Strutturale individua nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato": i paesaggi terrazzati e dei pianalti, come elementi costitutivi delle aree agricole dei versanti basso e medio-collinari. Per i "Paesaggi terrazzati e dei pianalti" valgono le indicazioni e le prescrizioni di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in cui ricadono.

2. Per le aree assoggettate al vincolo di cui all'art. 142 "Aree tutelate per legge", lettere f), del DLgs n.42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali), che ricomprende la "Riserva naturale regionale Ponte a Buriano e Penna" e "l'area contigua", si rimanda anche alle prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B del PIT.

3. Appartengono a questi paesaggi i Siti della Rete Natura 2000, i Siti di interesse comunitario (SIC) e regionale (SIR).

Art. 25 Paesaggi di fondovalle

1. Il Piano Strutturale individua nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato": i paesaggi di fondovalle, come elementi costitutivi dei corridoi ecologici di collegamento tra la Valdichiana e i versanti collinari, caratterizzati da un sistema idrografico naturale in alcuni tratti sostituito da un reticolo artificiale. Per i "Paesaggi di fondovalle " valgono le indicazioni e le prescrizioni di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in cui ricadono.

2. In tali aree sono riconoscibili i caratteri strutturali e i valori stabiliti dal PIT per l'Ambito 15 - Piana di Arezzo e Valdichiana - che prevede: l'individuazione e la tutela dei corridoi ecologici esistenti, la loro ricostituzione, l'implementazione attraverso la conservazione e il ripristino degli ecosistemi fluviali e della loro continuità, l'impianto di fasce alberate e la sistemazione delle strade e dei canali.

Art. 26 Paesaggi della pianura ondulata

1. Il Piano Strutturale individua nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato": i paesaggi della pianura ondulata, caratterizzati dalla frammentazione e dai diversi usi del suolo, da impianti arborei a macchia e a filari, dalla presenza di complessi architettonici importanti. Per i "Paesaggi della pianura ondulata" valgono le indicazioni e le prescrizioni di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in cui ricadono.

2. In tali aree sono riconoscibili i caratteri strutturali e i valori stabiliti dal PIT per l'Ambito - Piana di Arezzo e Valdichiana - che prevede: di mantenere gli elementi residui di equipaggiamento vegetale (anche non colturale) e gli elementi che connotano la struttura storica del paesaggio agrario tradizionale come strade poderali e sistemazioni idrauliche.

Art. 27 Paesaggi della bonifica granducale della Valdichiana

1. Il Piano Strutturale individua nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato": i paesaggi dove le configurazioni della bonifica granducale della Valdichiana, con le sue trame di percorsi e canali originati dagli interventi di regimazione idraulica, il sistema degli insediamenti rurali, l'assetto fondiario e colturale delle aziende agricole, hanno assunto carattere di permanenza. Per i "Paesaggi agricoli della bonifica granducale della Valdichiana" valgono le indicazioni e le prescrizioni di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in cui ricadono.

2. In tali aree sono riconoscibili i caratteri strutturali ed i valori stabiliti dal PIT per l'Ambito 15 - Piana di Arezzo e Valdichiana - che prevede: di mantenere la continuità delle grandi aree ad agricoltura estensiva e del reticolo delle sistemazioni idrauliche; di recuperare i manufatti della bonifica, le case coloniche e le ville-fattoria nelle aree di pianura.

Art. 28 Paesaggi periurbani di transizione e intorno agli insediamenti storici

1. Il Piano Strutturale individua nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato": i paesaggi che sono in prossimità o circondano i centri urbani e egli insediamenti storici, dove sono presenti insediamenti rurali, tessiture agrarie e impianti arborei che hanno assunto nel tempo caratteri e funzioni differenti. Per i "Paesaggi periurbani di transizione" valgono le indicazioni e le prescrizioni di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in cui ricadono.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38