Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 31 Obiettivi e prestazioni

1. Fanno parte del sistema ambientale: le aree e le connessioni territoriali destinate a verde, gli spazi per lo sport e il tempo libero; gli ecosistemi, i paesaggi e gli spazi aperti che costituiscono il territorio rurale di cui all'art.64 della LR n.65 del 10/11/2014, in particolare: le aree agricole e forestali, le aree ad elevato grado di naturalità, che comprendono anche quelle destinate al recupero e alla salvaguardia ambientale (istituzione di parchi, ANPIL, SIC, SIR).

La qualità del paesaggio rurale, la tutela del patrimonio territoriale e il mantenimento della sua struttura, con riferimento ai contenuti dell'art.68 della LR n.65 del 10/11/2014, dovranno essere assicurati tenendo conto delle "buone pratiche" di sistemazione paesaggistica, delle indicazioni e delle modalità di gestione cui attenersi individuate per ciascun Sottosistema e Ambito.

Dovranno inoltre essere previste opere di riqualificazione ambientale volte al mantenimento e/o alla ricostituzione di ecosistemi naturali (all'interno e all'esterno del tessuto urbano), al contenimento del consumo di suolo agricolo, al recupero e alla valorizzazione di parti del territorio dove consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agro-silvo- pastorali.

Per le aree destinate a verde (urbano e territoriale), oltre ad un'articolata composizione degli spazi e delle attrezzature, dovrà essere garantita facilità di accesso e parcheggio.

A tale proposito dovranno essere utilizzati materiali vegetali naturali, nelle loro differenti composizioni, per valorizzare le risorse del territorio e per recuperare aree degradate (da sottoporre ad interventi di rinaturalizzazione e riconversione).

2. Il Piano Strutturale individua nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato" le aree che dovranno essere inserite nella proposta per l'istituzione degli ANPIL Cornia e Alta valle del Lota, da presentare alla Provincia di Arezzo. Eventuali variazioni al perimetro degli ANPIL, introdotte in fase di definitiva approvazione, saranno recepite senza necessità di variante al Piano Strutturale.

3. L'eventuale installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (quando ammessa e fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale), la realizzazione di elettrodotti aerei o la modificazione di quelli esistenti (che produce effetti di notevole "criticità visuale" difficilmente mitigabili) dovranno tenere conto dei valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del sistema ambientale, dei "valori scenici" degli insediamenti storici e del loro rapporto con il territorio rurale, salvaguardando la morfologia e le condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici, con le aree agricole e i crinali di pregio paesistico-ambientale.

La compatibilità e le condizioni di visibilità nell'inserimento di queste infrastrutture nel paesaggio dovranno comunque essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra.

4. Le strade di distribuzione all'interno del sistema ambientale, ad eccezione di quelle dei sottosistemi V6, sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata.

La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una razionale gestione della mobilità in relazione alla presenza di attività agricole e alla valorizzazione di quelle turistico-ricettive.

Le caratteristiche della sezione, le sistemazioni dei bordi e delle alberature presenti, le pavimentazioni esistenti devono essere per quanto possibile mantenute e conservate.

E' ammessa l'apertura di strade di servizio connesse alle attività silvo-pastorali, da realizzare in ogni caso in terra battuta, con sezione adeguata, con l'obbligo di ripristinare lo stato originario dei luoghi dopo aver esaurito la coltivazione dei boschi.

E' ammessa altres&igrave l'apertura di sentieri in terra battuta e l'individuazione di percorsi di trekking e didattici lungo i quali è prevista la realizzazione di aree per la sosta attrezzata. In ogni caso deve essere garantito l'uso pubblico delle strade vicinali ed è fatto obbligo ai frontisti la manutenzione delle stesse.

Art. 32 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il sistema ambientale è caratterizzato dagli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico" e dalle infrastrutture per la "Mobilità" funzionali al sistema.

L'Ambito V2.7: "Aree del parco agri-urbano", tutti gli Ambiti del Sottosistema V5: "Capisaldi del verde territoriale", il Sottosistema V6: "Capisaldi del verde urbano" sono caratterizzati anche dall'uso principale "Servizi e attrezzature di uso pubblico".

L'Ambito V2.6: "Aree con centri turistico-ricettivi" è caratterizzato anche dagli usi principali "Servizi e attrezzature di uso pubblico" e "Attività turistico-ricettive".

2. La caratterizzazione funzionale del sistema è garantita dalla presenza di questi usi principali in misura tendenzialmente esclusiva. Il Piano Operativo dovrà definire, per ogni sottosistema, le percentuali ammesse tra gli usi caratterizzanti e quelli previsti; potrà inoltre individuare puntualmente aree destinate a contenere attività specifiche e/o monofunzionali, comunque riferibili a quegli stessi usi.

3. Nel sistema ambientale sono altres&igrave previsti "Servizi e attrezzature di uso pubblico", "Residenza" esclusivamente negli edifici esistenti, "Attività commerciali al dettaglio", "Attività turistico-ricettive", "Attività direzionali e di servizio"; stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti solo nelle aree non destinate a standard.

4. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali", le "Attività commerciali all'ingrosso e depositi", le "Attività commerciali" ad eccezione di quanto previsto al precedente comma; le attività per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici non strettamente collegate alla conduzione aziendale; allevamenti di carattere intensivo e impianti per la zootecnia industrializzata, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 33 Articolazione del sistema

1. Il sistema ambientale (V) si articola nei seguenti sottosistemi ed ambiti individuati nella Tav.C4.5 "Sistemi":

Sottosistema V1: "Riserve di naturalità"

  • - Ambito V1.1: "Riserva di biodiversità delle colline di Civitella"
  • - Ambito V1.2: "Riserva di biodiversità dei pianalti dell'Arno"

Sottosistema V2: "Aree agricole coltivate"

  • - Ambito V2.1: "Aree collinari terrazzate"
  • - Ambito V2.2: "Aree di crinale"
  • - Ambito V2.3: "Aree di fondovalle"
  • - Ambito V2.4: "Aree di pianura ondulata"
  • - Ambito V2.5: "Aree di pianura"
  • - Ambito V2.6: "Aree con centri turistico-ricettivi"
  • - Ambito V2.7: "Aree del parco agri-urbano"

Sottosistema V3: "Aree periurbane di transizione"

Sottosistema V4: "Connessioni fluviali"

Sottosistema V5: "Capisaldi del verde territoriale"

  • - Ambito V5.1: "Centri equitazi9one di Matroia, Mucchio, Fogliarina, Quarata, Gricena, Camperchi, Zingare, La Casina"
  • - Ambito V5.2: "Parchi archeologici del Castellare di Oliveto, Poggio Castellare e Gaenne"
  • - Ambito V5.3: "Aree attrezzate Podere il Riccio, Fornace Ninci, Poggio Ciullo, Poggio di Cacciano, Monte Mucci, Torre di Bucinino, Poggilunghi, Macca"
  • - Ambito V5.4: "Area di pesca sportiva di Podere le Chiuse, Fontanella"
  • - Ambito V5.5: Parco faunistico-naturalistico di Cornia
  • - Ambito V5.6: "Aree di compensazione e mitigazione ambientale"

Sottosistema V6: "Capisaldi del verde urbano"

Art. 34 Disposizioni generali

1. Nelle parti destinate ad usi agricoli del territorio rurale comprese nel sistema ambientale, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal PIT e dal PTC della Provincia di Arezzo, sono consnetiti gli interventi secondo quanto previsto al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65 del 10/11/2014, fatte salve le disposizioni di cui alla Parte seconda "Statuto del territorio" e all'art.129 delle presenti norme, con le modalità e le limitazioni contenute dei diversi sottosistemi ed ambiti.

2. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (con destinazione d'uso agricola e non agricola) e la costruzione di nuovi edifici rurali, valgono inoltre le seguenti disposizioni:

  • - fino all'approvazione del Piano Operativo e ferma restando la salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico- testimoniale, gli interventi pertinenziali e le addizioni volumetriche potranno essere consentiti solo se previsti nel vigente RU alla data di adozione del Piano Strutturale, con le caratteristiche e le prescrizioni contenute nello stesso RU;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014, quando ammessa, dovrà avere le caratteristiche e rispettare le prescrizioni contenute nel vigente RU;
  • - è escluso il cambio di destinazione a civile abitazione di tettoie e manufatti assimilabili.

3. Le aree del sistema ambientale che ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato non sono considerate parti del territorio rurale: in tali aree dunque non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65 del 10/11/2014. Il Piano Operativo dovrà stabilire specifiche norme in relazione agli indirizzi e alle prescrizioni contenuti nei diversi sottosistemi e ambiti del piano.

4. Il Piano Operativo, oltre a definire i limiti e le condizioni per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio, dovrà stabilire, nel caso di frazionamento degli edifici di valore storico e non, la quantità minima di superficie ammessa per ciascuna unità immobiliare.

Dovrà inoltre valutare il contenuto della "Schedatura degli edifici di impianto storico nel territorio rurale" per indirizzare gli interventi di recupero secondo i seguenti obiettivi e criteri:

  • - conservazione dell'impianto tipologico;
  • - uso di tecniche costruttive e materiali tradizionali (anche per la sostituzione e il ripristino di parti danneggiate);
  • - mantenimento dei prospetti originali;
  • - divieto di demolizione di elementi architettonici rilevanti (archi, piattabande, mandolati, ecc.);
  • - evitare la suddivisione di spazi e corti comuni;
  • - limitare l'inserimento di scale esterne.

Negli interventi di recupero dovrà essere presentato un approfondito rilievo dell'edificio che metta in evidenza gli elementi architettonici della struttura edilizia, le forme di degrado fisico e tipologico esistenti, le eventuali superfetazioni (anche se consolidate con il condono edilizio).

5. Divieti:

  • - apertura di nuove cave o riapertura delle vecchie (salvo diverse indicazioni, in materia di programmazione e gestione delle attività estrattive, contenute in altri strumenti sovraordinati);
  • - formazione di discariche di materiale solido e liquido; formazione di depositi di rottami, auto in demolizione e materiali industriali di scarto; deposito e stoccaggio di materiali a cielo aperto. L'amministrazione comunale ha facoltà di consentire, in aree opportunamente predisposte a tale scopo, la realizzazione di aree da destinare a depositi e stoccaggio di materiali a cielo aperto; il Piano Operativo dovrà definire i criteri e le condizioni per la loro realizzazione.

6. Interventi specifici:

  • - è fatto obbligo ai proprietari dei fondi agricoli di effettuare la manutenzione delle canalizzazioni di drenaggio delle acque e il mantenimento delle alberature di pregio esistenti lungo le stesse;
  • - passaggi per la fauna debbono essere previsti nei casi in cui esistano o si determinino delle interferenze tra infrastrutture viarie. Gli interventi dovranno riguardare la realizzazione di sottopassi stradali per piccoli e grandi mammiferi, sovrappassi per grandi mammiferi, recinzioni stradali ad uso faunistico, impiego di deterrenti luminosi ed olfattivi, impiego selettivo di specie arbustive non fruttificanti sulle scarpate stradali per evitare il richiamo di avifauna, scale e vasche di risalita dei pesci nelle opere idrauliche.

Art. 35 Sottosistema V1: "Riserve di naturalità"

1. Costituiscono Riserva di naturalità le aree collinari prevalentemente boscate del territorio di Civitella in Val di Chiana e quelle caratterizzate da continuità vegetazionale e idro-geomorfologica; ricche di masse arboree, cespuglieti, prati-pascolo e seminativi interclusi nelle aree boscate, esse assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio, costituendo nell'insieme un complesso ecosistema caratterizzato da elevata naturalità. Le parti di territorio comprese nel sottosistema V1 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati: alla diversificazione del paesaggio, elemento essenziale per la conservazione della biodiversità animale e vegetale, garantendo il mantenimento dei corridoi ecologici e la presenze di impianti arborei e vegetazionali non colturali (siepi, filari residui, alberi isolati); alle sistemazioni idrauliche superficiali, in particolare per le aree a rischio di accelerazione dell'erosione dei versanti; all'impiego di colture stabilizzanti, che favoriscano lo sviluppo della vegetazione naturale lungo i corsi d'acqua e nei versanti più acclivi riducendo le azioni erosive.

3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola si vedano le prescrizioni contenute nei diversi ambiti del sottosistema.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i seguenti temi:

  • - la salvaguardia dei boschi integri e il recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di ri- naturalizzazione e riforestazione guidata;
  • - la coltivazione del bosco;
  • - la ri-colonizzazione vegetazionale delle aree denudate;
  • - il recupero delle aree agricole abbandonate;
  • - la riconversione da aree di prato-pascolo in forte pendenza in aree boscate;
  • - la riconversione da aree a seminativi in forte pendenza in aree boscate o a prato-pascolo;
  • - il recupero e mantenimento dei terrazzamenti artificiali e naturali;
  • - la regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione);
  • - la predisposizione di misure per la riqualificazione delle aree percorse da incendi e per prevenire gli incendi;
  • - il mantenimento e ripristino del sistema insediativo antico (edifici rurali, manufatti vari, opifici, percorsi, sistemazioni dei terreni, ecc);
  • - l'apertura di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico.

5. Il sottosistema V1 si articola nei seguenti ambiti:

  • - V1.1 "Riserva di biodiversità delle colline di Civitella"
  • - V1.2 "Riserva di biodiversità dei pianalti dell'Arno"

Art. 36 Ambito V1.1 "Riserva di biodiversità delle colline di Civitella"

1. L'ambito è caratterizzato dalla presenza di estese aree boscate e arbustate, rispettivamente della serie delle querce e della macchia mediterranea, distese su morfologie molto acclivi, con soprassuoli di esiguo spessore. L'orientamento dei versanti definisce una migliore o peggiore qualità del bosco e conseguentemente l'integrità del suo ecosistema. All'interno delle aree boscate, sui pendii meno acclivi, sono presenti appezzamenti coltivati ad oliveti e vigneti, prati-pascoli; aree in abbandono o in fase di colonizzazione naturale, testimonianze di usi agricoli non più riproposti.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri; al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati; alla regimazione dei corsi d'acqua; al recupero delle aree agricole abbandonate; al mantenimento del sistema insediativo antico; alla creazione di percorsi ed aree per attività di tempo libero.

Per le aree terrazzate sono consentiti interventi di recupero e rifunzionalizzazione dei terrazzamenti in pietra abbandonati o soggetti a degrado, anche attraverso l'edificazione di muri di contenimento dei terreni o di nuovi terrazzi realizzati o rivestiti in pietra.

Gli interventi previsti dovranno essere coerenti con le indicazioni di mantenere e potenziare le caratteristiche di biodiversità presenti nel territorio, così come previsto anche dal PTC della Provincia di Arezzo e dalla Scheda ambito di paesaggio 15 del PIT - Piana di Arezzo e Valdichiana -.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - serre temporanee e permanenti;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014.

Art. 37 Ambito V1.2: "Riserva di biodiversità dei pianalti dell'Arno"

1. L'ambito, compreso tra il fiume Arno e il tracciato della linea ferroviaria Firenze-Roma, è connotato da un territorio che presenta elevati valori paesaggistici e naturalistici: prati pascolati e seminativi, boschi, vegetazione ripariale arborea e arbustiva. Il sito presenta inoltre un notevole interesse faunistico: svernamento, sosta e nidificazione per uccelli acquatici, luogo di caccia e nidificazione per numerose specie di rapaci legati ad ambienti agricoli tradizionali; presenza di numerosi invertebrati acquatici e anfibi di notevole interesse conservazionistico.

2. Una parte consistente di territorio compreso nell'ambito è già classificata come "Riserva naturale provinciale regionale Ponte e Buriano e Penna", Siti della Rete Natura 2000, Siti di interesse comunitario (SIC) e regionale (SIR).

Gli interventi previsti nell'ambito saranno regolamentati sulla base del Regolamento delle Riserve dell'Arno, delle LR n.56/2000 e n.49/95.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

Art. 38 Sottosistema V2: "Aree agricole coltivate"

1. Sono aree dislocate su differenti partizioni morfologiche, prevalentemente coltivate ad oliveti e vigneti, con impianti di tipo tradizionale o di nuovo impianto (nelle zone collinari); prati, seminativi asciutti e irrigui (nelle zone pianeggianti); caratterizzate da assetti agricoli generalmente a media redditività, queste parti sono connotate dalla permanenza dei caratteri tipici del paesaggio Civitellino.

La pianificazione degli assetti produttivi agricoli dovrà avere come riferimento territoriale i sottobacini idrografici presenti nel territorio di Civitella in Val di Chiana: in tal senso, i programmi aziendali dovranno valutare e individuare criteri di "compensazione e miglioramento ambientale" cui attenersi in relazione alle diverse caratteristiche degli stessi.

Le parti di territorio comprese nel sottosistema V2 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento e all'incentivazione della funzione agricola, alla salvaguardia ed al potenziamento dei caratteri agricoli tradizionali (trame e modalità insediative del paesaggio agrario); al mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale; alla riqualificazione delle situazioni di degrado e di "incongruenza" tipologica, al recupero del patrimonio edilizio presente.

Gli interventi previsti dovranno essere coerenti con le indicazioni di "conservazione attiva" delle risorse agroambientali, paesaggistiche, sociali ed economiche del territorio rurale, così come previsto anche dal PTC della Provincia di Arezzo e dalla Scheda ambito di paesaggio 15 del PIT- Piana di Arezzo e Valdichiana -.

3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola si vedano le prescrizioni contenute nei diversi ambiti del sottosistema.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i seguenti temi:

  • - riconfigurare la qualità paesistico-ambientale delle aree agricole compromesse, attraverso l'inserimento nei processi di gestione degli attuali assetti monoculturali dell'obbligo di realizzare elementi tradizionali di struttura del paesaggio (siepi, piccoli boschi, ragnaie, percorsi, impianti vegetazionali di segnalazione, filari alberati, specchi d'acqua, ecc.), come parte integrante dei programmi aziendali;
  • - individuare le operazioni preventive di sistemazione dei versanti instabili e di regimazione delle acque superficiali; vietando le operazioni che possono compromettere, alterare o procurare dissesti irreversibili alla stabilità dei suoli;
  • - il ripristino, la piantumazione e il mantenimento degli impianti vegetazionali: in particolare dei filari alberati o isolati, delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi;
  • - il mantenimento e il ripristino degli invasi lacuali la salvaguardia della fascia di vegetazione limitrofa;
  • - favorire la messa a coltura dei campi abbandonati;
  • - stabilire modalità e materiali per la recinzione dei fondi.

5. Il sottosistema V2 si articola nei seguenti ambiti:

  • - Ambito V2.1: "Aree collinari terrazzate"
  • - Ambito V2.2: "Aree di crinale"
  • - Ambito V2.3: "Aree di fondovalle"
  • - Ambito V2.4: "Aree di pianura ondulata"
  • - Ambito V2.5: "Aree di pianura"
  • - Ambito V2.6: "Aree con centri turistico-ricettivi"
  • - Ambito V2.7: "Aree del parco agri-urbano"

Art. 39 Ambito V2.1 "Aree collinari terrazzate"

1. Comprende le parti di i territorio dei bassi versanti del sistema collinare, i meno acclivi, quelli di transizione tra le aree agricole produttive della pianura e le masse boscate della collina; queste aree sono caratterizzate da coltivazioni a uliveto e vigneto, condotte prevalentemente da aziende medie e piccole che, nella riorganizzazione degli assetti agrari recenti, hanno operato in parte una sostituzione dell'oliveto tradizionale con nuovi impianti colturali.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati: alla conservazione e manutenzione degli elementi di struttura dei paesaggi e degli assetti agricoli tradizionali, in particolare: dei terrazzi, delle ciglionature e dei sistemi di regimazione e collettamento delle acque superficiali; degli impianti vegetazionali esistenti; di edifici e manufatti storici, delle loro pertinenze pavimentate; della trama dei percorsi di accesso ai fondi e della viabilità minore.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, qualora vi siano altre disponibilità di superficie aziendale in aree ricadenti nel negli ambiti V2.3, V2.4;
  • - serre temporanee e permanenti.

Art. 40 Ambito V2.2: "Aree di crinale"

1. L'ambito, caratterizzato da elevate qualità paesaggistiche, anche connesse alla visibilità ed intervisibilità dei luoghi, è variamente connotato dal sistema delle relazioni che si è stabilito tra morfologia dei crinali, principi insediativi, accessi, aree boscate e agricole che ne delimitano le aree.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati a preservare le regole insediative storiche, mantenere le trame del paesaggio agrario tradizionale, creare una fascia di tutela e conservazione delle aree boscate e delle qualità panoramiche dei luoghi.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - serre temporanee e permanenti.

Art. 41 Ambito V2.3: "Aree di fondovalle"

1. La configurazione fisica dell'ambito comprende ampie aree di fondovalle, pianificate della bonifica idraulica e fondiaria, che si incuneano nei sistemi collinari, che presentano nelle parti centrali una rete di canali di drenaggio, evidenziata da formazioni boschive lineari.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati ad incentivare assetti agricoli che ripropongono usi del suolo, trame e orditure agricole coerenti con le specificità fisico- paesaggistiche dei luoghi; garantendo il funzionamento della rete dei canali di drenaggio; tutelando gli impianti vegetazionali, naturali ed artificiali, tipici degli ambienti umidi.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - serre permanenti.

Art. 42 Ambito V2.4: "Aree di pianura ondulata"

1. Sono aree contraddistinte da lievi pendenze, coltivate ad oliveti, vigneti e seminativi, connotate dalla presenza di numerosi impianti arborei a macchia e filari; sono caratterizzate da un uso agricolo fortemente frazionato, che nel tempo non ha subito evidenti cambiamenti; la maglia rurale, organizzata intorno a complessi architettonici, è servita da una viabilità rurale ramificata di notevole qualità paesaggistica.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla conservazione e manutenzione degli elementi di struttura dei paesaggi e degli assetti agricoli tradizionali; in particolare, dei diversi assetti colturali connotati da una maglia fitta, dei sistemi di regimazione e collettamento delle acque superficiali, degli impianti vegetazionali esistenti, degli edifici e manufatti storici, delle pertinenze pavimentate, della trama della viabilità minore.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi

  • - serre permanenti.

Art. 43 Ambito V2.5: "Aree di pianura"

1. Sono aree caratterizzate dalla presenza di grandi e medie proprietà fondiarie, connotate da una agricoltura specializzata di tipo monoculturale, organizzata da una fitta rete di canali artificiali che regola il funzionamento idraulico del territorio. La trama degli insediamenti, originariamente fondata sulle grandi fattorie agricole e sul reticolo stradale funzionale al loro collegamento, si è modificata a seguito di una certa densificazione degli insediamenti rurali ed una frammentazione dei fondi agricoli.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati a regolamentare gli assetti colturali, escludendo la possibilità di incrementare ulteriormente gli insediamenti abitativi e l'infrastrutturazione. Obiettivo prioritario è la tutela della struttura storica della bonifica, del sistema insediativo delle fattorie, dei borghi rurali e della maglia viaria della bonifica; degli impianti idraulici, con la rete dei canali e le aree delle colmate.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione della fascia denominata "Ambito del livello E di disciplina delle aree agricole speciali" cos&igrave come individuata nel vigente RU;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - serre temporanee e permanenti.

Art. 44 Ambito V2.6: "Aree con centri turistico- ricettivi"

1. Sono aree coltivate prevalentemente a vigneto-oliveto, caratterizzate dalla presenza di ville e fattorie (aziende agricole di medio-grandi dimensioni), dotate di servizi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che si prefiggono di integrare l'attività agricola con quella turistica e ricettiva.

2. I temi relativi alle aree ricadenti nell'ambito sono stati oggetto di confronto e verifica nell'ambito della Conferenza di copianificazione (che si è svolta il 05/05/2015 presso la DG del Governo del Territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art.25 della LR n.65), che ne ha condiviso le strategie come riportato nel verbale della stessa. Gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento dell'attività agricola ed alla creazione di centri turistico- ricettivi. Il programma aziendale può prevedere le destinazioni d'uso turistico-ricettiva, servizi e attrezzature di uso pubblico negli edifici ricadenti all'interno dell'Ambito: fermo restando che, seppure deruralizzati e trasferiti a questi utilizzi, essi non possono essere scorporati dalla sommatoria dei volumi presenti e necessari alla conduzione dell'azienda agricola; in tal senso restano quota parte delle volumetrie aziendali e devono essere computati nello stesso programma o nei successivi programmi aziendali. Gli interventi sono di norma subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - serre temporanee e permanenti.

Art. 45 Ambito V2.7: "Aree del parco agri- urbano"

1. L'ambito comprende una parte di territorio collocata entro una zona di transizione tra le aree urbanizzate di Badia al Pino, Pieve al Toppo, Tegoleto e un'ampia porzione di campagna caratterizzata da aree prevalentemente coltivate, attraversate da una maglia viaria d'interesse comunale, con percorsi che si dirigono verso i centri abitati, la collina e la pianura circostante. In alcune di queste aree permangono interessanti elementi del paesaggio agrario tradizionale, trame e insediamenti rurali di buona qualità architettonica. La struttura morfologica, gli impianti vegetali, le giaciture dei percorsi e dei canali di bonifica, caratterizzano il carattere di questi luoghi in relazione ai contesti urbani che li circondano, e costituiscono il punto di partenza per la costruzione di un nuovo progetto di paesaggio.

2. Gli interventi dovranno essere orientati a garantire il mantenimento degli elementi e degli assetti agricoli di valore paesaggistico, attraverso un progetto di riqualificazione ambientale che contempli il recupero delle aree che presentano criticità, una libera e migliore fruizione: con l'obiettivo di realizzare un "parco" nel quale i caratteri del paesaggio agrario tradizionale e le attività agro-colturali siano salvaguardati, mantenuti, valorizzati e allo stesso tempo, resi compatibili con nuove funzioni.

3. Il Piano Operativo dovrà prevedere un "progetto guida" (con riferimento allo SD 5: Il parco agri-urbano) che individui il perimetro, le prescrizioni e gli strumenti d'attuazione necessari alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma: un progetto di massima unitario che comprenda la fattibilità economica degli interventi, il dimensionamento dei servizi necessari allo svolgimento delle attività previste nel parco, le modalità di intervento finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle aree agricole. Per il buon esito del "progetto guida" sarà determinante attivare processi partecipativi, in modo da ottenere proposte, osservazioni e pareri inerenti la gestione del Parco stesso.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - serre permanenti.

5. Il Piano Operativo dovrà stabilire i criteri e predisporre specifiche norme per individuare le aree necessarie al trasferimento delle volumetrie degli immobili esistenti posti lungo Via dei Laghi (che ricadono all'interno di un'area adiacente un'azienda classificata "a rischio di incidente rilevante"), compresi nel Sottosistema L2: "Attrezzature urbane e territoriali", per i quali è prevista la ricollocazione e la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo.

Art. 46 Sottosistema V3: "Aree periurbane di transizione"

1. Ubicate prevalentemente a ridosso dei centri abitati, comprendono situazioni diverse ed eterogenee: residui di bosco, orti e colture a vite-olivo, aree agricole intercluse o abbandonate, aree agricole di rilevante pregio paesaggistico e ambientale. Queste aree, storicamente vocate a funzioni e attività miste (legate alle esigenze dell'adiacente tessuto urbano), sono contraddistinte da un paesaggio agricolo a trame minute, fortemente antropizzato.

Le parti di territorio comprese nel sottosistema V3 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla salvaguardia degli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, con riferimento ai contenuti dell'art.67 della LR n.65 del 10/11/2014.

Con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione degli spazi aperti, dei principali elementi caratterizzanti (siepi, boschi, arbusteti), al mantenimento degli assetti agricoli di tipo tradizionale, al ripristino dei percorsi storici, degli impianti vegetazionali (filari alberati, alberature isolate o a macchia), alla rinaturalizzazione delle aree abbandonate o degradate.

Le parti di territorio ricadenti nel sottosistema V3 sono considerate aree da salvaguardare.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - serre temporanee e permanenti.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i segiuenti temi:

  • - recupero delle aree agricole abbandonate;
  • - creazione di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico:
  • - mantenimento e potenziamento delle fasce di bosco e delle siepi, dei ciglioni e delle scarpate naturali e artificiali;
  • - salvaguardia degli assetti colturali a oliveto e vigneto.

Art. 47 Sottosistema V4: "Connessioni fluviali"

1. Le connessioni fluviali si configurano come componente primaria della rete ecologica del territorio Civitella in Val di Chiana: per le caratteristiche degli ecosistemi presenti e per la continuità ambientale che garantiscono alle diverse parti del territorio (riserve di biodiversità, aree agricole, spazi verdi urbani e territoriali); costituite da aree tra le più sensibili dal punto di vista idrologico ed ambientale, sono organizzate lungo i corsi d'acqua principali: Torrente Trove, borro della Trove, Torrenti Esse, Fosso del Corniola, Torrente Lota, Borro del Lota, Fosso Costone, Borro del Canascione, Borro della Lodola, Borro del Fimaggio; e sulla rete degli affluenti minori, che costituiscono un reticolo ritenuto indispensabile nel supportare la rete ecologica di livello territoriale.

Le parti di territorio comprese nel sottosistema V4 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare.

2. Gli interventi dovranno essere orientati alla salvaguardia e al riequilibrio degli ecosistemi fluviali, all'eliminazione delle attività non compatibili con i caratteri paesaggistici e le prestazioni ambientali di questi luoghi, favorendo la continuità del reticolo idrografico, la tutela degli alvei e di tutte le aree di divagazione delle acque, delle fasce vegetazionali riparali, delle presenze faunistiche; al controllo dei fenomeni di esondazione che determinano situazioni di pericolosità idraulica e alla riduzione della pericolosità idrogeologica; alla salvaguardia inoltre degli assetti agricoli tradizionali, alla riconversione delle colture non compatibili, alla creazione di un sistema di fruizione di tipo naturalistico per le attività di tempo libero.

Le parti di territorio ricadenti nel sottosistema V4 sono considerate aree da salvaguardare.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i seguenti temi:

  • - contenimento o eliminazione del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico;
  • - individuazione di fasce di rispetto e di salvaguardia nelle quali vietare gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici;
  • - ripristino della continuità del sistema dei fossi;
  • - realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica ed ecologica;
  • - delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • - rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e mantenimento, ripristino e potenziamento della vegetazione riparia;
  • - creazione di percorsi di servizio pedonali-ciclabili, naturalistici.

Art. 48 Sottosistema V5: "Capisaldi del verde territoriale"

1. Il sottosistema è connotato da un'insieme di "luoghi verdi" per il tempo libero, caratterizzati da diversi tipi di spazi e attrezzature; essi comprendono aree di compensazione ambientale, parti di territorio agricolo, aree boscate, nelle quali è possibile svolgere anche attività ricreative e culturali. Le parti di territorio comprese nel sottosistema V5 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla realizzazioni di aree e strutture da destinare a servizi per le attività di tempo libero, percorsi didattici, servizi culturali di interesse territoriale; valorizzando e salvaguardando i caratteri ambientali e storici del territorio.

3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola si vedano le prescrizioni contenute nei diversi ambiti del sottosistema.

Il Piano Operativo dovrà fornire prescrizioni e indicazioni per le modalità di interevento e i relativi strumenti d'attuazione nelle singole aree.

4. Il sottosistema V5 si articola nei seguenti ambiti:

  • - Ambito V5.1: "Centri equitazione di Matroia, Mucchio, Fogliarina, Quarata, Gricena, Camperchi, Zingare, La Casina"
  • - Ambito V5.2: "Parchi archeologici del Castellare di Oliveto, Poggio Castellare e Gaenne"
  • - Ambito V5.3: "Aree attrezzate Podere il Riccio, Fornace Ninci, Poggio Ciullo, Poggio di Cacciano, Monte Mucci, Torre di Bucinino, Poggilunghi, Macca"
  • - Ambito V5.4: "Area di pesca sportiva di Podere le Chiuse, Fontanela"
  • - Ambito V5.5: Parco faunistico-naturalistico di Cornia
  • - Ambito V5.6: "Aree di compensazione e mitigazione ambientale"

Art. 49 Ambito V5.1: "Centri equitazione di Matroia, Mucchio, Fogliarina, Quarata, Gricena, Camperchi, Zingare, La Casina"

1. L'ambito comprende aree dove sono già insediate attività di allevamento dei cavalli, situate prevalentemente in zone di fondovalle, pianura e lungo la via Vecchia Senese, che si prestano a svolgere anche a livello territoriale un ruolo di servizio per attività sportive e ricreative.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione delle strutture esistenti e all'integrazione con altre attività: scuola di equitazione, ippoterapia, maneggio coperto, escursioni di trekking a cavallo. In relazione a queste attività potranno essere realizzate piste e piccoli circuiti; dei "paddock" per lo stazionamento degli animali e una club- house con relativi servizi, da realizzare con strutture provvisorie e removibili, non più alte di un piano. Per queste strutture sarà obbligatorio sottoscrivere una convenzione (o atto d'obbligo unilaterale) in sede di approvazione del progetto, che preveda contestualmente alla cessazione delle attività la loro rimozione, la bonifica delle aree, il ripristino dei luoghi.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - serre temporanee e permanenti.

Art. 50 Ambito V5.2: "Parchi archeologici del Castellare di Oliveto, Poggio Castellare e Gaenne"

1. L'ambito comprende alcune aree di particolare interesse storico-culturale collocate in contesti di riconosciuto valore paesaggistico, caratterizzate dalla presenza di beni archeologici importanti da salvaguardare, tutelare e valorizzare. Queste aree, che hanno assunto un significato rilevante nella struttura identitaria e testimoniale della comunità locale, potranno essere, meglio individuate e classificate di concerto con gli Enti competenti, secondo quanto previsto dalla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla migliore sistemazione e fruizione delle aree archeologiche, attraverso opportune campagne di scavo e la realizzazione di servizi e percorsi per attività didattiche e ricreative.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

Art. 51 Ambito V5.3: "Aree attrezzate Podere il Riccio, Fornace Ninci, Poggio Ciullo, Poggio di Cacciano, Monte Mucci, Torre di Bucinino, Poggilunghi, Macca"

1. L'ambito comprende poggi e aree boscate che assumono un particolare rilievo dal punto di vista paesaggistico e morfologico, con ancora evidenti in alcuni casi memorie e manufatti di siti fortificati, cave dismesse e archeologia industriale.

2. Gli interventi saranno finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate per attività culturali, tempo libero, didattica ambientale e view-point, alla valorizzazione dei manufatti di interesse storico e archeologico e dei loro spazi di pertinenza, alla sistemazione delle aree boscate e al miglioramento della loro fruizione attraverso il ripristino dei tracciati esistenti. Nelle aree di Poggio di Cacciano, ex Fornace Ninci e Podere il Riccio potranno essere ubicate anche strutture ricreative, per spettacoli e feste all'aperto, gioco e sport, accoglienza in bungalow e campeggio.

Nell'area dismessa della cava di Caggiarino di Poggio di Cacciano, oltre agli interventi suddetti, da realizzare sfruttando la morfologia del terreno e previa bonifica dell'area, potranno essere ubicate anche strutture a servizio della Protezione Civile (invaso artificiale, deposito attrezzature).

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

Art. 52 Ambito V5.4: "Aree di pesca sportiva di Podere le Chiuse, Fontanella"

1. L'ambito comprende aree con laghetti che si prestano a svolgere a livello territoriale un ruolo di servizio per attività sportive e ricreative.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla realizzazione di un'area di pesca sportiva con relative attrezzature in prossimità del lago esistente.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

Art. 53 Ambito V5.5: "Parco faunistico- naturalistico di Cornia"

1. L'ambito comprende una porzione di territorio classificata ad alto valore naturalistico-paesaggistico, situata alle quote più elevate della collina di Civitella e caratterizzata dalla presenza di impianti vegetazionali di notevole interesse botanico, oltre che dallo stazionamento di specie nidificanti di avifauna legate a questo habitat.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire la realizzazione di percorsi e piccole attrezzature per la fruizione delle aree boscate ed arbustate, per attività didattiche e di ricerca, itinerari faunistici e punti per attività di bird-watching. Con l'obiettivo di conservare e gestire le risorse e le specificità dell'area naturalistica, che ricade nel perimetro individuato per l'ANPIL di Cornia.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

Art. 54 Ambito V5.6: "Aree di compensazione e mitigazione ambientale"

1. Le aree che ricadono nell'ambito sono porzioni di territorio nelle quali si prevede la realizzazione di particolari impianti boschivi ed arbustivi, radure, barriere vegetali e artificiali in prossimità degli insediamenti industriali, residenziali e delle infrastrutture viarie, con l'obiettivo mitigare e compensare il loro impatto sul paesaggio e sull'aria.

2. Gli interventi dovranno essere orientati a migliorare la qualità dell'ambiente nei diversi contesti paesaggistici, attraverso opportune sistemazioni del suolo e riconfigurazioni dello spazio aperto che garantiscano il potenziamento degli ecosistemi urbani e territoriali, la realizzazione di spazi verdi, liberi o attrezzati per le attività di tempo libero, percorsi ed eventuali parcheggi alberati.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i seguenti temi:

  • - stabilire la coerenza tra il progetto di compensazione e mitigazione ambientale con i caratteri fisici, ambientali, storici ed insediativi presenti nel territorio;
  • - garantire la continuità dei flussi ambientali degli ecosistemi territoriali ed urbani (rete ecologica);
  • - conservare e tutelare gli impianti vegetali esistenti, le percorrenze e il reticolo delle acque;
  • - utilizzare specie arboree ed arbustive di tipo autoctono, creando impianti vegetali le cui dinamiche di crescita siano indirizzate verso la formazione di "boschi naturali" (da realizzare con costi contenuti di impianto e gestione).

Art. 55 Sottosistema V6: "Capisaldi del verde urbano"

1. Sono capisaldi del verde urbano i parchi e i giardini storici, i parchi urbani attrezzati, le aree sportive e gli spazi aperti e scoperti (pubblici e privati) che si configurano come parti qualificate della rete ecologica: posti all'interno o in prossimità delle aree urbanizzate, sono elementi di continuità tra queste ultime e il territorio aperto; aree, elementi puntuali e lineari (diversi per carattere, destinazione, dimensione) funzionali alla costruzione e all'organizzazione di connessioni utili al riequilibrio dell'ecosistema urbano e ambientale (rispetto all'irraggiamento solare e all'impermeabilizzazione dei suoli), con un ruolo e un valore paesaggistico irrinunciabili.

Tutte le aree del sottosistema V6 ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e non sono considerate parti del territorio rurale.

2. Gli interventi dovranno essere orientati alla salvaguardia e al potenziamento di tutti quegli elementi che formano la rete ecologica urbana e territoriale, alla realizzazione di spazi verdi, liberi o attrezzati, per le attività di tempo libero. Con l'obiettivo di migliorare l'ambiente urbano e la qualità dei differenti "materiali" che lo caratterizzano.

3. Per il patrimonio edilizio esistente, con destinazione d'uso agricola e non, fino all'approvazione del Piano Operativo:

Sono esclusi

  • - la realizzazione di nuovi edifici, annessi o volumetrie e l'ampliamento (compresa l'una tantum), ad eccezione di "Servizi e attrezzature di uso pubblico" già insediati nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i seguenti temi:

  • - garantire la continuità dei flussi ambientali degli ecosistemi territoriali ed urbani all'interno di una logica di rete ecologica;
  • - conservare i luoghi verdi e tutelare le architetture vegetali esistenti.

5. Le strade all'interno dell'ambito V6 possono avere caratteristiche assimilabili a quelle del sistema della residenza.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38