Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 56 Obiettivi e prestazioni

1. Fanno parte del sistema della residenza le aree edificate consolidate o di recente formazione, con i tessuti storici, i nuclei e gli insediamenti rurali, i borghi, le frazioni e le lottizzazioni residenziali.

Il sistema della residenza, come insieme dei "luoghi dell'abitare", dovrà garantire la vicinanza e la connessione delle abitazioni con le attrezzature di servizio, le aree commerciali e quelle destinate a verde pubblico per lo svago e lo sport opportunamente dimensionate rispetto all'intorno. Tutte le aree comprese nel sistema della residenza ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

2. Nel sistema della residenza dovrà essere prestata particolare cura nella progettazione dei materiali che costituiscono gli spazi collettivi.

3. Le strade di distribuzione all'interno del sistema della residenza, ad eccezione di quelle dei sottosistemi R1 e R4, sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata. La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una razionale gestione della mobilità, migliore sicurezza e qualità urbana, protezione dell'ambiente e risparmio energetico. Le banchine e i marciapiedi dovranno essere pavimentati e ubicati a destra e a sinistra della carreggiata o sullo stesso livello (marciapiede continuo). Gli incroci, in genere a raso, potranno essere anche rialzati o regolamentati da minirotonde.

4. Gli interventi di adeguamento e trasformazione, oltre quelli che modificano il suolo calpestabile, ad esclusione di quelli nel sottosistema R1, dovranno garantire una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'intera superficie fondiaria.

5. Nelle zone appartenenti al sistema della residenza il Piano incentiva il ricorso a tecniche di bioarchitettura e risparmio energetico, a progetti di edilizia sociale e convenzionata.

6. Il Piano Operativo dovrà specificare indicazioni e prescrizioni affinché vengano tenute in considerazione le opzioni costruttive, le tecniche e tecnologie ad oggi disponibili che puntano ad elementi quali il risparmio energetico, l'abbattimento delle emissioni nocive nell'aria, l'utilizzo di materiali edilizi ecosostenibili, cos&igrave da concepire e realizzare gli edifici in modo da consentire un'ottimizzazione nella gestione delle risorse idriche, delle risorse energetiche (per il riscaldamento e il raffrescamento), dei rifiuti, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento impiantistico e la limitazione della dispersione di calore, definendo standard per un migliore isolamento delle case. Inoltre potrà promuovere interventi che prevedano la progettazione e l'attivazione di modelli condominiali che favoriscano le relazioni umane, la partecipazione dell'utenza, la mutualità e il reciproco scambio di prestazioni e servizi.

Il Piano Operativo dovrà inoltre valutare e approfondire i seguenti temi:

  • - incentivi per l'utilizzo di impianti termici e sistemi solari attivi;
  • - riduzione del consumo di acqua potabile;
  • - recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche;
  • - abbattimento del rumore negli ambienti abitativi.

Art. 57 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il sistema della residenza è caratterizzato dagli usi principali "Residenza" e dalle infrastrutture per la "Mobilità" funzionali al sistema.

2. La caratterizzazione funzionale del sistema è garantita dalla presenza di questi usi principali. Il Piano Operativo dovrà definire, per ogni sottosistema, le percentuali ammesse tra gli usi caratterizzanti e quelli previsti; potrà inoltre individuare puntualmente aree destinate a contenere attività specifiche e/o monofunzionali, comunque riferibili a quegli stessi usi.

3. Nel sistema della residenza sono altres&igrave previsti "Attività commerciali al dettaglio", "Attività turistico- ricettive", "Attività direzionali e di servizio", "Servizi e attrezzature di uso pubblico", "Spazi scoperti d'uso pubblico"; le attività finalizzate all'agriturismo, per il quale resta in vigore quanto previsto dalle normative regionali in materia e fatta salva la possibilità di mantenere eventuali sedi di aziende agricole esistenti alla data di adozione del Piano Strutturale.

4. Sono escluse: le "Attività agricole e funzioni connesse" ad eccezione del Sottosistema R4: "Nuclei rurali" e di quanto previsto al precedente comma; le "Attività commerciali all'ingrosso e depositi".

Art. 58 Articolazione del sistema

1. Il sistema della residenza si articola nei seguenti sottosistemi individuati nella Tav.C4.5 "Sistemi":

  • - Sottosistema R1: "Insediamenti storici"
  • - Sottosistema R2: "Tessuti edilizi e addizioni"
  • - Sottosistema R3: "Interventi unitari"
  • - Sottosistema R4: "Nuclei rurali"

2. Il rapporto percentuale fra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi può variare nei diversi sottosistemi.

Art. 59 Sottosistema R1: "Insediamenti storici"

1. Il sottosistema comprende le parti più consolidate della città antica, i nuclei originari delle frazioni ed i borghi immediatamente esterni; è costituito prevalentemente da edifici di valore storico e da un tessuto residenziale compatto, in parte modificato rispetto all'originario, che mantiene un certo grado di omogeneità tipologica. Il piano terra degli edifici è generalmente occupato da attività commerciali e terziarie.

2. Gli interventi dovranno in generale favorire il recupero, la conservazione e il mantenimento degli edifici e degli spazi storici. Gli interventi consentiti nel sottosistema saranno definiti nel Piano Operativo, che oltre a definire i contenuti attuativi fornirà regole e parametri per intervenire nelle parti consolidate e morfologicamente riconoscibili di questi tessuti, attraverso specifiche norme e progetti di riqualificazione.

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali", stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas.

4. Le strade all'interno del sottosistema R1 individuate nel Sistema della mobilità (Tav.C4.6) hanno caratteristiche assimilabili a quelle del sottosistema M8 ("Strade e spazi tutelati") e sono dunque soggette alle prescrizioni contenute all'art.87 delle presenti norme.

Art. 60 Sottosistema R2: "Tessuti edilizi e addizioni"

1. Il sottosistema è caratterizzato da parti della città cresciute sulla base di singole iniziative, in genere di piccole dimensioni. Il carattere principale di queste zone è costituito da una certa omogeneità dei tipi edilizi e della suddivisione dei lotti, dalla presenza di spazi pubblici frammentati e residuali.

2. Gli interventi dovranno in generale favorire l'adeguamento, la ristrutturazione degli edifici e la riqualificazione degli spazi aperti allo scopo di migliorare le condizioni esistenti e rafforzare l'identità di questi luoghi. Gli interventi consentiti nel sottosistema e i contenuti attuativi saranno definiti nel Piano Operativo.

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali" che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, indicate nel Testo unico delle leggi sanitarie (RD n.1265 del 27/07/1934) e comprese negli elenchi di cui al DM del 05/09/1994, nei modi e limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 61 Sottosistema R3: "Interventi unitari"

1. Il sottosistema è costituito da quartieri residenziali morfologicamente riconoscibili e da interventi prevalentemente unitari, esistenti o di progetto. In genere essi sono ubicati fuori delle zone centrali della città, spesso ai margini del tessuto urbanizzato. Il loro carattere contribuisce a dare leggibilità e riconoscibilità alle diverse parti della città.

2. Gli interventi dovranno in generale favorire il mantenimento, l'adeguamento, il completamento e la ricucitura di questi tessuti, consentendo operazioni che rispettino il carattere morfologico e tipologico degli edifici, in sintonia con le prescrizioni dei piani attuativi e dei piani per l'edilizia economica e popolare, dei progetti che ne regoleranno il disegno e la struttura. Gli interventi consentiti nel sottosistema e i contenuti attuativi saranno definiti nel Piano Operativo.

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali" che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, indicate nel Testo unico delle leggi sanitarie (RD n.1265 del 27/07/1934) e comprese negli elenchi di cui al DM del 05/09/1994, nei modi e limiti previsti dalla normativa di riferimento; stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas.

Art. 62 Sottosistema R4: "Nuclei rurali"

1. Il sottosistema è costituito da nuclei collinari e da piccoli aggregati di pendio. Questi insediamenti, all'origine rurali e oggi prevalentemente residenziali, presentano una struttura caratterizzata da un complesso sistema di pertinenze che concorrono a formare un particolare insieme di valore storico-ambientale, riconoscibile anche nei casi di intervenute modifiche o alterazioni. Essi sono caratterizzati dall'aggregazione di singoli edifici, tra loro connessi attraverso una rete di spazi collettivi (percorsi, aie, piazzette, larghi, orti).

2. I temi relativi alle aree ricadenti nel sottosistema sono stati oggetto di confronto e verifica nell'ambito della Conferenza di copianificazione (che si è svolta il 05/05/2015 presso la DG del Governo del Territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art.25 della LR n.65), che ne ha condiviso le strategie come riportato nel verbale della stessa. Gli interventi dovranno favorire il recupero, la conservazione e il mantenimento degli edifici e degli spazi aperti, rispettando il principio insediativo e il carattere rurale dei singoli luoghi, anche nel caso vengano previsti modesti interventi edilizi al fine di garantire la permanenza degli abitanti e delle loro attività a "presidio" del territorio (motivo della loro "obbligata" inclusione all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, in relazione a quanto condiviso nella citata Conferenza di copianificazione e a quanto evidenziato nelle osservazioni della Regione Toscana), con particolare attenzione al ripristino e alla tutela dei principali elementi caratterizzanti: terrazzamenti, canali, fossi, guadi e vegetazione ripariale, strade, percorsi e passaggi pubblici, aree pavimentate, piazze, larghi, scale, rampe.

In tali aree dunque non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65 del 10/11/2014.

Sono inoltre previsti interventi finalizzati alla miglioramento della dotazioni di servizi e infrastrutture:

  • - la realizzazione di una dotazioni di spazi e servizi strettamente legati alla residenza quali isole ecologiche, parcheggi di attestamento e per i residenti, fermata per i mezzi di trasporto pubblico, spazi pavimentati e verdi attrezzati e di servizio;
  • - la realizzazione di impianti di depurazione dei reflui, ad uso collettivo, nei nuclei che non possono essere collegati alla rete fognaria;
  • - realizzazione di rete di teleriscaldamento con piccoli impianti ad uso dei singoli nuclei alimentati da biomasse vegetali provenienti da bacini strettamente connessi al luogo di utilizzo e impianti centralizzati per la produzione di energie rinnovabili finalizzati a rendere autonomi dal punto di vista energetico i diversi nuclei.

Gli interventi consentiti nel sottosistema e i contenuti attuativi saranno definiti nel Piano Operativo.

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali" che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, indicate nel Testo unico delle leggi sanitarie (RD n.1265 del 27/07/1934) e comprese negli elenchi di cui al DM del 05/09/1994, nei modi e limiti previsti dalla normativa di riferimento; stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante.

4. Le strade all'interno del sottosistema R4 individuate nel Sistema della mobilità (Tav.C4.6) hanno caratteristiche assimilabili a quelle del sottosistema M8 ("Strade e spazi tutelati") e sono dunque soggette alle prescrizioni contenute all'art.87 delle presenti norme.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38