Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 63 Obiettivi e prestazioni

1. Fanno parte del sistema dei luoghi centrali le aree dove si concentrano attività amministrative, commerciali, di servizio, della cultura e del culto,, dello spettacolo e del tempo libero aventi in comune la caratteristica di attrarre flussi di persone e di assumere in molti casi un valore simbolico per la comunità degli abitanti.

Le aree comprese nel sistema dei luoghi centrali possono ricadere sia all'interno del perimetro del territorio urbanizzato sia nel territorio rurale.

2. Nel sistema dei luoghi centrali dovrà essere garantita la presenza di aree pedonali o parzialmente pedonalizzate, un'alta percentuale di aree pavimentate, un'efficiente organizzazione del trasporto pubblico e della circolazione, un'adeguata dotazione di aree parcheggio.

3. Le strade di distribuzione all'interno del sistema dei luoghi centrali, ad eccezione di quelle del sottosistema L1, sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata. La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una razionale gestione della mobilità, migliore sicurezza e qualità urbana, protezione dell'ambiente e risparmio energetico. Le banchine e i marciapiedi dovranno essere pavimentati e ubicati a destra e a sinistra della carreggiata o sullo stesso livello (marciapiede continuo).

4. Gli interventi di adeguamento e trasformazione, oltre quelli che modificano il suolo calpestabile, ad esclusione di quelli nel sottosistema L1, dovranno garantire una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'intera superficie fondiaria.

5. Nel sistema dei luoghi centrali sarà necessario prevedere: sistemi di abbattimento del rumore e delle sostanze inquinanti, sistemi di smaltimento e depurazione delle acque meteoriche; aree verdi di compensazione e mitigazione dell'inquinamento atmosferico e degli effetti sul microclima prodotti dalle aree impermeabilizzate.

6. Il Piano Operativo dovrà prevedere interventi mirati alla conservazione, alla riqualificazione e al miglioramento delle strutture esistenti ed alla realizzazione di nuove attrezzature secondo elevati standard prestazionali e funzionali (sostenibilità ambientale ed energetica, installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, utilizzo tecniche costruttive finalizzate al risparmio energetico); entro un disegno complessivo del suolo pubblico dove sarà prioritario il miglioramento dell'accessibilità pedonale e la continuità dei percorsi.

Art. 64 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il Sistema dei luoghi centrali è caratterizzato dagli usi principali "Attività commerciali al dettaglio", "Attività turistico-ricettive", "Attività direzionali e di servizio", "Servizi e attrezzature di uso pubblico" e dalle infrastrutture per la "Mobilità" funzionali al sistema.

Il Sottosistema L2: "Attrezzature urbane e territoriali" è caratterizzato anche dall'uso principale "Attività commerciali all'ingrosso e depositi".

2. La caratterizzazione funzionale del sistema è garantita dalla presenza di questi usi principali. Il Piano Operativo dovrà definire, per ogni sottosistema, le percentuali ammesse tra gli usi caratterizzanti e quelli previsti; potrà inoltre individuare puntualmente aree destinate a contenere attività specifiche e/o monofunzionali, comunque riferibili a quegli stessi usi.

3. Nel sistema dei luoghi centrali sono altresì previsti "Residenza", "Attività commerciali all'ingrosso e depositi", "Spazi scoperti d'uso pubblico"; le attività finalizzate all'agriturismo, per il quale resta in vigore quanto previsto dalle normative regionali in materia e fatta salva la possibilità di mantenere eventuali sedi di aziende agricole esistenti alla data di adozione del Piano Strutturale.

4. Sono escluse: le "Attività agricole e funzioni connesse" ad eccezione del Sottosistema L3: "Attrezzature turistiche" e di quanto previsto al precedente comma.

Art. 65 Articolazione del sistema

1. Il sistema dei luoghi centrali si articola nei seguenti sottosistemi individuati nella Tav.C4.5 "Sistemi":

  • - Sottosistema L1: "Centri civici"
  • - Sottosistema L2: "Attrezzature urbane e territoriali"
  • - Sottosistema L3: "Attrezzature turistiche"

2. Il rapporto percentuale fra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi può variare nei diversi sottosistemi.

Art. 66 Sottosistema L1: "Centri civici"

1. I "centri civici" delle frazioni e dei quartieri sono generalmente individuati da strade, piazze, porzioni di tessuto urbano che collegano tra loro la chiesa, la scuola, i servizi e le attività terziarie. Il sottosistema comprende i maggiori centri antichi, con edifici e spazi aperti di rilevante valore storico, prevalentemente occupati da servizi e attrezzature collettive.

2. Gli interventi dovranno rafforzare l'identità delle frazioni e dei quartieri attraverso la riqualificazione dello spazio pubblico (piazze, parcheggi, verde), favorire il recupero e la conservazione dei caratteri e del ruolo dei centri antichi, il restauro e il risanamento dei manufatti e degli spazi storici. Particolare cura dovrà essere posta nella integrazione delle parti di recente formazione con la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili. .

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali", stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas.

4. Le strade all'interno del sottosistema L1 individuate nel Sistema della mobilità (Tav.C4.6) hanno caratteristiche assimilabili a quelle del sottosistema M8 ("Strade e spazi tutelati") e sono dunque soggette alle prescrizioni contenute all'art.87 delle presenti norme.

Art. 67 Sottosistema L2: "Attrezzature urbane e territoriali"

1. Le "attrezzature urbane e territoriali" sono edifici, insiemi di edifici e aree che offrono servizi e attrezzature d'uso pubblico di livello comunale. Questi "luoghi centrali" comprendono parti di città, singole vie e piazze nelle quali è presente o viene proposta una elevata concentrazione di attività commerciali, direzionali, strutture di servizio.

2. Nel sottosistema, fino all'approvazione del Piano Operativo, sono consentite le "Attività industriali e artigianali" esclusivamente negli edifici esistenti per i quali tali attività siano già previste ed ammesse nel vigente RU. Gli interventi consentiti per queste aree saranno definiti nel Piano Operativo.

Art. 68 Sottosistema L3: "Attrezzature turistiche"

1. Le "attrezzature turistiche" sono edifici o insiemi di edifici e aree che offrono servizi e attrezzature per il turismo, la cultura e il tempo libero: attività collettive, ricreative, didattiche, servizi e attrezzature ricettive. Il sottosistema comprende anche edifici e spazi aperti di rilevante valore storico che caratterizzano la struttura turistico-culturale del territorio.

2. I temi relativi alle aree ricadenti nel sottosistema sono stati oggetto di confronto e verifica nell'ambito della Conferenza di copianificazione (che si è svolta il 05/05/2015 presso la DG del Governo del Territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art.25 della LR n.65), che ne ha condiviso le strategie come riportato nel verbale della stessa. Gli interventi dovranno rafforzare le potenzialità turistiche di Civitella in Val di Chiana, valorizzare l'identità, il carattere ed il ruolo di luoghi e attrezzature attraverso la riqualificazione degli spazi aperti, il recupero e la conservazione di manufatti e monumenti, l'arricchimento delle funzioni e delle attività che vi si svolgono.

In particolare, gli interventi ricadenti nel territorio rurale di cui all'art.64 della LR n.65 del 10/11/2014 dovranno favorire il recupero e la riqualificazione.

Gli interventi consentiti nel sottosistema e i contenuti attuativi saranno definiti nel Piano Operativo.

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali", stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38