Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 5 Patrimonio territoriale e statuto del territorio

1. Il patrimonio territoriale è caratterizzato dall'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani: lo statuto del territorio costituisce l'atto con il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale, ne individua gli elementi identitari e le invarianti strutturali, le regole di tutela, riproduzione e trasformazione.

2. Lo statuto del territorio definisce l'insieme dei fattori che rendono un territorio riconoscibile e corrispondente alla cultura, alla storia, alle aspettative della comunità locale, promuovendo l'identità e la specificità di ogni sua parte.

Art. 6 Invarianti strutturali e perimetro del territorio urbanizzato

1. Le invarianti strutturali rappresentano l'insieme degli elementi e delle parti da tutelare che per riconosciuto significato culturale caratterizzano il territorio di Civitella in Val di Chiana e ne costituiscono gli elementi identitari: i beni, le risorse, i luoghi considerati patrimonio condiviso dalla comunità locale; con le funzioni e le prestazioni ad essi associati dal perdurare di rapporti spaziali, produttivi, sociali e culturali che ne hanno determinato l'assetto.

2. Sono considerate invarianti strutturali gli elementi fisici del territorio che esprimono un carattere permanente: la struttura geomorfologica, le emergenze paesistico-ambientali, e quelle storico-architettoniche, le principali strutture antropizzate, la cui tutela risulta necessaria per salvaguardare, promuovere e valorizzare la corretta utilizzazione delle risorse e preservare l'identità del territorio, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.

3. Il perimetro del territorio urbanizzato rappresenta il limite entro il quale sono considerate ammissibili le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi; l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato (con riferimento in particolare ai contenuti dei comma 3 e 4 dell'art.4 della LR n.65 del 10/11/2014) permette di evitare nuovo consumo di suolo e concorre a stabilire le condizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento del patrimonio territoriale inteso come bene comune.

Art. 7 Sistemi, Sottosistemi e Ambiti

1. Per "sistema" si intendono porzioni del territorio comunale (tra loro integrate, non necessariamente contigue e con differenti estensioni) dotate di una comune identità, nelle quali sono ospitate in modo prevalente determinate funzioni e sono riconoscibili specifiche morfologie del suolo e della struttura insediativa. I sistemi coprono l'intero territorio comunale.

2. Entro ciascun sistema sono riconoscibili "sottosistemi", ovvero parti di un sistema che presentano particolari connotazioni ambientali, insediative e/o funzionali.

3. I sottosistemi del sistema ambientale possono essere articolati in "ambiti" quando presentano determinate morfologie, specifiche connotazioni funzionali e/o modalità di uso del suolo.

4. Sistemi, sottosistemi e ambiti concorrono a definire le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, le strategie da perseguire per la riqualificazione del territorio comunale e lo sviluppo sostenibile delle sue diverse parti.

Art. 8 Schema Direttore

1. Per Schema Direttore si intende un insieme coordinato di interventi di carattere strategico legati da unitarietà tematica e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali del piano.

2. Gli SD concorrono a definire le strategie da perseguire per la riqualificazione del territorio comunale e lo sviluppo sostenibile delle sue diverse parti.

Art. 9 Unità territoriali organiche elementari (UTOE)

1. Per Unità Territoriali Organiche Elementari si intendono parti di territorio riconoscibili e dotate di una loro relativa autonomia, per le quali vengono individuati: gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale, la popolazione che ciascuna potrà ospitare, le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi (anche in riferimento agli standard urbanistici ministeriali) allo scopo di garantire una equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale.

2. Le UTOE concorrono a definire le strategie da perseguire per la riqualificazione del territorio comunale e lo sviluppo sostenibile delle sue diverse parti.

Art. 10 Piano operativo

1. Il Piano Operativo (PO) è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, nelle modalità forme e limiti contenute nel Piano Strutturale.

2. Il Piano Operativo traduce le direttive e gli indirizzi del Piano Strutturale in norme operative e prescrizioni che dettagliano le previsioni relative a sistemi, sottosistemi, ambiti e schemi direttori.

3. L'approvazione del Piano Operativo farà decadere i riferimenti al vigente RU contenuti negli articoli delle presenti norme, senza necessità di variante al Piano Strutturale.

Art. 11 Destinazioni d'uso

1. Per destinazione d'uso si intende il complesso delle funzioni previste e ammesse in zone edificate e non: si individuano di seguito le destinazioni d'uso principali cui si farà riferimento negli articoli successivi.

2. Sono destinazioni d'uso principali:

  • - Residenza
  • - Attività industriali e artigianali
  • - Attività commerciali al dettaglio
  • - Attività turistico-ricettive
  • - Attività direzionali e di servizio
  • - Attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • - Attività agricole e funzioni connesse
  • - Servizi e attrezzature di uso pubblico
  • - Spazi scoperti di uso pubblico
  • - Mobilità
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38