Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 69 Obiettivi e prestazioni

1. Fanno parte del sistema della produzione le aree produttive caratterizzate da capannoni e da un'edilizia costituita in genere da edifici di piccole o medie dimensioni, con un tessuto dove è presente una certa mescolanza di attività produttive, spazi e infrastrutture connesse.

Il sistema della produzione dovrà garantire due tipi di prestazioni: la prima, legata alle esigenze degli addetti alle attività economiche, richiede la presenza diffusa di servizi; la seconda, attinente il rapporto tra le aree industriali e il resto della città, si traduce nella garanzia di infrastrutture specifiche (stradali e fognarie, distinte per quanto possibile da quella urbane) e nella individuazione di specifiche forme e modalità insediative.

Le aree comprese nel sistema della produzione possono ricadere sia all'interno del perimetro del territorio urbanizzato sia nel territorio rurale.

2. Nel sistema della produzione, un accurato progetto di suolo dovrà sostenere il "disegno" e il buon funzionamento di queste aree, agire come compensazione e filtro nei confronti delle diverse forme di inquinamento. garantire una sufficiente permeabilità del suolo, anche attraverso opportune sistemazioni e riconfigurazioni dello spazio aperto che garantiscano il potenziamento degli ecosistemi urbani e territoriali.

Nelle aree produttive che ricadono nella fascia di salvaguardia delle acque pubbliche oltre al rispetto delle prescrizioni previste dal RD n.523 del 25/07/1904 è necessario rendere permeabili le aree di pertinenza e garantire la piantumazione delle aree prossime al corso d'acqua.

3. Le strade di distribuzione all'interno del sistema della produzione sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata. La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire la mobilità di automezzi di grandi dimensioni in condizioni di sicurezza e protezione dell'ambiente. Le banchine e i marciapiedi dovranno essere pavimentati e ubicati a destra e a sinistra della carreggiata.

4. Gli interventi di adeguamento e trasformazione, oltre quelli che modificano il suolo calpestabile, dovranno garantire una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'intera superficie fondiaria.

5. La realizzazione di nuove aree produttive o l'ampliamento di quelle esistenti dovranno essere accompagnati da indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione tecnologica ed ambientale prevista, agli elementi di rischio potenziale indotto, alle indicazioni delle misure di compensazione e mitigazione degli impatti prodotti.

6. Nei progetti delle aree produttive dovranno essere elencati tutti i potenziali rischi ambientali dovuti a malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche o ad incidenti legati alle fasi di realizzazione ed esercizio.

7. Il Piano Operativo dovrà specificare i parametri qualitativi e dimensionali per la realizzazione o la ristrutturazione degli edifici industriali e loro pertinenze, ed inoltre predisporre norme orientate a perseguire i seguenti obiettivi:

  • - elevare gli standard funzionali e prestazionali anche con la predisposizione di elementi di filtro e compensazione, sia negli insediamenti esistenti che in quelli in previsione;
  • - miglioramento della accessibilità rendendo minime le interferenze con gli spostamenti legati alla residenza;
  • - incentivare interventi prevalentemente orientati alla riqualificazione degli spazi aperti allo scopo di consentirne un loro più razionale utilizzo, con incremento delle dotazioni di parcheggi, negli insediamenti esistenti;
  • - individuazione di spazi aperti, servizi ed attrezzature adeguate negli insediamenti in previsione;
  • - promuovere interventi mirati alla riqualificazione e al miglioramento delle strutture esistenti ed alla realizzazione di nuovi insediamenti secondo elevati standard prestazionali e funzionali (sostenibilità ambientale ed energetica, installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, utilizzo tecniche costruttive finalizzate al risparmio energetico), incentivando l'applicazione della disciplina toscana sulle APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate);
  • - individuare sistemi di abbattimento degli inquinanti, sistemi di smaltimento e depurazione di acque reflue nere e chiare, riciclaggio delle acque utilizzate a scopi produttivi.

8. I temi relativi alla previsione di nuove aree produttive ricadenti nel sistema sono stati oggetto di confronto e verifica nell'ambito della Conferenza di copianificazione (che si è svolta il 05/05/2015 presso la DG del Governo del Territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art.25 della LR n.65), che ne ha condiviso le strategie come riportato nel verbale della stessa.

Art. 70 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il sistema della produzione è caratterizzato dagli usi principali individuati per ciascun sottosistema nei successivi articoli e dalle infrastrutture per la "Mobilità" funzionali al sistema.

2. La caratterizzazione funzionale del sistema e di ogni sottosistema è garantita dalla presenza di questi usi principali. Il Piano Operativo dovrà definire, per ogni sottosistema, le percentuali ammesse tra gli usi caratterizzanti e quelli previsti; potrà inoltre individuare puntualmente aree destinate a contenere attività specifiche e/o monofunzionali, comunque riferibili a quegli stessi usi.

3. Nel Sistema della produzione sono altres&igrave previsti "Spazi scoperti d'uso pubblico". Sono previsti inoltre, esclusivamente per il Sottosistema P2: "Aree industriali e artigianali", "Residenze" (funzionali all'attività o se esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico), "Attività commerciali al dettaglio", "Attività direzionali e di servizio", "Servizi e attrezzature di uso pubblico".

4. Sono escluse le "Attività agricole e funzioni connesse", le "Attività turistico-ricettive".

Art. 71 Articolazione del sistema

1. Il sistema della produzione si articola nei seguenti sottosistemi individuati nella Tav.C4.5 "Sistemi":

  • - Sottosistema P1: "Capisaldi della produzione"
  • - Sottosistema P2: "Aree industriali e artigianali"
  • - Sottosistema P3: "Aree per trasferimenti"
  • - Sottosistema P4: "Aree per depositi e stoccaggio"
  • - Sottosistema P5: "Aree per la gestione e trasformazione dei rifiuti"

2. Il rapporto percentuale fra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi può variare nei diversi sottosistemi.

Art. 72 Sottosistema P1: "Capisaldi della produzione"

1. Nel sottosistema sono comprese le grandi aree industriali caratterizzate da un tessuto costituito in genere da capannoni di grandi o medie dimensioni, con un elevato rapporto di copertura, appartenenti ad un'unica attività produttiva con elevata specializzazione funzionale.

2. Gli interventi dovranno favorire la permanenza e la "dimensione unitaria" di queste strutture produttive, il mantenimento della destinazione d'uso e l'adeguamento degli impianti, la localizzazione di attrezzature e servizi; dovranno inoltre garantire la riconfigurazione dello spazio aperto attraverso opere di mitigazione ambientale e opportune sistemazioni del suolo pubblico e privato.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Attività industriali" in misura tendenzialmente esclusiva.

Art. 73 Sottosistema P2: "Aree industriali e artigianali"

1. Nel sottosistema sono comprese le aree produttive caratterizzate da un'edilizia costituita in genere da edifici di piccole o medie dimensioni, con un tessuto dove è presente una certa mescolanza di differenti tipologie produttive.

2. Gli interventi dovranno favorire la riconfigurazione dello spazio aperto attraverso opere di mitigazione ambientale e il trattamento del suolo pubblico e privato.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Attività industriali e artigianali", "Attività commerciali all'ingrosso e depositi".

4. Il Piano Operativo potrà stabilire i criteri e predisporre specifiche norme per individuare e "spostare" in queste aree parte di quelle destinate a trasferimenti del Sottosistema P3, in relazione a quanto previsto nel comma 5 dell' art.74.

Art. 74 Sottosistema P3: "Aree per trasferimenti"

1. Nel sottosistema sono comprese aree destinate ad accogliere esclusivamente insediamenti derivanti dal trasferimento di imprese industriali e artigianali già presenti sul territorio comunale con proprie sedi e strutture produttive alla data di adozione del presente strumento urbanistico.

2. Gli interventi dovranno garantire la riconfigurazione dello spazio aperto attraverso opere di mitigazione ambientale e opportune sistemazioni del suolo pubblico e privato.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Attività industriali e artigianali" in misura esclusiva con riferimento a quanto previsto nel comma 1 di questo stesso articolo.

4. Le regole e le modalità di'intervento per attivare le procedure di trasferimento, sistemazione delle aree che vengono liberate e utilizzazione delle aree comprese nel sottosistema saranno stabilite nel Piano Operativo.

5. Le aree del sottosistema sono individuate nella Tav.C4.5 "Sistemi": il Piano Operativo potrà stabilire i criteri e predisporre specifiche norme per modificare la localizzazione e la posizione di queste stesse aree, a condizione che lo "spostamento" avvenga esclusivamente all'interno del Sottosistema P2: "Aree industriali e artigianali" mantenendo la stessa quantità di superficie prevista. In questa caso, le aree del sottosistema P3 interessate dalla modifica cambieranno la "sigla" e verranno ricomprese nel Sottosistema P2, (e viceversa) senza necessità di variante al Piano Strutturale.

Art. 75 Sottosistema P4: "Aree per deposito e stoccaggio"

1. Nel sottosistema sono comprese aree destinate ad accogliere esclusivamente spazi scoperti per il deposito e lo stoccaggio di materiali.

2. Gli interventi dovranno garantire la razionale organizzazione di questi spazi, favorendo in particolare il trasferimento negli stessi di imprese già presenti in altre aree del territorio comunale; dovranno inoltre garantire la riconfigurazione dello spazio aperto attraverso opere di mitigazione ambientale e opportune sistemazioni del suolo pubblico e privato.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Attività industriali e artigianali" in misura esclusiva con riferimento a quanto previsto nel comma 1 di questo stesso articolo.

4. Il Piano Operativo dovrà stabilire i criteri e predisporre specifiche norme per realizzare gli interventi di utilizzazione e sistemazione di queste aree: valutando le modalità di accesso e distribuzione, le relazioni con il sistema della mobilità, dei parcheggi e degli spazi pubblici. Il Piano Operativo dovrà inoltre stabilire le dimensioni massime e le modalità di attuazione di eventuali manufatti temporanei (box da realizzare con strutture semplici e leggere, ancorate a terra e senza opere murarie).

Art. 76 Sottosistema P5: "Aree per la gestione e trasformazione dei rifiuti"

1. Nel sottosistema sono comprese le aree con elevata specializzazione funzionale che accolgono esclusivamente spazi per la gestione, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti.

2. Gli interventi dovranno garantire la riconfigurazione dello spazio aperto attraverso opere di mitigazione ambientale e opportune sistemazioni del suolo pubblico e privato.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Attività industriali e artigianali" in misura esclusiva con riferimento a quanto previsto nel comma 1 di questo stesso articolo.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38