Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 7 OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione sono definite dalle leggi nazionali e regionali.

2. Le Norme del R.U. e le Schede-norma di ogni Unità insediativa definiscono quantità e qualità delle opere di urbanizzazione e la quantità di aree a tal scopo destinate che deve essere ceduta al Comune.

3. In sede di Convenzionamento degli interventi l'Amm.ne comunale potrà concordare che le aree pubbliche da cedere da parte dei soggetti attuatori vengano mantenute nel tempo a cura e spese degli stessi per quanto attiene verde, viabilità e parcheggi, che si configurino come spazi di vicinato di servizio alla residenza.

4. L'esecuzione delle opere di Urbanizzazione primaria di regola è affidata ai soggetti privati attuatori sulla base dei progetti esecutivi di dette opere contenuti all'interno dei Piani attuativi anche a scomputo dei corrispondenti Oneri fissati dall'Amministrazione in attuazione della vigente normativa.

5. La certificazione di abitabilità non potrà essere emessa in mancanza di idonea verifica di funzionalità delle Opere e del loro Collaudo finale.

6. Ai soggetti attuatori è fatto obbligo inoltre della cessione gratuita al Comune di quota parte delle aree per le Opere di urbanizzazione secondaria; per quest'ultime gli Atti di Convenzione specificheranno, nel caso di indisponibilità di aree sufficienti o idonee per tali opere all'interno dell'ambito della Unità insediativa, l'eventualità di cessione di aree esterne ma nell'ambito dello stesso settore urbano, oppure la scelta di versare oneri sostitutivi commisurati al reale costo di acquisizione.

7. Ai soggetti attuatori delle nuove Unità insediative compete inoltre il pagamento totale o parziale degli Oneri di Urbanizzazione primaria e di quota parte degli Oneri di Urbanizzazione secondaria in relazione alla loro eventuale esecuzione diretta in tutto od in parte.

8. Le Opere di Urbanizzazione Primaria dei Piani Attuativi dovranno essere energeticamente autosufficienti mediante impianti fotovoltaici da installare su immobili di proprietà comunale o, in subordine, su immobili sui quali il Comune disponga di un diritto reale funzionale alla installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto stesso; i tempi di realizzazione degli impianti sono prioritari rispetto alla realizzazione delle OOUUPP e saranno definiti, contestualmente alle modalità di esecuzione, nell'ambito delle convenzioni.

9. L'Autorità comunale competente, quale intervento di compensazione, ha comunque facoltà di richiedere che nella progettazione di Piani Attuativi funzionali a coordinare rilevanti iniziative, ovvero tesi alla riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale, siano previsti impianti di produzione di energia fotovoltaica volti a soddisfare le esigenze energetiche degli impianti di illuminazione pubblica di aree più vaste rispetto a quelle dei Piani Attuativi in corso di esame.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39