Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 8bis DISPOSIZIONI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

1. L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici è consentita:

1) sulla copertura degli edifici e delle loro pertinenze a condizione che:

  • a) che negli edifici di valore storico e paesaggistico l'installazione abbia luogo nella copertura e nell'involucro dei medesimi adottando ogni possibile soluzione tecnica per minimizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica;
  • b) che negli altri edifici l'installazione abbia luogo nella copertura e nell'involucro attraverso l'impiego di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino la più congrua soluzione architettonica;

2) a terra in conformità alle norme regionali

2. L'installazione di impianti eolici e delle infrastrutture correlate è consentita, nel rispetto dei disposti dell'allegato 1b del PIT implementazione paesaggistica adottato, purché:

3) gli impianti siano asserviti ad un edificio o complesso edilizio e siano sistemate il più possibile nelle vicinanze degli edifici;

4) l'aerogeneratore abbia una altezza al rotore non superiore ai 10 mt;

5) si inseriscano con soluzioni di minimizzazione dell'impatto paesaggistico, evitando la collocazione in punti di crinale o emergenti e salvaguardando sempre gli elementi significativi della vegetazione.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39