Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico
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Art. 8bis DISPOSIZIONI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
1. L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici è consentita:
1) sulla copertura degli edifici e delle loro pertinenze a condizione che:
- a) che negli edifici di valore storico e paesaggistico l'installazione abbia luogo nella copertura e nell'involucro dei medesimi adottando ogni possibile soluzione tecnica per minimizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica;
- b) che negli altri edifici l'installazione abbia luogo nella copertura e nell'involucro attraverso l'impiego di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino la più congrua soluzione architettonica;
2) a terra in conformità alle norme regionali
2. L'installazione di impianti eolici e delle infrastrutture correlate è consentita, nel rispetto dei disposti dell'allegato 1b del PIT implementazione paesaggistica adottato, purché:
3) gli impianti siano asserviti ad un edificio o complesso edilizio e siano sistemate il più possibile nelle vicinanze degli edifici;
4) l'aerogeneratore abbia una altezza al rotore non superiore ai 10 mt;
5) si inseriscano con soluzioni di minimizzazione dell'impatto paesaggistico, evitando la collocazione in punti di crinale o emergenti e salvaguardando sempre gli elementi significativi della vegetazione.