Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 10 NORME PER LA TUTELA DEL SUBSISTEMA AMBIENTALE

1. Per la disciplina degli assetti idrogeopedologici, vegetazionali, colturali, infrastrutturali è richiesto il rispetto delle direttive, delle prescrizioni e dei vincoli di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 19 bis delle N.T.A. del P.S. vigente salvo le diverse norme che seguono.

2. Assetti idrogeopedologici:

Per quanto riguarda i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di manutenzione e difesa idrogeologica si farà riferimento alle direttive di cui alle vigenti disposizioni.

3. Assetti infrastrutturali

All'interno dell'ambito del livello di tutela A) e B) è consentita la asfaltatura di strade bianche esistenti esclusivamente per i seguenti casi:

  • - strade di collegamento a nuclei con almeno 20 unità edilizie abitative.
  • - strade di collegamento a nuclei con meno di 20 unità edilizie con tratti con pendenza media superiore al 10%.

4. Assetti urbanistico-edilizi

Gli interventi edilizi ed urbanistici relativi alla costruzione di complessi edilizi o di singoli edifici che superano il limite di 300 mq di SUL complessiva, ovvero di 1000 mc di volumetria complessiva, sono soggetti alla preventiva redazione di Piano Attuativo.

Sono altresì soggetti alla redazione di Piano Attuativo gli interventi relativi al riuso ed alla ristrutturazione di complessi edilizi che superano il limite di 600 mq di SUL, ovvero di 2000 mc di volumetria complessiva.

Le Norme del R.U. che seguono integrano e specificano nel dettaglio quelle già contenute nel P.S. secondo l'articolazione per Ambiti di tutela in esso contenuta.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39