Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 11 ASSETTI URBANISTICO-EDILIZI DEGLI AMBITI DI TUTELA O DISCIPLINA AMBIENTALE A), B), C), F) ED AL PATRIMONIO EDILIZIO CLASSIFICATO DI VALORE: NORME GENERALI PER TUTTI GLI INTERVENTI

1. All'interno degli ambiti di tutela ambientale A), B), C), F), in linea generale, le trasformazioni urbanistico- edilizie dovranno rispettare le seguenti norme, salvo le diverse specifiche prescrizioni contenute negli articoli dei singoli ambiti di tutela:

2. Intervento sul patrimonio edilizio classificato di valore. Per gli edifici classificati di valore dal P.S. si applicano le categorie d'intervento di cui alle normative statali e regionali in materia di recupero del Patrimonio edilizio esistente cos&igrave come individuate nelle apposite schede allegate al R.U. per ogni "Luogo". Gli ambiti interessati da tali edifici sono individuati a tutti gli effetti come ambiti di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio storicizzato RES e si applicano in linea generale le norme vigenti in materia di recupero edilizio ivi comprese, per quanto non modificato dal R.U., le discipline delle Varianti n. 8, 13 e 19 del precedente Strumento Urbanistico le quali fanno parte integrante del R.U in quanto continuano a conservare la loro efficacia; in tal senso gli ambiti in oggetto sono anche da intendersi come "Zone di recupero" ai sensi della Legge 457/78 art.27.

Per le strutture accessorie di scarso valore architettonico staccate dai fabbricati principali classificati, il recupero, anche a fini abitativi, è ammesso anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica subordinatamente al parere della Commissione Edilizia, laddove istituita, e nei limiti previsti dalle presenti norme.

Per gli altri edifici non espressamente classificati, sono ammessi interventi nei limiti della ristrutturazione edilizia conservativa.

Nel caso di edifici od accessori non classificati l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di subordinare l'intervento alla redazione di un Piano di Recupero.

3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: sul patrimonio edilizio esistente diverso da quello classificato di valore sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, gli interventi pertinenziali e le addizioni volumetriche fino al raggiungimento di 170 mq di SUL, alle seguenti condizioni:

  • - l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, cos&igrave come delle strutture di servizio, quando ammesse, dovrà sempre avvenire prioritariamente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente eventualmente presente all'interno dell'Azienda, ivi compresi i manufatti accessori di qualsiasi dimensione e caratteristica, purché legittimati in base alle vigenti norme edilizie, tramite ristrutturazione edilizia o urbanistica secondo quanto previsto all'art.3 delle presenti N.T.A.;
  • - gli edifici residenziali di civile abitazione, non classificati di valore dal P.S., esistenti al momento dell'adozione del P.S., sono soggetti alle limitazioni previste nei successivi articoli.
  • - per gli annessi non più utilizzati da aziende agrarie a fini agricoli o le strutture accessorie incongrue in genere, di dimensione inferiore a mc. 350, è fatto obbligo del loro recupero e riqualificazione in base alle norme di cui all'art.3 delle presenti N.T.A. Il recupero di tali manufatti avverrà a parità di volume e potrà essere destinato unicamente alla realizzazione di locali accessori di civile abitazione (cantine, ripostigli, garages e simili) ovvero alla realizzazione di strutture di servizio per attività agricole esercitate su fondi di capacità produttiva inferiore ai minimi di legge. Gli annessi superiori a mc. 350, purchè legittimati in base alle vigenti norme, se ricompresi in un complesso edilizio, ovvero collegati ad almeno una unità edilizia abitata, quando non diversamente prescritto nei successivi articoli, potranno essere recuperati a parità di volume ai fini abitativi tramite ristrutturazione edilizia o urbanistica a secondo del loro stato di degrado sempre con le modalità di cui all'art.3. Nel caso di recupero a fini abitativi, nel computo della volumetria, in conformità con i disposti del D.P.G.R. n. 64R/2013; il volume del portico concorre comunque alla determinazione della volumetria propedeutica al conteggio degli oneri e dei contributi previsti dalla legge.

In ogni caso la dimensione minima di mc. 350 utile per il recupero a fini abitativi può essere raggiunta anche considerando manufatti ricompresi in un raggio di ml. 50, purché legittimati in base alle vigenti norme, se ricompresi in un complesso edilizio, ovvero collegati ad almeno una unità edilizia abitata.

Laddove nelle zone di tutela è consentita la addizione volumetrica, sono consentiti anche gli interventi di cui all'art. 3 della LR 24/2009

4. Destinazioni d'uso ammesse sul patrimonio edilizio esistente: all'interno degli edifici esistenti classificati di valore o meno, negli ambiti di tutela ambientale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenze rurali ed attività connesse con l'esercizio dell'agricoltura
  • - agriturismo e piccola ricettività a gestione familiare
  • - civile abitazione
  • - attività culturali, sociali e sanitarie
  • - piccole attività artigianali e commerciali legate alla produzione ed alla tradizione rurale
  • - attività di ristoro

5. Mutamento delle destinazioni d'uso: per gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali o di quelli su immobili per i quali siano decaduti gli atti di vincolo di cui alle LL.RR. per le zone agricole si farà riferimento alle norme e le procedure di cui alla vigente normativa ed al Piano delle Funzioni.

6. Parametri per l'edificazione: sia per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in generale che per quelli di nuova previsione dovranno rispettarsi i seguenti parametri edilizi:

  • - Altezza massima: ml. 6,50 salvo il raggiungimento di eventuali maggiori altezze preesistenti per interventi di ristrutturazione e ampliamento
  • - Distanza dai confini privati: come da Codice civile purchè non si realizzino finestre o aperture a meno di 5 ml. dal confine.
  • - Distanza fra pareti finestrate di edifici antistanti: ml. 10
  • - E' fatto divieto della realizzazione di nuovi locali interrati anche per garages in tutto o in parte quando questi non risultino ricavabili nella logica naturale dell'acclività del terreno o necessari per l'alloggiamento di impianti tecnologici altrimenti di problematico impatto visivo.

7. Sistemazione delle aree scoperte e dei parcheggi: in tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente le aree di pertinenza del fabbricato dovranno uniformarsi ai caratteri del contesto rurale nel trattamento delle superfici calpestabili e nella scelta delle essenze che dovranno essere sempre di tipo autoctono; l'abbattimento di piante di alto fusto deve sempre essere autorizzato dall'ufficio Tecnico comunale o sulla base di oggettive motivazioni di funzionalità, pericolo o per essiccamento o malattia irreversibile delle stesse, garantendo il reimpianto di essenze autoctone.

E' consentita la pavimentazione, da realizzarsi in pietra o in cotto, delle superfici immediatamente a ridosso dell'edificio. Non sono ammesse pavimentazioni in asfalto.

I parcheggi dovranno prioritariamente essere collocati all'interno di strutture esistenti opportunamente riqualificate. In mancanza, questi potranno essere protetti da semplici pergolati con struttura in legno rivestita da piante rampicanti oppure collocati anche al di sotto di tettoie, porticati e loggiati esistenti opportunamente riqualificati. Le strutture fuori terra di cui sopra per il ricovero delle auto non determinano cubatura ai fini delle verifiche volumetriche.

Strutture sportivo-ricreative a servizio delle abitazioni quali piscine, campi da tennis, maneggi per cavalli e simili andranno sistemate il più possibile nelle vicinanze degli edifici e dovranno inserirsi con soluzioni di minimizzazione dell'impatto paesaggistico, evitando o contenendo sbancamenti, riporti, collocazione in punti di crinale o emergenti e salvaguardando sempre gli elementi significativi della vegetazione. Le pavimentazioni di tali strutture che dovranno sempre rimanere scoperte saranno quelle previste in genere per le aree di pertinenza dei fabbricati. E' consentita la realizzazione di :

  • - locali tecnici per il ricovero degli impianti tecnologici a supporto delle strutture di cui sopra;
  • - minime strutture strettamente necessarie alla funzionalità delle attività quali servizi igienici, docce, spogliatoi e simili fino ad un massimo di mq. 15 di Superficie Coperta, con l'altezza non superiore a ml. 2,40 e disposta su di un unico livello.

8. Tipologie, tecniche e materiali per la edificazione. I nuovi edifici e le ristrutturazioni di quelli esistenti dovranno sempre prevedere la copertura a falde inclinate con manto in laterizio e pendenze comprese fra il 25 ed il 30%. Potranno essere proposte soluzioni diverse da quelle anzidette purché sia data dimostrazione della congruità e della coerenza sulla scorta di una dettagliata relazione tecnica a firma del progettista che dimostri il corretto inserimento della soluzione adottata.

Nella composizione architettonica dell'edificio e dei suoi fronti si dovrà rispettare la logica della tradizione costruttiva locale di prevalenza delle superfici piene rispetto a quelle vuote; sono vietate le terrazze ed i balconi aggettanti mentre è consentito l'uso di logge ricavate all'interno della sagoma e del profilo del fabbricato.

Per la realizzazione di nuove scale si farà riferimento al vasto repertorio dell'edilizia rurale contenuto nell'apposito Censimento allegato al R.U.

Le superfici dei vari fronti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colori terrosi ovvero lasciate a faccia vista in pietra o mattoni. Di norma per gli edifici esistenti si dovranno mantenere i trattamenti originari e tradizionali delle superfici di copertura e di facciata preesistenti quando esse si presentino compiute e definite nel loro assetto. E' fatto obbligo di proporre preventivamente per l'accettazione da parte responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale idonea campionatura delle coloriture da adottare.

Gli infissi saranno in legno verniciato eventualmente , nel caso delle finestre, da persiana alla fiorentina verniciata a stecca larga ovvero da sportelli lignei. E' ammesso l'uso del ferro verniciato per porte di locali accessori, roste, grate e simili subordinatamente ad una valutazione di congruità e coerenza con la veste architettonica complessiva. Gli stipiti ove evidenziati saranno in pietra grossolanamente lavorata; i davanzali, le soglie, le scale e i coronamenti dei parapetti saranno anch' essi in pietra grezzamente lavorata o in laterizio ovvero con intonaco con sagomatura convessa ad imitazione della pietra e colorato di grigio- avana.

Le gronde dovranno sempre avere un disegno ed un supporto secondo le tradizionali tecniche costruttive; i canali ed i pluviali di raccolta delle acque meteoriche saranno in rame o in lamiera verniciata con colori tradizionali ( grigio, marrone e simili).

Nessuna struttura in c.a. eventualmente impiegata, ivi compresi i muri di sostegno o di recinzione potrà essere lasciata a vista, dovendosi prevedere sempre idoneo rivestimento in pietra o mattoni ovvero trattamento superficiale (lavatura dell'inerte, bocciardatura, scalpellatura e simili) per eliminarne il carattere di materiale non finito.

Il vasto repertorio dell'edilizia rural e classificata divalore contenuto nelle schede allegate al R.U. costituisce il riferimento principale per le tipologie edilizie da adottare e per la scelta delle soluzioni costruttive e dei trattamenti delle superfici dei manufatti.

9. Procedure e modalità per l'attuazione degli interventi con destinazione d'uso agricola all'interno degli ambiti di tutela ambientale.

Per l'attuazione degli interventi con destinazione d'uso agricola consentiti all'interno degli ambiti di tutela diversi da quelli a prevalente funzione agricola o per attività agricole speciali valgono le procedure e modalità previsti dalla norme regionali per le zone agricole, con particolare riferimento ai disposti di cui al Capo III della L.R. Toscana n. 65/2014 e del relativo Regolamento di Attuazione.

Per gli interventi nelle zone di tutela ambientale o a prevalente funzione agricola da parte di soggetti titolari di aziende agrarie o agricoltori a titolo principale si dovrà tenere conto degli interventi eventualmente attuati o da attuare all'interno degli ambiti RES e RR favorendo in via prioritaria sempre il recupero del patrimonio edilizio esistente .

La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di aziende agricole condotte da IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di equini, fauna selvatica, ovicaprini, api, chiocciole e lombrichi, ovvero che esercitano in via esclusiva o prevalente la cinotecnica o l'acquacoltura. La prevalenza dell'attività si intende verificata quando tale attività determina almeno i due terzi del prodotto lordo vendibile, dimostrato da bilancio aziendale redatto da tecnico abilitato. Gli annessi saranno dimensionati sulla base dei parametri fissati dalla Provincia di Arezzo.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39