Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 12 NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO A) DI TUTELA ASSOLUTA

1. Vedi art. 15 del P.S. per quanto attiene alla disciplina degli assetti diversi da quello urbanistico edilizio.

2. Assetto urbanistico edilizio

Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed interventi pertinenziali da realizzarsi una tantum.

Sono vietati nuovi edifici rurali ad uso abitativo.

E' consentita, previa approvazione da parte del Comune del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, presentato dall'Imprenditore Agricolo Professionale, la costruzione di nuovi annessi agricoli, come da normativa regionale vigente purchè coerenti e compatibili con i caratteri del paesaggio e finalizzate alla promozione-valorizzazione agro-turistico-ambientale della zona.

Sono vietati gli annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'Imprenditore Agricolo Professionale. Per non alterare l'area di valore paesistico ambientale e per la conservazione del suolo, per tale zona non è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli per aziende che non rispettano le superfici minime fondiarie cos&igrave come previste dal P.T.C.P. di Arezzo, ad eccezione delle aziende Biologiche che raggiungano almeno il 51% delle superfici minime fondiarie come quantificate dal P.T.C.P. di Arezzo e che ricadano per la loro totalità in tale ambito. Non concorrono ai parametri dei minimi fondiari le coltivazioni orto-florovivaistiche cos&igrave come definite dalla normativa regionale vigente. L'autorizzazione potrà essere rilasciata previa presentazione di relazione asseverante a firma congiunta del conduttore e di professionista abilitato le cui competenze siano specifiche in materia agraria. Da tale relazione si dovrà evincere la reale connessione tra le nuove volumetrie richieste e le capacità produttiva del fondo. La relazione dovrà essere redatta utilizzando le linee guida del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Il titolo autorizzativo è subordinato alla stipula di apposito atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spese del richiedente ed a cura del Comune.

E' ammesso per gli I.A.P., purché rispettino i minimi fondiari cos&igrave come definiti dal P.T.C.P. di Arezzo, la realizzazione di manufatti precari in legno senza utilizzo di calcestruzzo o quant'altro possa determinare modifiche morfologiche del terreno naturale, per lo svolgimento di attività zootecnica allo stato brado il cui carico unitario ad ettaro non superi le 0,2 U.B.A. (unità bovina adulta). Il titolo autorizzativo potrà essere rilasciato previa presentazione di relazione asseverante a firma congiunta del conduttore e di professionista abilitato le cui competenze siano specifiche in materia agraria. Da tale relazione si dovranno evincere i dati tecnico economici aziendali e le esigenze di tali volumetrie in riferimento alla tipologia di allevamento e sua consistenza. La relazione dovrà essere redatta utilizzando le linee guida del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Il titolo autorizzativo è subordinato alla stipula di apposito atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spese del richiedente ed a cura del Comune.

In tale ambito è ammessa per le aziende agricole la recinzione di terreni agricoli destinati:

* all'allevamento zootecnico allo stato brado,

* alla difesa di castagneti da frutto in produzione o in recupero,

* agli impianti di arboricoltura da legno così come disciplinati dalle normative vigenti in materia e per la coltivazione di piante per la produzione di tartufi.

Le recinzioni dovranno essere costituite da pali in legno infissi al terreno senza l'ausilio di calcestruzzo per il loro ancoraggio e rete metallica di altezza massima di mt. 1,80. Le recinzioni dovranno essere smantellate nel caso che vengano meno i presupposti legati all'attività agricola per la quale erano state impiantate.

3. Assetto infrastrutturale

Nuove pavimentazioni della viabilità con l'introduzione di materiali diversi potranno essere adottate esclusivamente per perseguire obiettivi di sicurezza e per la riduzione di reiterati interventi manutentori; dovranno essere privilegiate pavimentazioni che presentino un maggior livello di integrazione cromatica evitando quelle di tonalità scura e privilegiando l'utilizzo di materiali permeabili.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39