Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 13 NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO B) DI TUTELA CON MINIME POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE

1. Vedi art. 16 del P.S. per quanto attiene agli assetti diversi da quello urbanistico edilizio.

2. Assetto urbanistico edilizio

Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia, interventi pertinenziali da realizzarsi una tantum ed addizioni volumetriche

Sono vietati nuovi edifici rurali ad uso abitativo.

E' consentita, previa approvazione da parte del Comune del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, presentato dall'Imprenditore Agricolo Professionale, la costruzione di nuovi annessi agricoli, come da normativa regionale vigente purchè coerenti e compatibili con i caratteri del paesaggio e finalizzate alla promozione-valorizzazione agro-turistico-ambientale della zona.

In tale ambito è vietata la costruzione di serre stabili.

3. Annessi agricoli

E' consentita la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'Imprenditore Agricolo Professionale. Detti annessi agricoli esercitano una oggettiva azione di tutela e manutenzione del territorio nell'ambito delle colture tradizionali e possono essere dimensionati e realizzati secondo i parametri appresso riportati:

mc. 40 per quelli di superficie maggiore di mq. 5.000 mc. 60 per quelli di superficie maggiore di mq. 7.500 mc. 80 per quelli di superficie maggiore di mq. 10.000

Per le superfici superiori a mq.10.000 possedute da aziende agricole dotate di partita Iva e dell'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio sez.agricoltura la dotazione massima di 400 mc, alla quale dovranno essere detratti gli esistenti annessi, è da rapportare ai parametri delle tabelle delle superfici fondiarie minime previste dal Piano Territoriale di Coordinamento, quando il parametro aziendale relativo alla superficie sia superiore al 30%. Le coltivazioni dovranno essere congruenti con le risultanze catastali e l'effettivo utilizzo dovrà essere asseverato da tecnico abilitato.

Nel caso che l'azienda disponga di fondi separati, gli stessi potranno essere computati ai fini della determinazione delle superfici di cui sopra purché i fondi siano funzionalmente collegati, ancorché ricadenti in differenti zone di tutela . L'annesso, in tal caso, dovrà essere ubicato nella zona di minore tutela. Dal computo delle superfici aziendali restano espressamente escluse le aree boscate e comunque le aree non coltivabili.

Gli annessi dovranno:

  • - rispettare la morfologia architettonica delle strutture semplici in legno;
  • - essere impostati su di un unico vano che, se inferiore agli 80 mc, dovrà essere dotato di superficie

finestrata inferiore ad 1/8 di quella di pavimento;

  • - non possedere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - avere copertura realizzata a due falde (capanna) con pendenza non superiore al 30%;
  • - avere altezza media non superiore a ml. 2,60 (media tra altezza al colmo ed in gronda) nel caso di annessi inferiori agli 40 mc;
  • - avere altezza media non superiore a ml. 3,00 (media tra altezza al colmo ed in gronda) nel caso di annessi oltre i 40 mc;

Gli annessi non dovranno avere opere di fondazione escluso soltanto le opere di ancoraggio.

Nella localizzazione dei manufatti si dovrà ricercare il rapporto con preesistenze e percorsi consolidati; la disposizione sul terreno dovrà tener conto della morfologia dello stesso.

La installazione sarà comunicata con SCIA; il tecnico abilitato dovrà asseverare la consistenza delle superfici coltivate e la congruenza catastale delle stesse.

Il proprietario, con sottoscrizione autenticata a termini di legge, redatta su modelli forniti dal Comune dovrà:

* indicare i terreni a cui gli annessi sono asserviti;

* indicare le motivate esigenze produttive;

* impegnarsi a non modificare la destinazione d'uso agricola degli annessi;

* impegnarsi a non alienare separatamente dagli annessi le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;

* corrispondere i diritti di segreteria stabiliti dal Comune relativi alla verifica del rispetto delle condizioni anzidette;

* impegnarsi alla rimozione degli annessi al termine dell'anno solare.

Gli annessi potranno essere mantenuti, al perdurare delle esigenze produttive, con il rinnovo da parte del proprietario della dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, con la quale sia confermata la loro indispensabilità; la comunicazione dovrà essere prodotta entro il 31 gennaio su modello fornito dal Comune e corredata dal pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal Comune.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39