Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 15 NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO D) DI DISCIPLINA DELLE AREE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLO - PRODUTTIVA.

1. Vedi art. 18 del P.S. per quanto attiene gli assetti diversi da quello urbanistico-edilizio.

2. Assetto urbanistico-edilizio.

Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 11.

Nuovi edifici rurali: i nuovi edifici rurali da realizzarsi in conformità alle vigenti norme regionali, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

* Le nuove abitazioni rurali non potranno superare 200mq. di superficie utile lorda, fermo restando l'obbligo del recupero prioritario degli edifici esistenti

* La realizzazione di annessi agricoli di aziende che esercitano in via prevalente attività in serra fissa, di coltivazione biologica, di allevamento equino, ovi-caprini o animali minori, della cinotecnica e dell'acqua cultura non è soggetta alla verifica di congruità delle superficie minime fondiarie previste dalla normativa vigente, salvo verifica mediante presentazione di relazione asseverante a firma congiunta del conduttore e di professionista abilitato le cui competenze siano specifiche in materia agraria. Da tale relazione si dovrà evincere la reale connessione tra le nuove volumetrie richieste e le capacità produttive del fondo e dovrà essere redatta utilizzando le linee guida del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

Tutti gli interventi di nuova edificazione anche tramite recupero e\o trasferimento di volumi ad eccezione di quelli relativi ad annessi eccedenti la capacità produttiva del fondo, delle serre di cui ai precedenti commi, sono assentiti previa approvazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, cosi come disciplinato dalla normativa vigente. Tale programma avrà valore di piano attuativo per tutti gli interventi relativi alla realizzazione di nuove volumetrie rurali, anche tramite trasferimento di volumetrie che superino i 600 mc.

Per gli interventi nelle zone di tutela ambientale o a prevalente funzione agricola, da parte di aziende agrarie o imprenditori agricoli professionali, si dovrà tenere conto degli interventi attuati o da attuare eventualmente all'interno degli ambiti RES e RR, favorendo, in via prioritaria, il recupero del patrimonio edilizio esistente ed evitando la duplicazione degli interventi a beneficio di una stessa azienda o agricoltori.

3. Annessi agricoli

E' consentita la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'Imprenditore Agricolo Professionale. Detti annessi agricoli esercitano una oggettiva azione di tutela e manutenzione del territorio nell'ambito delle colture tradizionali e, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale, possono essere dimensionati e realizzati secondo i parametri appresso riportati:

mc. 40 per quelli di superficie maggiore di mq. 5.000

mc. 60 per quelli di superficie maggiore di mq. 7.500

mc. 80 per quelli di superficie maggiore di mq. 10.000

Per le superfici superiori a mq.10.000 possedute da aziende agricole dotate di partita Iva e dell'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio sez. Agricoltura la dotazione massima di 600 mc, alla quale dovranno essere detratti gli esistenti annessi, è da rapportare ai parametri delle tabelle delle superfici fondiarie minime previste dal Piano Territoriale di Coordinamento, quando il parametro aziendale relativo alla superficie sia superiore al 30%. Le coltivazioni dovranno essere congruenti con le risultanze catastali e l'effettivo utilizzo dovrà essere asseverato da tecnico abilitato.

Nel caso che l'azienda disponga di fondi separati, gli stessi potranno essere computati ai fini della determinazione delle superfici di cui sopra purché i fondi siano funzionalmente collegati , ancorché ricadenti in differenti zone di tutela . L'annesso in tal caso dovrà essere ubicato nella zona di minore tutela. Dal computo delle superfici aziendali restano espressamente escluse le aree boscate e comunque le aree non coltivabili.

Gli annessi dovranno:

  • - rispettare la morfologia architettonica delle strutture semplici in legno;
  • - essere impostati su di un unico vano dotato, se inferiore agli 80 mc, ed essere dotati di superficie finestrata inferiore ad 1/8 di quella di pavimento;
  • - non possedere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - avere copertura realizzata a due falde (capanna) con pendenza non superiore al 30%;
  • - avere altezza media non superiore a ml. 2,60 (media tra altezza al colmo ed in gronda) nel caso di

annessi inferiori agli 40 mc;

  • - avere altezza media non superiore a ml. 3,00 (media tra altezza al colmo ed in gronda) nel caso di annessi oltre i 40 mc;

Gli annessi non dovranno avere opere di fondazione escluso soltanto le opere di ancoraggio.

Nella localizzazione dei manufatti si dovrà ricercare il rapporto con preesistenze e percorsi consolidati; la disposizione sul terreno dovrà tener conto della morfologia dello stesso.

La installazione sarà comunicata con SCIA; il tecnico abilitato dovrà asseverare la consistenza delle superfici coltivate e la congruenza catastale delle stesse.

Il proprietario, con sottoscrizione autenticata a termini di legge, redatta su modelli forniti dal Comune dovrà:

* indicare i terreni a cui gli annessi sono asserviti;

* indicare le motivate esigenze produttive;

* impegnarsi a non modificare la destinazione d'uso agricola degli annessi;

* impegnarsi a non alienare separatamente dagli annessi le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;

* corrispondere i diritti di segreteria stabiliti dal Comune relativi alla verifica del rispetto delle condizioni anzidette;

* impegnarsi alla rimozione degli annessi al termine dell'anno solare.

Gli annessi potranno essere mantenuti, al perdurare delle esigenze produttive, con il rinnovo da parte del proprietario della dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, con la quale sia confermata la loro indispensabilità; la comunicazione dovrà essere prodotta entro il 31 gennaio su modello fornito dal Comune e corredata dal pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal Comune.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39