Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 16 NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO E) DI DISCIPINA DELLE AREE AGRICOLE SPECIALI.

1. Vedi art. 19 del P.S. per quanto attiene agli assetti diversi da quello urbanistico edilizio.

2 Assetto urbanistico-edilizio.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Per gli interventi sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola si applicano le norme di cui al precedente art.11.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione agricola sono consentiti gli interventi di trasformazione nei limiti di cui alla disciplina per i nuovi edifici rurali.

In generale per quanto attiene alle destinazioni d'uso, oltre a quelle ammesse all'art. 11 per gli interventi nei vari ambiti di tutela, data la specificità di tale zona, è consentito l'inserimento all'interno del patrimonio edilizio esistente di tutte quelle attività di supporto e di servizio all'esercizio dell'agricoltura in forma specializzata quali centri di ricerca e sperimentazione, uffici di consulenza ed assistenza, centri di promozione dei prodotti, sedi di associazioni di categoria e simili.

Nuovi edifici : la costruzione di nuovi edifici è consentita nel rispetto dei seguenti limiti:

  • - le nuove abitazioni rurali non potranno superare i mq. 200 di superficie utile lorda
  • - la dimensione degli annessi eccedenti la capacità produttiva del fondo sarà rapportata alla dimensione del lotto di pertinenza in ragione di un indice di utilizzazione fondiaria Uf pari a 0,7 per le strutture speciali di stoccaggio, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli coltivati nelle aree adiacenti a tale Ambito.
  • - strutture commerciali, direzionali e artigianali funzionali alla produzione agricola ed alle attività di promozione ed assistenza potranno essere realizzate in ragione di un indice Uf pari a 0,16.

In presenza di iniziative coordinate e multifunzionali per la realizzazione di complessi di servizio l'Amm.ne potrà richiedere che l'intervento sia subordinato alla definizione di specifico Piano attuativo convenzionato.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39