Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 21 AREE A VERDE PRIVATO

1. Il R.U. individua aree ed ambiti destinati a rimanere liberi dall'edificazione ma organicamente rapportati ai singoli insediamenti. Tali aree sono destinate alla formazione di piazzali, orti, giardini, parchi privati, aree e parcheggi pertinenziali.

In tali aree è vietata la costruzione di volumetrie destinate ad essere abitate; sono consentite unicamente minime strutture accessorie quali forni, gazebo, pergolati, fontane, pozzi e tutte le strutture di equipaggiamento funzionali alla vita all'aperto e che non possono obbiettivamente essere collocate all'interno od in contiguità con gli edifici cui le aree in questione afferiscono.

2. Nello stabilimento Dimar di Badia al Pino è consentito la realizzazione di un manufatto da adibire a polveriera mediante Piano Attuativo; l'obbligo della redazione del Piano Attuativo è riferito esclusivamente alla realizzazione o all'ampliamento della polveriera.

3. Con apposita simbologia il R.U. indica le aree specializzate per l'organizzazione di Orti condominiali e di vicinato all'interno di tali aree potranno essere realizzati piccoli capanni per la rimessa degli attrezzi in forme aggregate e secondo tipologie unitarie in base a specifici progetti e regolamenti d'uso redatti dall' Amm.ne comunale.

Il R.U. individua, inoltre, all'interno dei centri storici, con apposita simbologia aree a verde privato aperte all'uso pubblico.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39