Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 23 AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE ED AGRICOLA INTERNI AL PERIMETRO DELLE U.T.O.E.U.

  • - PROTEZIONE DEL PERIMETRO DELLE U.T.O.E.U
  • - FASCE DI PROTEZIONE:
  • - FLUVIALE
  • - DEI PERCORSI STORICI
  • - DEI PERCORSI ALTERNATIVI

1. All'interno del perimetro delle varie U.T.O.E.U. per gli ambiti di tutela ambientale o quelli a destinazione agricola valgono le corrispondenti norme di cui ai precedenti articoli, nonché le disposizioni di seguito definite:

  • - non sono ammesse nuove costruzioni ivi comprese quelle delle aziende agrarie;
  • - per gli edifici e manufatti esistenti all'interno dell'area urbana, quando non espressamente

disciplinati, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione nell'ambito del volume esistente e la riconfigurazione di quelli accessori e/o incongrui di cui all' art.3, la cui presenza risulti legittima, con le modalità previste per le trasformazioni del patrimonio edilizio di cui all'art.11 in quanto applicabili.

2. I corsi d'acqua ed i percorsi storici o alternativi con le relative fasce di protezione assumono il regime pubblico o privato delle aree ad essi afferenti e gli interventi relativi di manutenzione, ripristino e sistemazione competono ai soggetti pubblici e privati titolari degli interventi di trasformazione.

3. All'interno delle fasce di protezione dei corsi d'acqua e dei percorsi storici o alternativi Sono vietate le nuove costruzioni.

4. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di protezione fluviale sono consentiti solo interventi di ammessi dalla Legge Regionale di riferimento.

5. Per gli edifici di abitazione esistenti, all'interno delle fasce di protezione dei percorsi storici ed alternativi, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia Sono altresì consentiti interventi di

addizione volumetrica nei limiti previsti dalle adiacenti zone di Tutela, con le seguenti restrizioni:

  • - e le sistemazioni esterne debbono inserirsi correttamente nel contesto circostante, con particolare riferimento alle zone visibili dalle strade;
  • - l'ampliamento non deve comportare avanzamento verso il fronte strada;
  • - la superficie e/o la volumetria ampliata deve essere esclusivamente destinata alla residenza con l'esclusione di locali accessori.

6. I manufatti precari ed incongrui ancorché condonati eventualmente presenti all'interno delle fasce di protezione di cui al comma precedente potranno essere riconfigurati tramite intervento di ristrutturazione urbanistica, così come previsto all'art.3, che dovrà prevedere la loro nuova collocazione obbligatoriamente all'esterno di tali fasce.

7. Protezione del perimetro delle U.T.O.E.U.: nuovi annessi o strutture di servizi o per l'agricoltura da realizzare nelle aree adiacenti alle aree urbane dovranno rispettare una distanza di ml. 100 dal perimetro delle U.T.O.E.U. ; nel caso di U.T.O.E. relative a strutture insediative di tipo puntuale classificate come RES tale distanza è ridotta a ml. 50; comunque gli interventi all'interno di tale fascia dovranno prevedere un accurato studio circa la valutazione degli effetti sull'ambito oggetto di salvaguardia. La protezione non opera per gli interventi da realizzarsi da parte degli I.A.P. che prevedano un adeguato inserimento dei nuovi manufatti e per i manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccolo produzioni agricole realizzati con materiali leggeri e senza opere di fondazione.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39