Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 25 DISCIPLINA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO DI RECENTE FORMAZIONE IN AMBITO URBANO

"RR: Riqualificazione degli insediamenti residenziali"

(corrispondente alla zona omogenea "B" D.M. 1444/68)

1. Riguarda gli ambiti urbanizzati a prevalente destinazione residenziale realizzati generalmente dopo il 1950, per i quali sono necessari interventi di completamento, riorganizzazione nonché di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale.

2. In relazione alla loro diversa connotazione sotto il profilo del processo di formazione, dei caratteri tipologici, delle funzioni insediate, si distinguono quattro diverse categorie insediative a cui corrisponde specifica disciplina normativa:

RR1: Tessuti, complessi, manufatti edilizi relativamente storicizzati e consolidati da mantenere sostanzialmente nel loro attuale assetto salvo interventi di riqualificazione dei caratteri architettonici ed ambientali, adeguamento igienico-sanitario e funzionale.

RR2: Tessuti, complessi, manufatti edilizi sostanzialmente omogenei e compiuti da migliorare sotto il profilo della funzionalità delle attività insediate attraverso anche ampliamento controllato degli edifici e completamento nei lotti liberi.

RR3: Tessuti, complessi, manufatti edilizi caratterizzati da disomogeneità tipologica e funzionale da ristrutturare e riorganizzare sia sotto il profilo edilizio che urbanistico anche tramite interventi di compattazione edilizia ed inserimento di nuove funzioni.

RR4: Nuclei, aggregati, edifici con caratteri pseudo-urbani, posti prevalentemente ai margini del perimetro urbano, da consolidare e migliorare nel loro attuale assetto tramite contenuti ampliamenti o nuove costruzioni nei lotti liberi con basso indice di edificabilità e riconoscimento di funzioni legate all'ambiente rurale.

3. In tali ambiti l'edificazione in via normale avviene con titolo diretto; l'Amm.ne comunale ha comunque la facoltà di richiedere che interventi di un certo rilievo sotto il profilo dimensionale, funzionale ed urbanistico, anche quando non espressamente indicato nella cartografia del R.U., siano subordinati ad un Piano attuativo.

4. Per particolari situazioni di disomogeneità ed incongruità urbanistica il R.U. indica con apposita perimetrazione ambiti organici di ristrutturazione e riorganizzazione urbanistico-edilizia da gestire tramite un Piano attuativo e la procedura del Comparto così come disciplinata dal P.S. L'obbligo del Piano attuativo in tali comparti vige soltanto se in presenza di interventi di nuova costruzione su lotti liberi, di sostituzione di immobili importanti non più utilizzati e degradati (escluso i piccoli manufatti accessori della residenza), di inserimento di nuove funzioni che comportano aggravio urbanistico e modifica significativa dei preesistenti rapporti ambientali. I limiti del Comparto possono essere meglio precisati o articolati in unità d'intervento più piccole sulla base delle proposte presentate dai soggetti attuatori e valutate congrue per dimensione ed organicità dal Consiglio comunale previo parere della Commissione Assetto del Territorio.

5. In tutti gli altri casi si applicano le norme relative ai vari sistemi insediativi tramite intervento di tipo diretto.

6. Nel caso di interventi con Piano attuativo, l'indice di utilizzazione fondiaria Uf potrà essere incrementato fino ad un massimo del 25% in più ed il numero dei piani abitabili aumentato di uno rispetto ai parametri previsti nelle norme relative ai vari sistemi insediativi.

7. Nell'attuazione dei Piani attuativi di cui sopra è fatto obbligo della sistemazione degli spazi e delle dotazioni pubbliche previste eventualmente in cartografia e comunque quelle minime indicate nelle norme che regolano i singoli sistemi insediativi.

8. Per le strutture accessorie ed i manufatti incongrui di pertinenza delle singole unità edilizie e precari di cui all'art.3 di nessun valore architettonico, di cui è richiesta la riqualificazione, è consentito anche l'intervento di ristrutturazione urbanistica in quanto finalizzato al miglioramento degli assetti edilizi ed ambientali.

9. La congruità degli interventi su ambiti classificati RR, eseguiti da parte di aziende agricole o agricoltori a titolo principale, deve essere verificata sulla base delle prerogative e procedure della normativa regionale per le zone agricole e delle norme del R.U. da essa discendenti.

10. In considerazione della spiccata vocazione 'residenziale' degli ambiti RR, al fine di evitare disagi ai residenti e dubbi interpretativi, è vietato insediare attività insalubri così come definite dalla vigente normativa. Per quelle già insediate potranno essere previsti soltanto minimi interventi di adeguamento limitati alla manutenzione straordinaria o all'adeguamento dei servizi tecnologici, purché non costituiscano ampliamento o aggiunta alla unità immobiliare.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39