Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 26 NORME PER GLI INTERVENTI DI TIPO RR1

1. Tipo di intervento edilizio: sono ammessi interventi, nel rispetto dei caratteri tipologici, architettonici ed ambientali. di:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria
  • - restauro e risanamento conservativo
  • - ristrutturazione edilizia conservativa
  • - interventi pertinenziali.

Per la individuazione delle categorie d'intervento si fa riferimento alla normativa vigente.

2. Parametri ed indici edilizi: per gli interventi di ristrutturazione ammessi valgono i seguenti indici e parametri:

  • - altezza massima degli edifici: ml. 7,00 salvo il caso di maggiori altezze preesistenti nel lotto
  • - distanza dei fabbricati fra loro: ml.10,00 fra pareti finestrate di edifici antistanti
  • - distanza dei fabbricati dai confini privati: ml. 5,00
  • - distanza dai confini privati in caso di ampliamento di immobili esistenti: come da Codice Civile purché non si realizzino finestre o aperture.
  • - distanza dei fabbricati dai confini di aree pubbliche, anche di progetto: ml. 5,00
  • - distanza dei fabbricati dalle strade: secondo gli allineamenti esistenti fatte salve le Norme del Codice della strada

3. Destinazioni d'uso: all'interno dell'ambito interessato dal sistema insediativo di tipo RR1 sono consentite attività compatibili con la prevalente destinazione residenziale quali artigianato di servizio e di tradizione, piccolo commercio, attività direzionali, ricreative e di ristoro, piccola ricettività a carattere familiare.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39