Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico
Argomenti
Art. 27 NORME PER GLI INTERVENTI DI TIPO RR2
1. Tipo di intervento: le trasformazioni edilizie ammesse dovranno rispettare il carattere tipologico prevalente dell'edilizia residenziale a villette o edifici a carattere mono-bifamiliare a due piani.
Sono consentiti interventi di:
- - manutenzione ordinaria e straordinaria
- - restauro e risanamento conservativo
- - ristrutturazione edilizia ed urbanistica
- - nuova costruzione
Per la individuazione delle categorie d'intervento si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Indici e parametri edilizi: le trasformazioni edilizie dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:
- - Uf = 0,65
- - Altezza massima: ml.8,00
- - Distanza dei fabbricati fra loro: ml. 10,00 fra pareti finestrate di edifici antistanti
- - Distanza dei fabbricati dai confini privati: ml. 5,00
- - Distanza dai confini privati in caso di ampliamento di immobili esistenti: come da Codice Civile purché non si realizzino finestre o aperture.
- - Distanza dei fabbricati dai confini di aree pubbliche, anche di progetto: ml. 5,00
- - Distanza dei fabbricati dalle strade: secondo gli allineamenti esistenti fatte salve le Norme del Codice della Strada.
3. Nel caso di interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di sopraelevazione le altezze dei nuovi manufatti non potranno essere superiori rispetto a quelle degli edifici limitrofi e le distanze dei fabbricati da confini e strade potranno essere vincolate al rispetto di allineamenti prevalenti; tale facoltà è legata alla condizione che si realizzino operazioni di omogenizzazione dei caratteri dell'edilizia e unitarietà formale degli interventi nel contesto urbano di riferimento a giudizio della Commissione Edilizia comunale, se costituita.
4. Destinazioni d'uso: tali ambiti sono caratterizzati dalla quasi esclusiva destinazione residenziale. Solo per i locali eventualmente esistenti con destinazione non residenziale al momento della adozione del R.U. è consentito l'inserimento di piccole attività di artigianato di servizio, piccolo commercio, uffici, studi professionali a condizione che non comportino aggravio urbanistico e non determinino alterazione degli specifici caratteri residenziali dei contesti.