Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 27 NORME PER GLI INTERVENTI DI TIPO RR2

1. Tipo di intervento: le trasformazioni edilizie ammesse dovranno rispettare il carattere tipologico prevalente dell'edilizia residenziale a villette o edifici a carattere mono-bifamiliare a due piani.

Sono consentiti interventi di:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria
  • - restauro e risanamento conservativo
  • - ristrutturazione edilizia ed urbanistica
  • - nuova costruzione

Per la individuazione delle categorie d'intervento si fa riferimento alla normativa vigente.

2. Indici e parametri edilizi: le trasformazioni edilizie dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:

  • - Uf = 0,65
  • - Altezza massima: ml.8,00
  • - Distanza dei fabbricati fra loro: ml. 10,00 fra pareti finestrate di edifici antistanti
  • - Distanza dei fabbricati dai confini privati: ml. 5,00
  • - Distanza dai confini privati in caso di ampliamento di immobili esistenti: come da Codice Civile purché non si realizzino finestre o aperture.
  • - Distanza dei fabbricati dai confini di aree pubbliche, anche di progetto: ml. 5,00
  • - Distanza dei fabbricati dalle strade: secondo gli allineamenti esistenti fatte salve le Norme del Codice della Strada.

3. Nel caso di interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di sopraelevazione le altezze dei nuovi manufatti non potranno essere superiori rispetto a quelle degli edifici limitrofi e le distanze dei fabbricati da confini e strade potranno essere vincolate al rispetto di allineamenti prevalenti; tale facoltà è legata alla condizione che si realizzino operazioni di omogenizzazione dei caratteri dell'edilizia e unitarietà formale degli interventi nel contesto urbano di riferimento a giudizio della Commissione Edilizia comunale, se costituita.

4. Destinazioni d'uso: tali ambiti sono caratterizzati dalla quasi esclusiva destinazione residenziale. Solo per i locali eventualmente esistenti con destinazione non residenziale al momento della adozione del R.U. è consentito l'inserimento di piccole attività di artigianato di servizio, piccolo commercio, uffici, studi professionali a condizione che non comportino aggravio urbanistico e non determinino alterazione degli specifici caratteri residenziali dei contesti.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39