Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 34 PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI NUOVA URBANIZZAZIONE

1. L'attuazione degli interventi di nuova urbanizzazione per la residenza, le attività produttive e le attrezzature private dovrà sempre avvenire tramite Piano attuativo preventivo esteso all'intero Comparto così come individuato nelle Cartografie di Piano; per la disciplina del Comparto si fa riferimento all'art.8 delle N.T.A. del P.S.

2. All'interno dell'apparato previsionale e normativo di ogni Luogo sono allegate Schede-norma contenenti, oltre l'individuazione del Comparto per l'ambito interessato, i parametri, gli indici e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi.

3. Le previsioni delle Schede-norma e degli Schemi progettuali di massima potranno essere variati in sede di presentazione di Piano attuativo tramite proposte alternative purchè organicamente concepite e fermo restando lo schema viario, le tipologie edilizie, i criteri per l'inserimento ambientale e la sistemazione di carattere paesaggistico.

4. Per tutte le Unità d'intervento o di trasformazione-riqualificazione urbana ed ambientale, al fine di garantire una corretta informazione preventiva al cittadino fornendo una chiara indicazione dell'interesse pubblico insito nell'intervento nonchè realizzare una semplificazione delle procedure garantendo un più rapido esame ed approvazione degli interventi, l'Amm.ne comunale oltre alle Norme specifiche contenute nel R.U., prima della presentazione dei Piani attuativi potrà fornire, ove richiesto, una Scheda di indirizzo metaprogettuale contenente indirizzi, prescrizioni, vincoli e suggerimenti per gli interventi sotto il profilo urbanistico, edilizio ed ambientale dopo aver registrato le esigenze le motivazioni e gli orientamenti dei soggetti attuatori.

5. L'Amm.ne comunale con specifico atto deliberativo previo parere della Commissione Assetto del Territorio, su richiesta motivata dei proprietari delle aree, potrà consentire la suddivisione di un Comparto in unità d'intervento più piccole purché quest'ultime risultino congrue in termini dimensionali e organicamente concepite. Analogamente potrà consentirsi l'aggregazione di più Comparti in unità più grandi.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39