Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 35 NORME GENERALI PER LE UNITA' INSEDIATIVE RESIDENZIALI: U.I.R

(corrispondenti alla zona omegenea "C" del D.M. 1444/68)

1. Oltre alla prevalente destinazione residenziale potranno ammettersi all'interno delle unità insediative altre funzioni compatibili con la residenza con finalità di rivitalizzazione di contesti sulla base delle specifiche indicazioni contenute nelle Schede che all'interno dell'apparato previsionale e normativo del

R.U. previsto per ogni Luogo dettagliano gli interventi di nuova urbanizzazione.

2. Le destinazioni diverse dalla residenza ammesse sono:

  • - commerciale
  • - artigianato di servizio (lavanderia, parrucchiere, riparatore elettrodomestici, sarto e simili)
  • - direzionale
  • - ricreative
  • - di ristoro
  • - sociali
  • - culturali
  • - sanitarie (studi medici, fisioterapisti, ecc.)

3. Fatte salve le eventuali maggiori dotazioni previste negli Schemi o nelle Schede delle singole Unità d'intervento è fatto obbligo del rispetto delle seguenti quantità minime di spazi pubblici:

  • a) spazi di sosta e parcheggio pubblico:
    • - nei limiti previsti dalla vigente normativa e dai precedenti articoli; b) spazi di verde pubblico:
    • - per le destinazioni residenziali: mq. 5,00 per ogni abitante
    • - per le destinazioni artigianali: mq. 3,00 per ogni 100 mq. di superficie territoriale
    • - per tutte le altre destinazioni: mq. 20 per ogni 100 mq. di superficie utile lorda.

4. Distanze: valgono le indicazioni dei piani attuativi per quanto attiene alla distanza dei fabbricati dagli spazi pubblici, dalle strade e dai confini con le seguenti limitazioni:

  • - fra pareti finestrate di edifici antistanti la distanza non dovrà mai essere inferiore a ml.10,00;
  • - nel caso di edifici con altezze diverse la distanza fra pareti finestrate di edifici antistanti non dovrà essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto e comunque mai inferiore a ml.10,00
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39