Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 39 DISCIPLINA PER LE UNITA' DI INTERVENTO PER ATTREZZATURE PUBBLICHE.

(corrispondenti alla zona "F" del D.M. 1444/68)

1. Il R.U. oltre alla previsione di spazi ed attrezzature pubbliche o di pubblico interesse all'interno delle varie Unità insediative, individua apposite aree destinate ad Attrezzature e Servizi di interesse generale. In base alle loro diverse caratteristiche funzionali tali aree vengono distinte e dotate di una specifica disciplina normativa, definita negli articoli che seguono.

2. Gli interventi sono di norma realizzati, oltre che dall' Amm.ne comunale, anche da altri Enti pubblici, religiosi o da Amministrazioni dello Stato. Potranno essere consentiti interventi anche da parte dei privati, singoli o associati, tramite specifica autorizzazione da parte del Consiglio comunale sulla base di un Progetto organico di utilizzazione urbanistico-edilizio dell'area interessata. I privati dovranno in ogni caso sottoscrivere Convenzione o Atto d'obbligo con il quale si impegnano tra l'altro a garantire nel tempo il mantenimento della destinazione e dell'uso pubblico. Il Comune avrà comunque facoltà di non accogliere le istanze dei privati e di gestire in proprio l'utilizzazione delle aree.

3. Per gli edifici specialistici destinati ad attrezzature civili di tipo amministrativo, culturale, scolastico, religioso, dovranno essere predisposti Progetti che ne evidenzino il carattere rappresentativo e la loro specificità e dimensione nel rapporto con il contesto urbano e che si propongano quali elementi emergenti sul piano dell'architettura. Tale progettazione dovrà inoltre soddisfare il rapporto diretto tra l'edificio e gli spazi pubblici quali strada, piazza, parco ecc. e comunque garantire un corretto inserimento per forma, dimensione e materiali nel contesto urbano circostante.

4. Gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale così come quelli per attività comunitarie dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente al fine di garantire la piena fruibilità da parte di soggetti portatori di handicap.

5. Per interventi considerati più significativi, per collocazione e per dimensione, il R.U. individua l'ambito organico della Unità d'intervento (U.I.) tramite perimetrazione e indicazione della disciplina degli interventi attraverso apposita Scheda-norma.

6. Il complesso delle Attrezzature pubbliche (AP) viene così articolato:

  • - AP1: Aree per interventi di sistemazione a verde e qualificazione del suolo pubblico
  • - AP2: Aree per attrezzature sportive
  • - AP3: Aree per attrezzature scolastiche sociali, sanitarie, culturali, direzionali, militari ecc.
  • - AP4: Aree per attrezzature tecnologiche e per impianti di pubblici servizi
  • - AP5: Aree per attrezzature religiose
  • - AP6: Aree per attrezzature ed impianti ferroviari e strutture per la mobilità
  • - AP7: Aree per attrezzature cimiteriali
  • - P : Aree per Parcheggi

7. L'edificazione degli interventi nel settore delle attrezzature pubbliche, salvo specifiche diverse indicazioni contenute nelle Schede relative alle Unità d'intervento, avverrà direttamente senza il rispetto di particolari indici e parametri e sarà regolata in base alle esigenze funzionali, alle Normative tecniche specifiche di ogni singola categoria di opera e, più in generale, dalle leggi in materia di Opere Pubbliche.

8. Dovranno in ogni caso essere sempre salvaguardati i valori ambientali e paesaggistici degli ambiti interessati sotto il profilo delle altezze e dei manufatti nonché per quanto attiene all'uso di materiali, coloriture, sistemazioni a verde delle aree di pertinenza; tale condizione dovrà essere attentamente rispettata anche per gli interventi per attrezzature tecnologiche e per impianti di pubblici servizi.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39