Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 41 NORME GENERALI PER LE UNITA' INSEDIATIVE PER ATTREZZATURE PRIVATE

(corrispondenti alla zona "F "del D.M. 1444/68)

1. Il R.U. individua ambiti del territorio deputate al consolidamento o all'insediamento di attrezzature private di pubblico interesse. Tali attività potranno essere previste aggregate fra loro ovvero a quelle di competenza pubblica secondo le indicazioni contenute nelle tavole di piano.

2. L'attuazione dei nuovi interventi dovrà sempre avvenire previa approvazione di Piano attuativo convenzionato. Eventuali altri interventi successivi all'impianto dell'attrezzatura, che non incidano sugli standard previsti, potranno essere autorizzati con titolo diretto, previo parere favorevole da parte del Consiglio Comunale.

3. Secondo la diversa specificità ogni U.I. viene così identificata

  • - A8: Aree per attività ricreative e sportive
  • - A9: Aree per attività di ristoro, promozione e commercializzazione prodotti tipici
  • - A10: Aree per attività ricettive e di ospitalità
  • - A11: Aree per attività commerciali, artigianali di servizio, direzionali.
  • - A12: Aree per impianti di distribuzione di carburanti e servizi legati alla mobilità
  • - A13: Aree per attrezzature ed impianti sportivi

4. Salvo diversa specifica indicazione nelle Schede di dettaglio dei singoli interventi nell'edificazione in generale dovranno rispettarsi i seguenti indici e parametri:

  • - Uf = 1,00 per gli interventi di cui alle attrezzature A11
  • - Uf = 0,35 per gli interventi relativi alle attrezzature A9 e A10
  • - Uf = 0,15 per gli interventi relativi alle attrezzature A12
  • - Altezza massima: H = ml.8,00 per i Centri di collina (Luoghi 2,4,5,6,7) - 10,50 per quelli di pianura (Luoghi 1e3)

5. Negli ambiti destinati alle attrezzature A è consentito l'inserimento della destinazione residenziale in funzione di servizio della attività sopra indicate esclusivamente a beneficio dei soggetti che gestiscono le stesse e purché questa non superi il 20% della superficie utile lorda complessiva.

6. Per i nuovi interventi, oltre ad una quota di parcheggi a stretto servizio dell'edificio par a 10 mq per ogni 100 mc di volume edificato, si dovranno garantire spazi di parcheggio e verde pari all'80% della superficie lorda di pavimento di cui almeno la metà destinati a parcheggi.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39