Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 2 LA QUALITA' PAESISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO COME RISORSA DELLA COMUNITA' E PARAMETRO DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED AMBIENTALI

1. Tutti gli interventi di trasformazione, sia che agiscano sul patrimonio edilizio esistente sia che introducano elementi innovativi, devono perseguire la realizzazione di assetti compatibili nell'uso delle risorse, nella utilizzazione dello spazio in rapporto alla articolazione planivolumetrica dei manufatti, nelle modalità di utilizzazione funzionale. In tal senso è richiesto che i Progetti di intervento documentino esaurientemente lo stato dei luoghi e delle risorse realizzando il più alto grado possibile di contestualizzazione degli stessi e di coerenza con i caratteri dell'ambiente.

2. Tutti i progetti in linea generale, salvo più articolata definizione del Regolamento Edilizio, dovranno contenere:

  • - una esauriente relazione sui caratteri del contesto di riferimento contenente notizie ed eventuali schemi circa il sistema di approvvigionamento idrico, lo smaltimento delle acque fognarie, la presenza di attività lavorative e le relative modalità e caratteristiche; per i nuovi interventi, ivi compresi gli ampliamenti e le ristrutturazioni che comportano aumento del carico igienico-sanitario, è comunque sempre richiesto un elaborato relativo alla distribuzione delle reti di alimentazione e di scarico dei servizi.
  • - una planimetria estesa ad un congruo raggio con indicato l'uso del suolo, la presenza di alberature, recinzioni, manufatti significativi, presenza di impianti ed infrastrutture di pubblici servizi e quanto altro utile ai fini di una corretta valutazione circa lo stato dei luoghi.
  • - una adeguata documentazione fotografica con planimetria di riferimento con indicati i punti di ripresa.
  • - un rilievo dello stato di fatto contenente specificazioni ed eventuali dettagli circa il sistema costruttivo, i materiali e le coloriture preesistenti, anche sottostanti eventuali successive stratificazioni di altri rivestimenti.
  • - un progetto dettagliato delle sistemazioni degli spazi scoperti contenente indicazioni circa tipi di materiali per pavimentazioni, recinzioni, cancelli e tutti gli elementi di equipaggiamento del contesto di riferimento; la specificazione degli spazi destinati ad orti e giardini e le relative essenze da impiegare che dovranno sempre essere di tipo autoctono.
  • - una definizione delle modalità di accesso carrabile e pedonale all'edificio, gli spazi di manovra per lo stazionamento, le aree scoperte o coperte destinate ad autorimessa; per gli interventi di nuova costruzione o le ristrutturazioni che comportano aumento del carico urbanistico si dovrà sempre ricercare una corretta utilizzazione dello spazio destinato a manovra e stazionamento dei mezzi, nel rispetto dei minimi di legge, mantenendo il più possibile fruibili le aree scoperte circostanti il manufatto specie in prossimità degli ingressi.

3. Per gli interventi in territorio extraurbano è richiesta sempre una esatta individuazione dell'area di pertinenza dell'edificio sulla base del rapporto organico storicizzato fra questo ed il contesto limitrofo, ivi compreso il percorso di adduzione almeno nel suo tratto terminale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dei centri storici e di quello rurale classificato di valore ai sensi delle Varianti al precedente S.U. n. 8-13 e 19 e per gli ulteriori contesti individuati con il P.S. valgono in quanto applicabili le specifiche norme circa le modalità di presentazione dei progetti.

4. In sede di rilascio di concessione o autorizzazione degli interventi di trasformazione sul territorio l'autorità competente, anche su indicazione della Commissione Edilizia, laddove istituita, potrà subordinare l'intervento, tramite prescrizione esplicita sull'atto autorizzativo, alla effettuazione di interventi di bonifica, riqualificazione e sistemazione ambientale e paesaggistica del contesto di intervento; queste potranno riguardare anche l'impegno a determinate forme di manutenzione dell'area, delle strade, del sistema di scolo e depurazione delle acque, della vegetazione, di strutture di equipaggiamento cos&igrave come definite nel P.S. all'art. 21. Tale facoltà dell'autorità competente potrà esercitarsi anche per interventi su aree inferiori ad 1 Ha.

5. Nelle aree extraurbane di cui agli ambiti di tutela A), B), C), D), E), F) le recinzioni, con o senza fondazione continua, sono ammesse limitatamente ai resedi di pertinenza dei manufatti edilizi. Sono consentite unicamente le seguenti tipologie di recinzione: "staccionata maremmana" in legno, rete a maglia in ferro anche plastificata mascherata da siepe di essenze tipiche campestri, la inferriata tradizionale verniciata su eventuale muretto in pietra, mattoni o intonacato (quest'ultima solo per le ville e gli edifici specialistici della campagna); è vietato l'uso del c.a. non rivestito (anche per i muri di sostegno) e dell'acciaio zincato".

6. Gli interventi di modifica del sottotetto, previsti dalla vigente normativa in deroga agli indici di zona, possono essere realizzati su tutti gli Ambiti, fatta eccezione per gli ambiti RES, interni o esterni ai Centri Storici, e per gli ambiti oggetto di Strumento Urbanistico Attuativo. In ogni caso detti interventi dovranno:

  • - tener conto dell'assetto compositivo di tutto l'edificio;
  • - prevedere un corretto inserimento paesistico-ambientale;
  • - rispettare l'altezza massima prevista dalle NTA per l'Ambito di intervento.
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39