Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 42 AREE PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI E SERVIZI LEGATI ALLA MOBILITA': A12

1. Il R.U. in coerenza con gli indirizzi del P.S. ed in applicazione della vigente normativa per la Razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, individua le aree ritenute idonee alla istallazione di tali impianti in quanto poste lungo vie di traffico esterne ai Centri abitati o ai margini di questi, ovvero gli impianti per i quali è prevista la ricollocazione o la dismissione. Gli impianti possono essere previsti come strutture di tipo puntuale ovvero inseriti in complessi polifunzionali destinati a Servizi per la Mobilità comprendenti attività connesse alla manutenzione dei veicoli (officine meccaniche, lavaggio, gommista, carrozzerie ecc.), vendita cicli e veicoli a motore e relativi accessori, punti di ristoro, vendita tabacchi e giornali, commercializzazione, manutenzione e deposito Caravan e prodotti per Camping e tempo libero.

2. Salvo diversa specifica indicazione nelle norme specifiche per ogni Luogo e relative Schede di indirizzo progettuale ai fini dell'edificazione degli impianti di distribuzione carburante valgono le seguenti norme:

  • - Uf = 0,20
  • - Altezza dei manufatti di servizio ( escluso pensiline): ml. 5,50
  • - Distanza dei manufatti dal limite interno del marciapiede o dal ciglio stradale o dai confini: ml. 5,00
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39