Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 3 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI MANUFATTI INCONGRUI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' PAESISTICO-AMBIENTALE.

1. Indipendentemente dalla destinazione urbanistica degli ambiti di riferimento tutte le strutture accessorie o i manufatti costruiti con elementi precari ed impropri o comunque che presentino elementi di degrado e di incoerenza con i contesti limitrofi, purché legittimati da regolari Atti autorizzativi ovvero realizzati anteriormente al 1/9/1967, sono soggetti unicamente ad interventi di recupero e riqualificazione tramite demolizione e ricostruzione a parità di volume, anche con spostamento e riconfigurazione del manufatto in forme coerenti ed organiche con il manufatto principale di riferimento, se esistente, ovvero con il contesto ambientale cui appartengono. Nel caso di manufatti giudicati parzialmente incongrui o ristrutturabili in sito in base a motivato parere della Commissione Edilizia comunale, laddove istituita, l'intervento di recupero e riqualificazione edilizia, potrà comunque avvenire senza demolizione e ricostruzione

2. In mancanza di iniziativa dei privati proprietari dei manufatti caratterizzati da degrado sarà facoltà del Sindaco intimare l'obbligo di intervento pena la demolizione a tutela dell'igiene e del decoro pubblici.

3. Tutti gli interventi dovranno essere resi coerenti dal punto di vista tipologico, costruttivo, dei materiali e delle finiture con le specifiche prescrizioni di cui alle Norme dei vari ambiti di Tutela ambientale contenuti nei successivi articoli.

4. Nel caso di applicazione dell'art.3 su contesti urbanizzati con destinazione diversa da quelli di Tutela ambientale dovrannno essere rispettate le norme specifiche di attuazione contenute negli articoli relativi a detti ambiti.

5. Nel caso di recupero a fini abitativi:

  • - nel computo della volumetria ristrutturata, in coerenza con i disposti del D.P.G.R. n. 64R/2013, non saranno conteggiati, quale parametro edificatorio, i portici o le logge con profondità inferiore a 2,00 m; il volume del portico concorre comunque alla determinazione della volumetria propedeutica al conteggio degli oneri e dei contributi previsti per legge.
  • - dovranno essere adottate tipologie che prevedano anche una opportuna dotazione di spazi accessori.

6. Gli ambiti interessati da interventi di riqualificazione sono da considerare a tutti gli effetti Aree di recupero di cui alle leggi vigenti in materia di recupero del Patrimonio edilizio esistente.

7. Le Norme del presente articolo, nel caso di interventi su manufatti interessati da condono edilizio, hanno valore di "disciplina per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi di cui all'art.29 della Legge 47/85, e sue successive modifiche ed integrazioni".

8. I titoli autorizzativi di cui al presente articolo dovranno essere accompagnati da una polizza fidejussoria, di durata quinquennale prestata a favore del Comune, a garanzia degli interventi di demolizione e di sistemazione previsti dai titoli autorizzativi stessi. L'importo della fideiussione sarà commisurato al costo della demolizione e della istruttoria della pratica relativa all'intervento di demolizione coattiva da parte della Amministrazione Comunale; con provvedimento dell'Organo Comunale Competente saranno fissati ed aggiornati gli importi di cui sopra.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39