Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 4 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

1. Il R.U., oltre alla articolazione programmatico-normativa per "Unità ecologico-paesistico-insediative" definite "luoghi" (cioè le Unità territoriali organiche complesse di cui all'art. 1), si attua per U.T.O.E. "Unità territoriali organiche elementari", corrispondenti sia a contesti urbanizzati sia ad insediamenti particolari in territorio extraurbano, sia a porzioni di territorio di particolare valore ed interesse agro- paesistico.

2. Per i contesti urbani coincidenti in genere con le Frazioni il R.U. si attua a sua volta per "Unità insediative o d'intervento" corrispondenti a nuovi insediamenti nel settore della residenza, delle attività produttive, dei servizi e delle infrastrutture.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39