Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 3 Tipi di Intervento Ammessi

All'interno delle zone "A' di cui ai precedenti artico li sono ammessi interventi di:

  • A) MANUTENZIONE ORDINARIA
  • B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA
  • C) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
  • D) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
  • E) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Gli interventi di cui sopra, individuati in cartografia con le medesime lettere da "A" ad "E", sono riferibili anche alle zone omogenee diverse dalla zona "A", in quanto volti al recupero del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi di cui alla lettera "D" si articolano nelle tre categorie "D1", "D2" e "D3", di cui all'art. 24 delle presenti NTA.

Art. 10 Rispetto dei Valori Architettonici ed Ambientali

Nelle zone contraddistinte con categorie d'intervento D2 ed E, ovvero per i casi di cui al precedente art. 9 le operazioni edilizie ammesse debbono essere realizzate nel rispetto dei valori formali dell'ambiente urbanistico edilizio preesistente. In tal senso la veste architettonica esterna delle eventuali nuove costruzioni ammesse dovrà essere realizzata con materiali tipici della tradizione locale e comunque tali da risultare in l armonia con il carattere architettonico degli edifici circostanti. In generale la esecuzione di nuove aperture di porte o finestre sui muri esterni è ammessa, tranne che per la categoria d'intervento C. Essa dovrà essere chiaramente motivata solo in ragione di insopprimibili esigenze igieniche e funzionali, sempre che le destinazioni d'uso dei locali dell'immobile per cui si richiede l'autorizzazione all'intervento non siano in contrasto con le previsioni della presente Variante. Tali aperture comunque dovranno risultare rapportate alle caratteristiche dimensionali ed al disegno delle facciate in cui si iscrivono, sì da non compromettere la qualità del contesto architettonico. Per tutte le categorie d'intervento previste dalla presente Variante comprese quelle della manutenzione ordinaria e straordinaria è fatto obbligo dell'uso:

  • -di materiali laterizi a tegole e coppi staccati per i manti di copertura;
  • -della lamiera zincata e verniciata per canali di gronda e pluviali;
  • -di intonaci Tradizionali terrosi per il rivestimento delle facciate: è vietato l'uso di rivestimenti murari esterni a base di quarzo o materiali sintetici;
  • -del legno per le finestre; non sono ammessi sistemi di oscuramento diversi dalla persiana alla fiorentina e degli scuri. Entrambi dovranno essere realizzati in legno;
  • -del legno o del ferro verniciato per le porte o saracinesche esterne: è vietato l'uso di metalli anodizzati;
  • -della pietra o del laterizio per la eventuale realizzazione di davanzali e stipiti a faccia vista.

Art. 13 Destinazioni d'uso Consentite

All'interno delle zone omogenee "A" le destinazioni ammesse sono le seguenti:

  • a) RESIDENZIALI E RELATIVE PERTINENZE
  • b)
    • - ARTIGIANALI (1)
    • - COMMERCIALI (2)
    • - DIREZIONALI (3)
  • c)
    • - CULTURALI E SCOLASTICHE (1)
    • - RICREATIVE (2)
    • - TURISTICHE (3)
    • - RICETTIVE (4)
    • - SOCIALI (5)
    • - SANITARIE (6)
    • - PARCHI E GIARDINI (7)
  • d) ATTIVITA' PER IL CULTO

Le attività di cui alla categoria b), se ammesse nelle varie sottozone, dovranno essere ubicate esclusivamente ai piani terra delle unità edilizie, sempre che non risultino nocive e/o moleste ovvero in contrasto con i regolamenti e le normative comunali. E' consentito il mantenimento delle attività esistenti, anche se in contrasto con le destinazioni ammesse dalla presente Variante. Il cambio di destinazione per l'inserimento della funzione residenziale su immobili attualmente diversamente utilizzati ovvero non occupati è ammesso previa autorizzazione del Consiglio Comunale. Il cambio di destinazione, anche in deroga alle previsioni della presente Variante è consentito nel caso di interventi che comportino un uso pubblico quale quello sanitario, scolastico, culturale, ricreativo, o quello relativo a sedi di uffici di Enti pubblici. Le destinazioni ammesse dal presente articolo vengono contrassegnate in cartografia ed in normativa rispettivamente con le lettere a, b, c, d ed eventualmente con l'indice numerico a fianco di esse segnato. Potranno essere realizzate attrezzature pubbliche o di uso pubblico anche da parte dei privati singoli od associati, tramite specifica autorizzazione da parte del Consiglio Comunale sulla base di un progetto organico di utilizzazione dell'immobile. l privati dovranno in ogni caso sottoscrivere Convenzione od Atto d'obbligo con il quale si impegnano a garantire nel tempo il mantenimento della destinazione e dell'uso pubblico.

Art. 14 Aggregazione di Unità Immobiliari

L'aggregazione di unità immobiliari, là dove prevista, è ammessa allo scopo di rendere adeguate le condizioni di abitabilità sotto il profilo igienico - sanitario e degli indici di affollamento, nel caso di unità residenziali, ovvero rendere adeguate le condizioni di agibilità nel caso di unità artigianali, commerciali e direzionali.

Tale tipo di intervento non deve comunque comportare l'aumento delle unità immobiliari esistenti. Tale tipo di intervento viene contrassegnato in cartografia ed in normativa con la lettera "x".

Art. 15 Disaggregazione di Unità Immobiliari

La disaggregazione di unità immobiliari, là dove è prevista è ammessa allo scopo di rendere possibile una diversa articolazione distributiva e funzionale interna nel caso di unità interessate da cambio di destinazione sempre che ammesso dalla presente Variante. Nel caso di interventi relativi all'uso residenziale lo standard di superficie utile minima consentita dovrà essere pari a mq. 45.

L'intervento di disaggregazione viene contrassegnato in cartografia ed in normativa con la lettera "y".

Art. 16 Suddivisione del Territorio In Sottozone

Le zone omogenee 'A' cosi come classificate nella presente Variante vengono suddivise nelle seguenti sottozone:

  • 1) SOTTOZONA DESTINATA AD INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMIONIO EDILIZIO
    Tale sottozona è indicata nella cartografia con apposita simbologia a righe verticali. La disciplina degli interventi ammessi viene individuata tramite codice sintetico. così come riportato sulle carte. Le lettere C, D, E indicano il tipo di intervento edilizio consentito così come previsto dagli art. 6, 7 e 8. Le lettere a, b, c, d individuano rispettivamente le categorie funzionali ammesse secondo le indicazioni di cui all'art. 13. Le lettere b e c se accompagnate da indici numerici indicano che sono consentite solo una o alcune delle funzioni appartenenti a ciascuna categoria. Le lettere "x" ed "y" indicano rispettivamente la possibilità di aggregazione o disaggregazione di unità immobiliari secondo quanto previsto dagli art. 14 e 15.
  • 2) SOTTOZONA DESTINATA A VERDE PUBBLICO
    Tale sottozona individua le aree pubbliche destinate alla realizzazione di parchi e giardini. In detta sottozona è vietata la costruzione di edifici. Sono comunque consentiti attrezzature per il gioco e per la sosta (panchine e tavoli) e percorsi pedonali.
  • 3) SOTTOZONA DESTINATA A VERDE PRIVATO
    Tale sottozona individua le aree destinate a giardini, orti o comunque spazi di pertinenza degli immobili per i quali è previsto il mantenimento delle caratteristiche attuali attraverso interventi di solo restauro. salvo la necessità di minimi incrementi volumetrici ammessi per gli immobili per i quali è prevista la categoria d'intervento D2 di cui all'art. 7.
  • 4) SOTTOZONA DESTINATA A VIABlLITA' PIAZZE E PARCHEGGI
    Tale sottozona individua le aree e porzioni di territorio destinate a strade. piazze e parcheggi d'uso pubblico. In tale sottozona sono ammessi soltanto interventi di restauro. Gli spazi di proprietà privata (singola o condominiale) interni a tale sottozona non potranno essere interdetti all'uso pubblico con opere di chiusura.
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39