Art. 4 Modalità di attuazione del Piano Operativo.
1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:
- - l'attività edilizia libera come definita dalle norme statali e regionali vigenti in materia;
- - l'intervento edilizio diretto di iniziativa privata;
- - il progetto di opera pubblica;
- - il Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, detto anche Programma aziendale, avente o meno valore di Piano Attuativo secondo quando disciplinato dall'art. 68 delle presenti Norme;
- - il progetto unitario convenzionato di iniziativa pubblica o privata secondo quanto disciplinato dalle schede normative degli ambiti di trasformazioni;
- - il Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata secondo quanto disciplinato dalle schede normative degli ambiti di trasformazioni.
2. Le previsioni degli ambiti di trasformazione nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale hanno valenza quinquennale e perdono efficacia nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla approvazione del Piano Operativo, i piani o i progetti non siano stati approvati.
3. Le previsioni degli ambiti di trasformazione nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale contenute nel Piano Operativo possono essere prorogate, per una sola volta e per il termine massimo di tre anni, con un unico specifico atto da deliberare entro il termine dell'efficacia quinquennale delle previsioni stesse.