Art. 5 Attività di valutazione.
1. Costituiscono parte integrante del Piano Operativo gli elaborati sulla valutazione ambientali strategica allestiti in conformità alla legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. Nel Rapporto ambientale e nel documento di sintesi non tecnica risultano sottopostiad attività di valutazione anche le previsioni del Piano Operativo relative agli ambiti di trasformazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale. In applicazione del principio di non duplicazione non sono da sottoporre a valutazione ambientale strategica i Piani Attuativi e i progetti unitari convenzionati aventi per oggetto le previsioni degli ambiti di trasformazione medesimi, sempre che gli stessi non introducano variazioni degli assetti e delle capacità insediative contenute nelle schede normative allegate alle presenti Norme.
3. Durante il periodo di efficacia del Piano Operativo gli uffici comunali svolgono con cadenza annuale il monitoraggio sullo stato di attuazione delle previsioni, con particolare riferimento a quelle relative agli ambiti di trasformazione. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'avvenuta approvazione del Piano Operativo viene svolto il resoconto sull'attività di monitoraggio utile per la redazione del Piano Operativo successivo.