Norme Tecniche di Attuazione

Art. 13 Ristrutturazione edilizia.

1. La ristrutturazione edilizia definita nelle leggi statali e regionali vigenti, nel Piano Operativo viene articolata nelle seguenti categorie:

Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc1.

La Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc1 ricomprende gli interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici o di parti di essi finalizzati, o meno, alla variazione della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio. Tali interventi possono comportare:

  • - modifiche delle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle quote di calpestio dei pavimenti ivi ricompresi gli interventi necessari per la realizzazione o la modifica dei collegamenti verticali e la esecuzione degli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi;
  • - modifica agli elementi strutturali verticali semprechè non vengano alterate le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio;
  • - interventi di adeguamento strutturale alla normativa antisismica;
  • - lievi modifiche alla sagoma del fabbricato funzionali alla demolizione di eventuali superfetazioni e alla loro ricostruzione integrata all'organismo edilizio.

Fermo restando il rispetto dei caratteri tipologici e formali dell'organismo edilizio, gli interventi di Ristrutturazione conservativa - Rc1 possono comportare la trasformazione di Superfici accessorie (SA) in Superfici utili (SU).

Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc2.

La Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc2 ricomprende gli interventi di riorganizzazione funzionale di interi edifici, o di porzioni strutturalmente identificabili degli stessi, finalizzati o meno alla variazione della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio, ferma restando la conservazione del suo involucro, e la variazione della tipologia strutturale. Oltre a quanto previsto per la Ristrutturazione conservativa Rc1 tali interventi possono comportare:

  • - demolizione delle superfetazione o di porzioni limitate del fabbricato necessarie ed indispensabili per motivi di sicurezza statica o perché non coerenti con le caratteristiche architettoniche e formali dell'edificio originario;
  • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati che non si affacciano sullo spazio pubblico fino al limite del 20% del volume dell'organismo edilizio;
  • - modeste modifiche alle coperture negli edifici ad aggregazione lineare, tali da permettere il recupero ai fini abitativi del sottotetto eseguiti in confomità a quanto sancito dall'art. 17 delle presenti Norme.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr.

La Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr ricomprende gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti che oltre alla ricostruzione nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planovolumetrico possa, comunque, comportare anche modeste variazioni alla sagoma e la traslazione non sostanziale della stessa all'interno del lotto di pertinenza.

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr, quando ammessi dal Piano Operativo all'interno dei tessuti storici, devono proporre caratteristiche tipologiche, formali e costruttive, tali consentire il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento.

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr, in ogni caso, non possono comportare aumento delle volumetrie preesistenti oggetto della demolizione.