Norme Tecniche di Attuazione

Art. 20 Accorpamenti, frazionamenti e dimensione minima degli alloggi.

1. Gli interventi descritti agli articoli precedenti possono comportare, laddove non vietato dal Piano Operativo, l'accorpamento o il frazionamento delle unità immobiliari.

2. La dimensione minima ammessa per le unità immobiliari a destinazione residenziale, nel territorio urbanizzato, viene cos&igrave articolata:

  • - mq 45 di Superficie edificabile (SE) nei Tessuti storici;
  • - mq50 di Superficie edificabile (SE) nei Tessuti della città contemporanea;
  • - mq 50 di Superficie edificabile (SE) nei Tessuti della città produttiva.

3. La dimensione minima degli alloggi può essere derogata fino al minimo di mq 28 di Superficie utile abitabile (SUA) per le unità immobiliari poste all'interno dei Tessuti storici che, a seguito di stipula di specifico atto d'obbligo ed iscrizione al portale regionale delle locazioni turistiche, vengano utilizzate per le attività turistico ricettive ammissibili con la destinazione residenziale per un periodo continuativo di almeno dieci anni.

4. Il frazionamento delle unità immobiliare a destinazione residenziale, ad eccezione che per gli interventi sugli edifici ricompresi nei Tessuti storici, è sempre subordinato al reperimento delle superfici da adibire a parcheggio pertinenziale nelle quantità minime previste dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

5. Nel territorio rurale la dimensione minima ammessa per le unità immobiliari a destinazione residenziale è fissata in mq 50 di Superficie edificabile (SE).