Norme Tecniche di Attuazione

Art. 22 Dimensionamento.

1. Alle presenti Norme sono allegate le tabelle del dimensionamento massimo ammissibile previsto dal Piano Operativo per ogni Utoe del Piano Strutturale.

2. Nelle tabelle sono indicate, sia per il territorio urbanizzato che per quello rurale le previsioni ammesse dal Piano Operativo, articolate per categoria funzionale con la specificazione degli interventi di nuova costruzione e riuso.

3. Ai sensi dell'art. 95, comma 11, della L.R. n. 65/2014 perdono efficacia le previsioni soggette a piano attuativo o a progetto unitario convenzionato di iniziativa privata contenute negli ambiti di trasformazione individuati dal Piano Operativo, qualora nei cinque anni successivi all'approvazione del Piano Operativo stesso, non sia stata stipulata la relativa convenzione.

4. Sempre per effetto delle disposizioni dell'art. 95, comma 11 della L.R. n. 65/2014 perdono efficacia le previsioni di nuova edificazione di iniziativa privata contenute nel Piano Operativo all'interno del territorio urbanizzato, qualora nei cinque anni successivi all'approvazione del Piano Operativo stesso, non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.