Art. 37 Parcheggi pubblici.
1. I parcheggi pubblici, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici. In essi oltre alla presenza della viabilità di servizio e degli stalli è ammessa la presenza di dotazioni arboree e vegetali, di arredo urbano, di marciapiedi e percorsi pedonali e di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
2. Gli interventi di trasformazione e realizzazione di nuovi parcheggi pubblici devono essere previsti in funzione del contenimento dell'impatto paesaggistico ed ambientale e per assicurare il rispetto:
- - delle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche;
- - dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici.
3. Oltre che la dotazione degli stalli riservati ai portatori di handicap, negli interventi sulle aree a parcheggio pubblico di nuova realizzazione o di trasformazione di quelle esistenti, devono essere allestiti spazi con rastrelliere per bicicletta nella proporzione di un posto ogni 5 posti auto.
4. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo nelle aree a parcheggio pubblico è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:
- - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
- - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.
5. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a parcheggio pubblico i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:
- - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
- - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
- - depositi di merci e materiali a cielo libero;
- - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.