Norme Tecniche di Attuazione

Art. 37 Parcheggi pubblici.

1. I parcheggi pubblici, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici. In essi oltre alla presenza della viabilità di servizio e degli stalli è ammessa la presenza di dotazioni arboree e vegetali, di arredo urbano, di marciapiedi e percorsi pedonali e di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

2. Gli interventi di trasformazione e realizzazione di nuovi parcheggi pubblici devono essere previsti in funzione del contenimento dell'impatto paesaggistico ed ambientale e per assicurare il rispetto:

  • - delle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche;
  • - dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici.

3. Oltre che la dotazione degli stalli riservati ai portatori di handicap, negli interventi sulle aree a parcheggio pubblico di nuova realizzazione o di trasformazione di quelle esistenti, devono essere allestiti spazi con rastrelliere per bicicletta nella proporzione di un posto ogni 5 posti auto.

4. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo nelle aree a parcheggio pubblico è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

5. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a parcheggio pubblico i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.