Norme Tecniche di Attuazione

Art. 38 Parchi pubblici attrezzati.

1. I parchi pubblici attrezzati classificati dal Piano Operativo sono le aree verdi che assolvono prioritariamente alla funzioni di svago e sosta di relazione dei residenti. Essi, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici.

2. Nei parchi pubblici attrezzati sono ammessi interventi di nuova edificazione, anche in via temporanea, di attrezzature e manufatti per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, per il gioco e lo sport non agonistico, per spettacoli e manifestazioni all'area aperta.

3. Gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento delle strutture esistenti non dovranno incidere sugli assetti vegetazionali e arborei e ridurre le aree piantumate a verde. Le dotazioni arboree e vegetali dovranno essere oggetto di uno specifico piano di manutenzione e reintegrazione delle alberature fatiscenti o degradate.

4. Nelle aree a parco pubblico attrezzato è sempre ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con manti e pavimentazioni tali da non pregiudicare la capacità filtrante dei suoli e il deflusso naturale delle acque meteoriche.

5. La realizzazione di nuove aree a parco pubblico attrezzato è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme. La realizzazione delle opere pubbliche previste nelle schede normative degli ambiti di trasformazione è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

6. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a parco pubblico attrezzato i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.