Norme Tecniche di Attuazione

Art. 39 Verde pubblico attrezzato per lo sport.

1. I parchi pubblici attrezzati per lo sport classificati dal Piano Operativo sono le aree verdi

e gli impianti destinati alla pratica sportiva anche agonistica. Essi, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici.

2. Nei parchi pubblici attrezzati sono ammessi interventi di nuova edificazione e di adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti funzionali all'ottimizzazione e alla qualificazione delle attività sportive anche in relazione ai requisiti e agli standards dimensionali e prestazionali richiesti dalle normative di settore.

3. Nelle aree a parco pubblico attrezzato per lo sport è sempre ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con manti e pavimentazioni tali da non pregiudicare la capacità filtrante dei suoli e il deflusso naturale delle acque meteoriche.

4. Nelle aree a parco pubblico attrezzato per lo sport è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.

5. La realizzazione di nuove aree a parco pubblico attrezzato per lo sport è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme. La realizzazione delle opere pubbliche previste nelle schede normative degli ambiti di trasformazione è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

6. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a parco pubblico attrezzato per lo sport i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.