Norme Tecniche di Attuazione

Art. 41 Attrezzature di interesse collettivo.

1. Le attrezzature di interesse collettivo sono classificate nel Piano Operativo con specifica sigla e ricomprendono gli edifici e le strutture con funzioni pubbliche di tipo amministrativo, ricreativo culturale, sanitarie, religiose. Esse, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici.

2. Ferme restando le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico, nelle attrezzature di interesse comune esistenti possono essere realizzati tutti gli interventi previsti nella Parte I, Titolo II Capo delle presenti Norme. Gli interventi sono determinati in ragione del mantenimento o del miglioramento dei livelli prestazionali dei servizi pubblici.

3. Nelle attrezzature di interesse comune è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.

4. La realizzazione di nuove attrezzature di interesse comune è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme. La realizzazione delle opere pubbliche previste nelle schede normative degli ambiti di trasformazione è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

5. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a attrezzature di interesse comune i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazione non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.