Norme Tecniche di Attuazione

Art. 42 Attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

1. Il Piano Operativo individua le aree e le attrezzature che, a seguito degli interventi di recupero degli ambiti minerari dismessi di Gavorrano e Ravi, contengono funzioni di tipo museale e culturale gestite dall'amministrazione del Parco Nazionale delle Colline Metallifere istituito con D.M. del 28/02/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107/2002.

2. Le attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere costituiscono una dotazione pubblica e collettiva di livello territoriale. Esse sono equiparate alle zone F di cui al D.M. n. 1444/1968.

3. Le attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, al pari dei compendi minerari di cui all'art. 60 delle presenti Norme, in coerenza con la componente statutaria del Piano Strutturale, assumono valenza identitaria delle tradizioni sociali, culturali ed economiche della comunità locale.

4. Nelle attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere sono ammessi interventi conservativi finalizzati alla salvaguardia e alla manutenzione:

  • - della morfologia dei suoli e dei connotati paesaggistici formatisi con le attività minerarie;
  • - dei caratteri funzionali, architettonici e stilistici degli edifici e degli impianti minerari recuperati;
  • - dei sentieri e dei percorsi che consento la visita alle aree recuperate.

5. Nelle attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.