Norme Tecniche di Attuazione

Art. 45 Impianti di rifornimento dei carburanti.

1. Il Piano Operativo individua gli impianti di rifornimento dei carburanti esistenti sul territorio comunale.

2. Sugli edifici e sulle attrezzature esistenti all'interno degli impianti di rifornimento dei carburanti sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme. Sugli edifici di servizio agli impianti di rifornimento dei carburanti, oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia è consentito un ampliamento una tantum fino ad una superficie aggiuntiva di mq 50 oltre quella esistente.

3. Il Piano Operativo prevede la dismissione dell'impianto di carburante posto nel territorio urbanizzato di Bagno di Gavorrano, ritenuto, per la sua attuale collocazione, incongruo con il contesto urbano e con le politiche comunali di valorizzazione del centro abitato.

4. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme e, oltre a quanto prescritto nelle specifiche schede normative, essa è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - devono essere posti in opera interventi di mitigazione paesaggistica che ne assicurino un corretto inserimento nel contesto di riferimento;
  • - devono essere installati adeguati sistemi per il recupero e la depurazione delle acque meteoriche dilavanti contaminate;
  • - in caso di realizzazione di impianti di autolavaggio gli stessi devono essere alimentati da sistemi a ciclo chiuso di recupero delle acque utilizzate;
  • - i manufatti di servizio devono essere realizzati con tecnologie e criteri costruttivi funzionali al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzazione di energia prodotta da fonti rinnovabili.