Norme Tecniche di Attuazione

Art. 51 Verde urbano di integrazione.

1. Il Piano Operativo, in conformità al perimetro del territorio urbanizzato individuato nel Piano Strutturale, classifica il verde urbano di integrazione con quelle aree, prevalentemente inedificate, aventi funzione essenziale di contenimento dell'espansione urbana.

2. Il Piano Operativo dispone la conservazione e la tutela delle aree a verde urbano di integrazione finalizzata al perseguimento di future politiche insediative tese:

  • - alla qualificazione e ridefinizione dei margini urbani;
  • - all'incentivazione di interventi di rigenerazione urbana;
  • - alla valorizzazione delle relazioni funzionali e paesaggistica tra il territorio urbanizzato e quello rurale.

5. In particolare è vietata ogni forma di utilizzazione del verde urbano di integrazione che comporti:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

3. Nelle aree a verde urbano di integrazione è prescritta:

  • - la conservazione delle formazione arboree e degli arredi vegetazionali esistenti;
  • - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e del sistema di scolo delle acque meteoriche;
  • - la manutenzione della viabilità minore e dei percorsi ciclopedonali esistenti in tali aree.

4. Nelle aree a verde di integrazione è ammessa, l'utilizzazione orticola e per attività di agricoltura urbana.

5. Nel patrimonio edilizio esistente all'interno del verde urbano di integrazione sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme.