Norme Tecniche di Attuazione

Art. 67 Aree vincolate e beni paesaggistici.

1. Le regole di tutela paesaggistica sono articolate in ogni disposizione contenuta nelle presenti Norme e nel Piano Operativo e si applicano all'intero territorio comunale. Esse costituiscono l'attuazione e l'articolazione disciplinare alla scala comunale degli obiettivi di tutela contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

2. Le regole di tutela paesaggistica del Piano Operativo sono coerenti e danno valore giuridico cogente ai contenuti statutari del Piano Strutturale.

3. Le aree e i beni sottoposti alle disposizioni di tutela del D. Lgs. n. 42/2004 sono rappresentati nelle Tavole 2.4, 2.4a, 2.4b, 2.4c e 2.4d del Piano Strutturale e costituiscono la ricognizione effettuata secondo i contenuti e la metodologia operativa del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

4. I limiti d'uso dei beni soggetti ai vincoli e alle regole di tutela paesaggistica non sono indennizzabili.