Art. 82 Interventi di riqualificazione insediativa e paesaggistica.
1. Negli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate gli interventi sugli annessi esistenti o di nuova installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente, finalizzato alla esecuzione di opere di riqualificazione insediativa e paesaggistica sul fondo interessato dagli interventi.
2. L'impegno alla esecuzione delle opere di riqualificazione insediativa e paesaggistica, commisurato ai caratteri dell'area oggetto dell'intervento, dovrà prevedere:
- - la esecuzione di siepi e schermature vegetali tali da attenuare l'impatto visivo dei manufatti per l'agricoltura amatoriale;
- - la rimozione di materiali ed arredi vegetazionali incongrui con il contesto agrario e paesaggistico dei luoghi;
- - la conservazione delle aree boscate e di ogni formazione arborea presente avente valore paesaggistico;
- - la piantumazione di nuove alberature ed arredi vegetazionali coerenti con il contesto paesaggistico dei luoghi e che non introducano specie estranee agli assetti consolidati;
- - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e della rete scolante delle acque meteoriche;
- - la conservazione, la manutenzione e/o il ripristino della rete della viabilità minore costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali, dai tratturi e dai percorsi forestali.
3. L'atto unilaterale d'obbligo propedeutico alla installazione dei manufatti per l'agricoltura amatoriale dovrà contenere anche l'impegno alla rimozione degli stessi una volta cessata l'attività agricola sul fondo.