Norme Tecniche di Attuazione

Art. 87 Interventi ammessi negli insediamenti artigianali.

1. Sul patrimonio edilizio esistente ricompreso nell'insediamento artigianale presente nel territorio rurale della Merlina, cos&igrave come definite dal precedente art. 63, sono ammessi tutti gli interventi consentiti nei Tessuti artigianali e industriali - Tcp1 di cui all'art. 34 delle presenti Norme.

2. Ogni intervento all'interno dell'insediamento artigianale della Merlina dovrà prevedere:

  • - la esecuzione di siepi e schermature vegetali tali da attenuare l'impatto visivo degli edifici produttivi ed artigianali;
  • - la rimozione di materiali ed arredi vegetazionali incongrui con il contesto agrario e paesaggistico dei luoghi;
  • - la piantumazione di nuove alberature ed arredi vegetazionali coerenti con il contesto paesaggistico dei luoghi e che non introducano specie estranee agli assetti consolidati;
  • - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e della rete scolante delle acque meteoriche;