Art. 87 Interventi ammessi negli insediamenti artigianali.
1. Sul patrimonio edilizio esistente ricompreso nell'insediamento artigianale presente nel territorio rurale della Merlina, così come definite dal precedente art. 63, sono ammessi tutti gli interventi consentiti nei Tessuti artigianali e industriali - Tcp1 di cui all'art. 34 delle presenti Norme.
2. Ogni intervento all'interno dell'insediamento artigianale della Merlina dovrà prevedere:
- - la esecuzione di siepi e schermature vegetali tali da attenuare l'impatto visivo degli edifici produttivi ed artigianali;
- - la rimozione di materiali ed arredi vegetazionali incongrui con il contesto agrario e paesaggistico dei luoghi;
- - la piantumazione di nuove alberature ed arredi vegetazionali coerenti con il contesto paesaggistico dei luoghi e che non introducano specie estranee agli assetti consolidati;
- - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e della rete scolante delle acque meteoriche;