Norme Tecniche di Attuazione

Art. 7 Area di protezione civile.

1. In ogni area e in ogni struttura pubblica potrà essere allestito, in qualunque momento, per le necessità derivanti da situazioni che richiedano l'intervento della Protezione Civile, qualunque tipo di attrezzatura o altra sistemazione dei luoghi e degli spazi funzionali all'attività della Protezione Civile stessa.

2. Il Piano comunale di protezione civile, approvato antecedentemente all'adozione del Piano Operativo ne costituisce parte integrante. Il suo aggiornamento, in caso di eventi calamitosi, costituisce variante automatica al Piano Operativo stesso.