Norme Tecniche di Attuazione

Art. 8 Disciplina delle funzioni e delle destinazioni d'uso.

1. Il Piano Operativo contiene la disciplina della distribuzione e della localizzazioni delle funzioni e dispone la destinazione d'uso ammessa degli immobili, delle aree pertinenziali e dei terreni inedificati. Essa garantisce l'equilibrio della localizzazione delle funzioni pubbliche e di interesse collettivo al servizio della comunità locale e persegue una organizzazione degli spazi che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale.

2. Il Piano Operativo, in ottemperanza a quanto detto al comma precedente, dispone:

  • - la definizione delle categorie funzionali;
  • - la regolamentazione delle funzioni ammesse nei tessuti urbani omogenei;
  • - le regole per i mutamenti delle destinazioni d'uso;
  • - le dotazioni per i parcheggi;
  • - la limitazione delle funzioni ammesse nel territorio rurale per la salvaguardia dell'identità territoriale e del paesaggio agrario.

3. Le destinazioni d'uso disciplinate dal Piano Operativo, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti in materia sono le seguenti:

  • - residenziale;
  • - industriale e artigianale;
  • - commerciale al dettaglio;
  • - turistico ricettiva;
  • - direzionale e servizi;
  • - commerciale all'ingrosso e depositi;
  • - agricola e funzioni integrative e connesse.

4. Ai fini della determinazione della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente i locali accessori a servizio dell'unità immobiliare principale assumono la medesima destinazione d'uso della stessa. In caso di uso promiscuo di una unità immobiliare l'attività prevalente è quella che ne determina la destinazione d'uso.

5. Ai fini della disciplina e del dimensionamento del Piano Operativo sono ricomprese all'interno della destinazione residenziale le seguenti sottocategorie:

  • - attività turistico ricettive di casa vacanza, affittacamere e bed and breakfast;
  • - attività professionali e di servizio compatibili.

6. Ai fini della disciplina e del dimensionamento del Piano Operativo sono ricomprese all'interno della destinazione industriale e artigianale le seguenti sottocategorie:

  • - residenza vincolata all'uso del titolare o egli addetti dell'attività industriale e artigianale;
  • - attività direzionale;
  • - attività professionali e di servizio compatibili.

7. Ai fini della disciplina e del dimensionamento del Piano Operativo sono ricomprese all'interno della destinazione commerciale al dettaglio le seguenti sottocategorie:

  • - media struttura di vendita, compresi i centri commerciali come definiti dalla legislazione vigente in materia;
  • - esercizi di vicinato;
  • - attività direzionale;
  • - attività professionali e di servizio compatibili;
  • - piccole attività artigianali di tipo alimentari (gelateria, gastronomia, pizza a taglio, ecc.).

8. Il Piano Operativo ricomprende nella destinazione agricola le seguenti funzioni ad essa connesse:

  • - attività produttive funzionali all'uso agricolo dei fondi e di conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali;
  • - residenza vincolata all'uso dell'imprenditore agricolo o dei salariati agricoli;
  • - agriturismo e agricampeggio.

9. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola, le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/ 1979;
  • - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, approvato dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 64/1995;
  • - che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo l'attività edilizia prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 64/1995.

10. Fatte salve le limitazioni dettate dalle presenti Norme per i tessuti urbani omogenei ed l territorio rurale, il cambio di destinazione d'uso è sempre consentito previa verifica di compatibilità con le funzioni già esistenti nell'edificio, nell'immobile o nell'area interessata dagli interventi e con l'adeguatezza delle infrastrutture e delle urbanizzazioni esistenti.

11. Il cambio della destinazione d'uso è sempre subordinato al rispetto delle dotazioni minime dei parcheggi pertinenziali.