Art. 8 Disciplina delle funzioni e delle destinazioni d'uso.
1. Il Piano Operativo contiene la disciplina della distribuzione e della localizzazioni delle funzioni e dispone la destinazione d'uso ammessa degli immobili, delle aree pertinenziali e dei terreni inedificati. Essa garantisce l'equilibrio della localizzazione delle funzioni pubbliche e di interesse collettivo al servizio della comunità locale e persegue una organizzazione degli spazi che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale.
2. Il Piano Operativo, in ottemperanza a quanto detto al comma precedente, dispone:
- - la definizione delle categorie funzionali;
- - la regolamentazione delle funzioni ammesse nei tessuti urbani omogenei;
- - le regole per i mutamenti delle destinazioni d'uso;
- - le dotazioni per i parcheggi;
- - la limitazione delle funzioni ammesse nel territorio rurale per la salvaguardia dell'identità territoriale e del paesaggio agrario.
3. Le destinazioni d'uso disciplinate dal Piano Operativo, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti in materia sono le seguenti:
- - residenziale;
- - industriale e artigianale;
- - commerciale al dettaglio;
- - turistico ricettiva;
- - direzionale e servizi;
- - commerciale all'ingrosso e depositi;
- - agricola e funzioni integrative e connesse.
4. Ai fini della determinazione della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente i locali accessori a servizio dell'unità immobiliare principale assumono la medesima destinazione d'uso della stessa. In caso di uso promiscuo di una unità immobiliare l'attività prevalente è quella che ne determina la destinazione d'uso.
5. Ai fini della disciplina e del dimensionamento del Piano Operativo sono ricomprese all'interno della destinazione residenziale le seguenti sottocategorie:
- - attività turistico ricettive di casa vacanza, affittacamere e bed and breakfast;
- - attività professionali e di servizio compatibili.
6. Ai fini della disciplina e del dimensionamento del Piano Operativo sono ricomprese all'interno della destinazione industriale e artigianale le seguenti sottocategorie:
- - residenza vincolata all'uso del titolare o egli addetti dell'attività industriale e artigianale;
- - attività direzionale;
- - attività professionali e di servizio compatibili.
7. Ai fini della disciplina e del dimensionamento del Piano Operativo sono ricomprese all'interno della destinazione commerciale al dettaglio le seguenti sottocategorie:
- - media struttura di vendita, compresi i centri commerciali come definiti dalla legislazione vigente in materia;
- - esercizi di vicinato;
- - attività direzionale;
- - attività professionali e di servizio compatibili;
- - piccole attività artigianali di tipo alimentari (gelateria, gastronomia, pizza a taglio, ecc.).
8. Il Piano Operativo ricomprende nella destinazione agricola le seguenti funzioni ad essa connesse:
- - attività produttive funzionali all'uso agricolo dei fondi e di conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali;
- - residenza vincolata all'uso dell'imprenditore agricolo o dei salariati agricoli;
- - agriturismo e agricampeggio.
9. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola, le costruzioni:
- - ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/ 1979;
- - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo;
- - che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, approvato dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 64/1995;
- - che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo l'attività edilizia prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 64/1995.
10. Fatte salve le limitazioni dettate dalle presenti Norme per i tessuti urbani omogenei ed l territorio rurale, il cambio di destinazione d'uso è sempre consentito previa verifica di compatibilità con le funzioni già esistenti nell'edificio, nell'immobile o nell'area interessata dagli interventi e con l'adeguatezza delle infrastrutture e delle urbanizzazioni esistenti.
11. Il cambio della destinazione d'uso è sempre subordinato al rispetto delle dotazioni minime dei parcheggi pertinenziali.