Norme Tecniche di Attuazione

Art. 9 Dotazioni di parcheggio.

1. Il Piano Operativo dispone l’obbligo del reperimento degli spazi necessari alla sosta stanziale privata degli autoveicoli negli interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Negli interventi di ristrutturazione edilizia il reperimento degli spazi per la sosta stanziale è dovuto solo per quei casi in cui l’intervento comporti un aumento del carico insediativo preesistente pari ad almeno due nuove unità immobiliari con destinazione residenziale.

2. Negli interventi di addizione volumetrica il rispetto della dotazione dei parcheggi privati per la sosta stanziale deve essere verificato limitatamente alla costruzione aggiuntiva. Non è dovuta la verifica qualora l'addizione volumetrica sia limitata alla realizzazione di vani accessori non abitabili o all'ampliamento di vani esistenti.

3. Le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso secondo la seguente articolazione:

  • - residenza: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di Superficie edificabile (SE);
  • - industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi: 0.80 mq di parcheggio ogni 1 mq di Superficie edificabile (SE);
  • - commerciale: 1 mq di parcheggio ogni 2.5 mq di Superficie edificabile (SE). Tale dotazione di superficie deve essere maggiorata di quella necessaria per la movimentazione delle merci;
  • - direzionale e servizi: 1 mq di parcheggio ogni 2.5 mq di Superficie edificabile (SE);
  • - turistico ricettiva: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di Superficie edificabile (SE).

4. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere ricavati nelle costruzioni oggetto degli interventi in locali specificatamente destinati a tale uso o nell'area aperta di pertinenza. Tali parcheggi possono essere reperiti anche in aree pubbliche o private con cesse in uso non necessariamente limitrofe all'immobile oggetto degli interventi. Nei casi di intervento sul patrimonio edilizio esistente in cui venga dimostrata l’oggettiva impossibilità a recuperare le aree necessarie alla sosta stanziale è ammessa la monetizzazione delle stesse con determinazione degli importi e delle modalità di versamento stabilite da specifico Regolamento comunale.

5. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, nelle attività commerciali, su tutto il territorio comunale, è prescritto il reperimento degli spazi privati ad uso della sosta di relazione destinati ai visitatori ed agli utenti delle attività stesse.

6. Le dotazioni minime per gli spazi per la sosta di relazione sono fissate, in ragione delle varie tipologie commerciali e della superficie di vendita, dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.

7. Gli spazi per la sosta di relazione devono essere reperiti nelle costruzioni oggetto degli interventi o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e a una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

8. Nei tessuti storici di cui all'art. 24 delle presenti Norme, per gli esercizi commerciali di vicinato è consentito derogare dall'obbligo del reperimento degli spazi per la sosta di relazione. Tale deroga, in caso di interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente e di avvenuta dimostrazione dell’impossibilità di reperire le superfici necessarie nelle aree pertinenziali, è estesa anche al reperimento degli spazi di sosta stanziale.

9. In tutti i tipi di parcheggi disciplinati dal presente articolo devono essere garantite la messa a dimora di idonee componenti arboree in numero di almeno una ogni due stalli quale contributo alla qualità estetico percettiva dei luoghi e agli effetti positivi sul microclima e sull’assorbimento degli effetti inquinanti del traffico urbano.