Norme Tecniche di Attuazione

Art. 10 Contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale.

1. Il Piano Operativo dispone che negli interventi edilizi che comportano aumento del carico insediativo e/o della superficie coperta degli edifici esistenti la sistemazione delle superfici esterne pertinenziali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - dovrà essere mantenuto un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile dell'intera superficie del lotto interessato dagli interventi;
  • - nei casi in cui la superficie permeabile del lotto interessato agli interventi sia già inferiore al 25% gli interventi non potranno comportare una ulteriore riduzione della stessa;
  • - le modalità costruttive e i materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi dovranno essere di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • - dovranno essere realizzate opere autocontenimento, nei casi in cui non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.