Norme Tecniche di Attuazione

Art. 11 Distanze minime dai confine e dai fabbricati.

1. Fatto salvo quando non diversamente disposto dalle presenti Norme, negli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, di addizione volumetrica e in tutti i casi di modificazione della sagoma degli edifici esistenti è prescritta una distanza minima dai confini di proprietà pari a ml 5.00.

2. Sono ammesse distanze dai confini inferiori a ml 5.00 e sempre nel rispetto delle disposizioni in materia del Codice Civile laddove consentito nella disciplina dei tessuti insediativi di cui alla Parte II, titolo II delle presenti Norme. In tali casi, la costruzione sul confine o a distanza inferiore a ml 5.00 dello stesso dovrà essere disciplinato da specifico atto di assenso sottoscritto dai proprietari finitimi.

3. Negli interventi di nuova costruzione dovrà essere osservata la distanza minima di ml 10.00 dai fabbricati prospicienti. Nei casi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, anche con variazione della sagoma, la distanza minima dai fabbricati non dovrà essere inferiore a quella precedente all'intervento edilizio stesso qualora la stessa risulta inferiore a ml 10.00.

4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alla qualificazione energetica dello stesso, non sono soggetti al rispetto delle distanze minime dai confini e dai fabbricati gli extraspessori, fino ad uno spessore massimo di cm 10, integrativi dell’involucro esterno dell’edificio.