Norme Tecniche di Attuazione

Art. 14 Ristrutturazione urbanistica.

1. La ristrutturazione urbanistica definita nelle leggi statali e regionali vigenti, laddove previsto dal Piano Operativo, viene consentita con le specifiche caratteristiche descritte nel presente articolo.

2. Laddove ammessi dal Piano Operativo gli interventi di Ristrutturazione urbanistica sul territorio urbanizzato sono soggetti a Piano Attuativo e dovranno comportare il ridisegno dei lotti, dell'organizzazione insediativa di parti di tessuto attraverso la demolizione e la successiva ricostruzione dei volumi esistenti e del sistema delle opere di urbanizzazione

3. Gli interventi di Ristrutturazione urbanistica nel territorio rurale comportanti su edifici che non presentano la destinazione agricola sono soggetti, a Piano Attuativo e non possono comportare un aumento della superficie edificata esistente degli edifici oggetto della demolizione.

4. Sono ammessi interventi di Ristrutturazione urbanistica comportanti trasferimenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola a condizione che:

  • - I manufatti da demolire siano incongrui con il contesto rurale e in condizioni di degrado fisico e funzionale;
  • - i manufatti demoliti siano ricostruiti in accorpamento a un fabbricato esistente o nella sua area di pertinenza;
  • - gli interventi non comportino la realizzazione di nuova viabilità o di nuove opere di urbanizzazione;
  • - i sedimi e le aree occupate dagli edifici dei quali viene recuperata la superficie per l'accorpamento sia interessata da opere di ripristino ambientale e paesaggistico.

5. Gli interventi di Ristrutturazione urbanistica nel territorio rurale che comportano la demolizione e la ricostruzione di due o più edifici che non presentano la destinazione agricola sono ammessi nel caso che i manufatti demoliti siano ricostruiti entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento e sono soggetti a Piano Attuativo.

6. Gli interventi di Ristrutturazione urbanistica che comportano la demolizione e la ricostruzione in un unico luogo di due o più edifici esistenti con destinazione agricola nel territorio comunale sono soggetti a Piano Attuativo e comportano l'obbligo della sistemazione ambientale e paesaggistica dei sedimi e delle aree occupate dai manufatti interessati dalle demolizioni. La costruzione dell'edificio agricolo con l'utilizzo di volumi altrove demoliti deve essere preferibilmente localizzata in addizione e completamento di case sparse e nuclei rurali esistenti, comportandovi l'aumento della qualità insediativa e paesaggistica e senza recare pregiudizio alle relazioni fisiche e percettive tra gli edifici esistenti ed il territorio circostante.